Cos'è una procura? Modalità di estinzione della procura, limiti e garanzie
La procura: una semplice firma, apparentemente. Tuttavia, determina oneri e responsabilità rilevanti. Vediamo insieme di cosa si tratta e cosa comporta.
- La rappresentanza
- La fonte della rappresentanza: la procura
- Le caratteristiche della procura
- Modalità di estinzione della procura, limiti e garanzie per i terzi
- Inquadramento della materia: distinzione tra procura generale e procura speciale
- Funzionamento e limiti della procura speciale
- La forma del contratto e la revoca
- Fonti normative
L'atto di procura è il negozio giuridico attraverso il quale un soggetto – rappresentato - conferisce volontariamente ad un altro soggetto – rappresentante – il potere di compiere atti per il proprio conto. Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato e, dunque, saranno efficaci nella sfera giuridica di quest’ultimo (art. 1388 del c.c.).
Dal punto di vista giuridico dunque, sarà come se gli atti siano posti in essere dal rappresentato. Pertanto, ci troviamo di fronte a due distinte figure:
- da un lato abbiamo il rappresentante, che ha il potere di rappresentanza, tramite la procura (pertanto si parla anche di procuratore);
- dall'altro, il rappresentato, colui che conferisce il potere di rappresentanza e che detiene l'interesse nell'atto o nel negozio giuridico, e nel subire gli effetti da esso derivanti.
In particolare, nel rapporto tra avvocato e cliente, si parla di procura alle liti: ossia il potere di rappresentanza conferito da una parte di un procedimento al proprio avvocato, perché lo rappresenti in tribunale e lo difenda agendo nei suoi interessi e per suo conto.
Prima di analizzare più approfonditamente le caratteristiche della procura, è necessario soffermarci preliminarmente sul concetto giuridico di rappresentanza.
1. La rappresentanza
Tutto l'istituto della rappresentanza è normato all'interno del nostro codice civile, all'interno degli articoli che vanno dal 1387 al 1400, dai quali si evince che la rappresentanza è quel potere che permette la sostituzione di un soggetto (rappresentante) ad un altro (rappresentato) nel compimento di un negozio giuridico.
L'atto o il negozio vengono concretamente posti in essere dal rappresentante, ma gli effetti si realizzano nella sfera giuridica del rappresentato:
- il rappresentante è parte formale (perchè agisce);
- il rappresentato è parte sostanziale (perchè subisce gli effetti).
É proprio questa la peculiarità che caratterizza l'istituto che stiamo analizzando in questo articolo: il rappresentante non ha alcuna utilità personale, in quanto agisce per conto e nell'interesse altrui.
Si distinguono 3 diverse categorie di rappresentanza:
Rappresentanza diretta
Il rappresentante agisce per conto e nel nome del rappresentato: si ha dunque la cosiddetta “spendita del nome” anche detta “contemplatio domini”, la cui esistenza è provata dalla procura.
Rappresentanza indiretta
In questo caso non si ha la spendita del nome, quindi il rappresentante agisce in nome proprio. È una figura di rappresentanza un po' particolare perchè, in realtà, gli effetti del negozio ricadono sul rappresentante, il quale, in virtù del legame con il rappresentato, sarà tenuto a trasferire tali effetti in capo a quest'ultimo. (Possiamo fare l'esempio di una compravendita, per cui il soggetto A acquista un bene per conto ma non in nome del soggetto B. In seguito, A dovrà trasferire il bene al soggetto B, in quanto obbligato dal vincolo di rappresentanza.
Rappresentanza legale
Si tratta di un istituto assestante, dotato di disciplina propria, in cui il potere di rappresentanza non è conferito volontariamente dalla parte, bensì dalla legge, che prevede e disciplina alcuni casi specifici (l'esempio classico è quello dei genitori per i figli minori). Questa figura particolare serve a permettere di compiere atti anche ai soggetti privi di incapacità di agire, per mezzo dei loro rappresentanti legali.
