Cosa fare in caso di illegittima sospensione della patente?
La sospensione della patente è una sanzione accessoria disposta in presenza di violazione a norme stradali, specie in presenza di ipotesi di reato. Tuttavia, è possibile opporsi al provvedimento di sospensione reputato ingiusto. Vediamolo insieme.
- La sospensione della patente
- Il ricorso in opposizione alla sospensione della patente
- Il risarcimento dei danni per illegittima sospensione della patente
- Fonti normative
1. La sospensione della patente
L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema della sospensione della patente e, più precisamente, le procedure che possono essere eseguite per ricorrere contro tale provvedimento ritenuto illegittimo.
La sospensione della patente di guida, è una sanzione amministrativa accessoria, che può avere natura sanzionatoria in presenza di una violazione alle norme del Codice della Strada.
La sospensione della patente, quale misura sanzionatoria, è disciplinata dall’art. 218 C.d.S., che prevede il ritiro della patente da parte dell’organo che accerti una violazione. L’organo competente, deve inviare il verbale allegando la patente al prefetto competente entro quindici giorni, con ordinanza, indicando la durata in relazione alla gravità della violazione commessa e del danno arrecato, pena in caso contrario, la restituzione della stessa al conducente.
Nel termine di cinque giorni dal ritiro, il conducente, può chiedere, tramite istanza al prefetto, il rilascio di un permesso di guida per motivi di lavoro, a condizione che la violazione non abbia comportato un incidente e dimostrando l’impossibilità a raggiungere il luogo di lavoro ricorrendo ai mezzi pubblici o con altri mezzi.
Sull’istanza la decisione spetta al prefetto che, con ordinanza, indica le fasce orarie in cui il permesso è valido e comunque non superiore alle tre ore giornaliere.
Qualora il conducente circoli nonostante il provvedimento di sospensione, o superi i limiti orari del permesso provvisorio, è punito con una multa nonché con la revoca della patente ed il fermo del veicolo.
La sospensione della patente, quale misura cautelare, in presenza di violazioni con rilevanza penale, è disciplinata dall’art. 223 C.d.S., secondo cui, l’organo accertatore, provvede al ritiro della patente nelle ipotesi di reato; che prevedono la sanzione accessoria della sospensione inviando il rapporto, unitamente alla patente, al prefetto del luogo della violazione che dispone la sospensione provvisoria della patente, fino ad un massimo di tre anni in ipotesi particolari, come le lesioni gravi o l’omicidio.
2. Il ricorso in opposizione alla sospensione della patente
Qualora si ritenga illegittima la sospensione della patente, è possibile opporsi a tale provvedimento ricorrendo dinanzi all’autorità giudiziaria.
La procedura da seguire è diversa a seconda della circostanza che ha condotto all’emanazione del provvedimento:
- sospensione per violazione del Codice della Strada (es. superamento limiti di velocità, gare su strada, sorpassi pericolosi, guida contromano);
- sospensione cautelare, a seguito di violazioni con ipotesi di reato (es. guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, omissione di soccorso);
In entrambe le ipotesi, come già sopra indicato, è il prefetto che con ordinanza dispone la sospensione della patente. Contro tale provvedimento, è ammesso il ricorso dinanzi al giudice di pace del luogo ove è avvenuta la violazione, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento prefettizio.
- sospensione accessoria a seguito di reati (es. lesioni lievi o gravi, omicidio): in tal caso, è il giudice, che a seguito del giudizio penale, con la sentenza di condanna, applica anche la sanzione accessoria della sospensione della patente per i casi in cui la violazione comporti danni alle persone. In caso di recidiva è prevista la revoca della patente. Contro il provvedimento penale, è possibile opporsi proponendo appello ovvero ricorso per cassazione, a seconda del grado del giudizio, in cui è stata comminata la sospensione.
- sospensione per perdita dei requisiti psicofisici: in tal caso, si tratta di una misura che può essere adottata, a seguito dei controlli periodici, imposti per legge al conducente. Qualora tali controlli, diano esito negativo (es. abbassamento dell’udito o della vista, menomazioni agli arti), la Motorizzazione Civile, adotta il provvedimento di sospensione, anche solo temporaneamente, fin quando il conducente non dimostri il recupero dei requisiti necessari alla guida. Contro tale provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notifica della sospensione medesima.
3. Il risarcimento dei danni per illegittima sospensione della patente
Nell’ipotesi in cui si ritenga che sia stata comminata, illegittimamente, la sospensione della patente, il conducente può ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di ottenere la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni ingiusti, patiti dallo stesso.
Tuttavia, secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza, il risarcimento dei danni ingiusti, non è una conseguenza automatica derivante dall’illegittima sospensione della patente, in quanto il risarcimento, è dovuto soltanto qualora il conducente dimostri effettivamente di aver subito un danno.
È necessario quindi fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, ossia che il comportamento colpevole della P.A. incida su diritti tutelati dall’ordinamento e che il comportamento dell’amministrazione interessata, sia sindacabile sotto il profilo della colpa o del dolo, in quanto connotato da negligenza, abbia trascurato volontariamente l’applicazione delle norme a cui è vincolata.
Fonti normative
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: Codice della Strada
Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150: Disposizioni complementari al Codice di Procedura Civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69
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Roberto Ruocco
Mi chiamo Roberto Ruocco, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno 2013. Successivamente ho svolto il Praticantato Forense, presso uno studio legale, attivo in tutta la ...