Rappresentanza organica
È la figura di rappresentanza che riguarda gli enti, le società e tutte le persone giuridiche.
2. La fonte della rappresentanza: la procura
Il potere di rappresentanza viene conferito da un soggetto in capo ad un altro tramite la procura.
Vanno fatte però più distinzioni in merito alle varie tipologie di procura:
Procura espressa / procura tacita
Nella procura espressa il potere di rappresentanza viene conferito esplicitamente (in forma scritta o verbale, come vedremo in seguito). La procura tacita, invece, si deduce da “fatti concludenti”, vale a dire da comportamenti inequivocabili. L'esempio classico è il commesso di un esercizio commerciale, che è autorizzato a vendere i beni.
Procura speciale / procura generale
La procura può essere speciale o generale. Nel primo caso riguarda il compimento di un determinato atto e di tutti quelli necessari al suo compimento. La procura generale di contro riguarda un numero indefinito di atti. Normalmente la procura a compiere un indeterminato di atti potrà riguardare unicamente il compimento di atti di ordinaria amministrazione. La procura speciale, invece, sarà efficace anche per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.
Procura generale / procura speciale
La procura generale è relativa a tutti gli affari del soggetto rappresentato, mentre quando riguarda solo uno o più affari predeterminati, saremo di fronte ad una procura speciale.
Bisogna sottolineare che gli affari autorizzati dalla procura generale attengono unicamante alla ordinaria amministrazione: vi sono alcune tipologie di atti che non è possibile compiere senza un'autorizzazione ad hoc (esempio: la donazione di beni immobili).
Procura revocabile / procura irrevocabile
La procura è revocabile in quanto il potere di rappresentanza conferito è strettamente connesso alla volontà del rappresentato che può in un qualsiasi momento modificarla o revocarla del tutto. In ordine alla forma che deve avere la revoca della procura, può essere espressa o tacita attraverso la nomina di un nuovo procuratore.
La procura è invece irrevocabile se è stata conferita anche nell’interesse del rappresentante o di terzi (art. 1723 c.c.) o nel caso sia soggettivamente collettiva (in questo caso la revoca deve essere fatta da tutti i mandanti).
3. Le caratteristiche della procura
Si evidenzia che la procura è innanzitutto unilaterale: difatti, si perfeziona unicamente con la dichiarazione di volontà del solo soggetto rappresentato, e non è necessario il consenso del procuratore (a differenza dei negozi bilaterali, come, per esempio, un contratto di compravendita, che per perferzionarsi necessità dell'consenso di entrambe le parti).
Inoltre, esso viene comunemente definito un atto preparatorio, poiché si tratta di un negozio giuridico propedeutico al compimento di altri negozi giuridici.
Per quanto attiene alla forma scritta o orale dell'atto, si guarda all'art. 1392, che afferma che la procura debba essere conferita con la stessa forma prevista per il negozio che il procuratore è chiamato a portare a termine. Di conseguenza, ad esempio, nel caso di una procura per la vendita di una casa, trattandosi di compravendita di immobile per cui l'ordinamento prescrive la forma scritta, anche la procura dovrà essere redatta per iscritto, a pena di nullità.
4. Modalità di estinzione della procura, limiti e garanzie per i terzi
La procura si può estinguere per varie ragioni:
- compimento del negozio a cui è preposta la procura;
- scadenza del termine o verificarsi della condizione risolutiva;
- morte o sopravvenuta incapacità del rappresentato o del rappresentante;
- rinuncia da parte del rappresentante o revoca del rappresentato (gli affari compiuti precedentemente alla revoca rimangono pienamente efficaci).
Per i terzi coinvolti negli affari che il procuratore deve portare a termine, la legge prevede una serie di garanzie:
- il terzo può chiedere al rappresentante “l'esibizione della procura”, così da avere prova dell'esistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto con il quale si trova a contrattare;
- inoltre, è onere del rappresentato portare a conoscenza di terzi eventuali cambiamenti quali la revoca della procura, che diventa inopponibile in caso di inadempimento;
- una volta cessato il potere di rappresentanza, il procuratore è tenuto a restituire il documento con il quale gli è stato conferito tale potere.
Tali tutele sono state pensate dal nostro legislatore al fine di evitare il verificarsi di eventuali abusi.
A tal proposito, l'art. 1398 del Codice Civile, descrive tutte le circostanze nelle quali saremo di fronte al cosiddetto Falsus Procurator:
- quando un soggetto si comporta (e conclude affari) come se detenesse il potere di rappresentanza, pur essendone privo;
- oppure il rappresentante revocato continuasse ad agire per nome e per conto del rappresentato anche a seguito della estinzione;
- oppure, infine, eccedesse i limiti del potere ad egli conferiti, sarà responsabile dei danni sofferti dal terzo che, senza colpa, ha confidato nella validità del contratto.
In tutti i casi appena descritti, la legge prescrive che il falsus procurator sarà responsabile per i danni patiti dal terzo che, in buona fede, aveva confidato nella validità del contratto.
5. Inquadramento della materia: distinzione tra procura generale e procura speciale
La procura generale, riguarda (atti di ordinaria amministrazione) tutti gli affari di chi la conferisce.
La procura speciale, invece, è quella che qui ci interessa e consiste nel compimento di uno o più affari predeterminati. Il nostro ordimento dà in questo modo la possibilità a chi è incapace di agire o è momentaneamente impedito, di avvalersi di un rappresentante.
In alcuni casi, la rappresentanza è conferita dalla legge (per esempio i genitori di figli minorenni), in altri casi dalla procura.
La definizione di procura speciale è quindi: un atto giuridico con cui il rappresentato conferisce il potere di compiere atti giuridici nel suo interesse al rappresentante e l'oggetto sarà il compimento di determinati atti specifici.
Anche se non è oggetto di questa trattazione, è bene specificare che esiste anche la procura alle liti, ovvero il potere di rappresentanza conferito da una delle parti ad un avvocato.
6. Funzionamento e limiti della procura speciale
Bisogna tenere in considerazione nella caratterizzazione della procura speciale, dei poteri che in concreto vengano deferiti al rappresentante per soddisfare gli interessi del rappresentato. Se i limiti imposti vengono superati, saremo davanti a quello che è denominato come falsus procurator o rappresentante senza poteri e gli atti che costui pone in essere saranno, a meno che non intervenga una ratifica, inefficaci.
Fondamentale, per inquadrare il ruolo del procuratore speciale, è l'articolo n. 1708 del Codice civile: esso prevede che il mandato si estende a tutti gli atti necessari al compimento di quanto sia stato espressamente indicati nella procura. Dobbiamo saper identificare oltre agli atti indicati anche quelli strumentali per il raggiungimento dei quali la procura è stabilita. Strumentali sono sia gli atti preparatori sia gli atti consequenziali a quello oggetto della procura: atti che, in ogni caso, devono essere essenziali per il compimento dell'atto principale. Viene utilizzata spesso tale forma di procura per la vendita di immobili.
7. La forma del contratto e la revoca
La procura deve rivestire la forma del contratto da concludere, pena dell'inefficacia della stessa. Bisogna tener distinto il concetto di procura da quello di negozio di gestione, con il quale il rappresentante si impegna nel perseguimento di un affare a vantaggio del rappresentato.
La procura può essere revocata in ogni momento, ma il rappresentato deve pubblicizzarla adeguatamente per renderla opponibile ai terzi. La revoca avviene quindi mediante registrazione nei pubblici registri. Giuridicamente al rappresentante non occorre la capacità d'agire, bastando quella di intendere e di volere. Anche se non è oggetto di questa trattazione, è bene evidenziare che anche nel rapporto tra avvocato e cliente esiste la procura, e più precisamente la procura alle liti, che consiste nel il potere di rappresentanza conferito da un soggetto ad un avvocato perché lo rappresenti e difenda giudizialmente. (spostare dopo)
Fonti normative
Codice Civile, artt. Da 1387 a 1400
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