Cos'è il certificato di malattia e come richiederlo
Breve guida su che che cos'è il certificato di malattia e la procedura da seguire per richiederlo.
- La tutela del lavoratore in caso di malattia: diritti e doveri
- Certificato di malattia INPS: cosa fare, come si ottiene e orari di reperibilità
- Fonti Normative
1. La tutela del lavoratore in caso di malattia: diritti e doveri
L’art. 2110 c.c. dispone che “In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative] , dagli usi o secondo equità.”
Il lavoratore assente per malattia ha diritto di percepire la retribuzione, nella misura e per il tempo determinati dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Tale retribuzione grava o interamente sul datore di lavoro oppure è a carico dell'INPS; in particolare, in questo secondo caso, l’Inps eroga un’indennità che può essere eventualmente integrata dal datore di lavoro.
In questi casi il lavoratore deve presentare I’attestazione cartacea rilasciata al proprio datore di lavoro e ove previsto il certificato di malattia all’INPS secondo le modalità tradizionali a sua volta il datore di lavoro ha l’onere di segnalare via PEC entro 48 ore alla azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalità telematica.
La legge, inoltre, garantisce al dipendente assente per malattia la conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo, definita dalla contrattazione collettiva applicata ed è generalmente quantificata in 180 giorni per anno civile, ove lo stesso non può essere licenziato dal proprio datore di lavoro. In ogni caso, il periodo di assenza dal lavoro per malattia è computato anche nell'anzianità di servizio del lavoratore.
L’INPS, contestualmente al verificarsi della malattia che determina l’incapacità temporanea al lavoro, eroga l’indennità di malattia alle seguenti tipologie di lavoratori subordinati:
- operai del settore industria,
- operai e impiegati del settore terziario e servizi,
- lavoratori dell’agricoltura,
- apprendisti,
- disoccupati,
- lavoratori sospesi dal lavoro,
- lavoratori dello spettacolo,
- lavoratori marittimi.
L’indennità versata dall’INPS, invece, non spetta ai seguenti soggetti:
- collaboratori familiari (colf e badanti),
- impiegati dell'industria,
- quadri (industria e artigianato),
- dirigenti,
- portieri,
- lavoratori autonomi.
Per poterne fruire, il lavoratore ha l’obbligo di farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante, che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS, immediatamente o il giorno successivo alla visita che ha attestato la malattia. In seguito alla trasmissione telematica del certificato medico, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro che potrà usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Istituto previdenziale.
Il diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS decorre, per la generalità dei lavoratori dipendenti, dal quarto giorno (i primi tre giorni sono considerati di “carenza” e, se previsto dal contratto collettivo, devono essere indennizzati dal datore di lavoro) e termina con la scadenza della prognosi (fine malattia).
Generalmente, l’indennità a carico dell’Istituto è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera (comprensiva dell’incidenza dei ratei delle mensilità aggiuntive) dal 4° al 20° giorno e del 66,66% dal 21° al 180° giorno. Tuttavia, la maggior parte dei contratti collettivi stabilisce che il datore di lavoro debba integrare l’indennità erogata dall’INPS, durante il periodo di conservazione del posto, fino a un determinato ammontare che può arrivare al 100% della retribuzione.
2. Certificato di malattia INPS: cosa fare, come si ottiene e orari di reperibilità
Il certificato di malattia è rilasciato dal proprio medico curante, che lo trasmette telematicamente all’INPS, dopo aver compiuto la visita che attesta la malattia. Al dipendente, salvo specifiche eccezioni, non spetta dunque l'obbligo di trasmissione del certificato, ma gli compete comunque l'onere di accertarsi della correttezza dei dati inseriti dal medico, compresi quelli anagrafici e quelli relativi al domicilio per la reperibilità (la cui variazione andrà sempre tempestivamente segnalata alla struttura territoriale di competenza e, di riflesso, al datore di lavoro).
Qualora fosse espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il lavoratore deve inoltre fornire il numero di protocollo identificativo del certificato rilasciatogli dal medico. In seguito alla trasmissione telematica del certificato medico, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro che potrà usufruire dei servizi messi a disposizione dall’INPS.
Ove, però, la trasmissione telematica non fosse possibile, il lavoratore ha l’onere di farsi rilasciare il certificato medico in forma cartacea e dovrà in tal caso, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia all’INPS e al proprio datore di lavoro. Lo stesso vale in caso di ricovero in una struttura ospedaliera o accesso al Pronte Soccorso: nel caso in cui non sia possibile il rilascio del certificato di malattia attestante il periodo di degenza e l'eventuale prognosi della malattia, è comunque possibile ottenere un certificato cartaceo da trasmettere poi all'INPS e al datore di lavoro.
Il lavoratore, inoltre, ha un obbligo di reperibilità presso il proprio domicilio. Tale reperibilità è necessaria affinché il lavoratore possa sottoporsi ad un'eventuale visita del medico fiscale, la quale può essere disposta sia dall’INPS sia su richiesta del datore di lavoro e la cui violazione è sanzionata disciplinarmente.
Per i lavoratori dipendenti le fasce di reperibilità riguardano tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi i sabati, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. L’assenza alla visita medica è giustificata se il soggetto ha dovuto necessariamente sottoporsi ad accertamenti medici che non possono essere effettuati in diverso orario, o per provati gravi motivi familiari o personali oppure per cause di forza maggiore; negli altri casi l’assenza del soggetto negli orari di reperibilità viene considerata non giustificata e comporta quindi per il lavoratore il mancato indennizzo per un massimo di dieci giorni di calendario dall’inizio dell’evento.
Se l’assenza ingiustificata si verifica anche in una seconda visita di controllo il lavoratore, oltre alla sanzione precedente, subirà anche la riduzione del 50% dell’indennità economica nel restante periodo di malattia. Infine, se il lavoratore risultasse ingiustificatamente assente anche a una terza visita di controllo, verrà meno la totale corresponsione dell’indennità a carico dell’INPS.
L'INPS, sulla base della vigente normativa, riconosce l’indennità di malattia ai lavoratori assicurati dal giorno di rilascio del certificato. Ciò commporta che il medico - per legge - non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita medica e, di conseguenza, al rilascio del certificato stesso. Solo qualora il certificato sia redatto a seguito di visita domiciliare (feriale), sarà possibile il riconoscimento della giornata antecedente alla redazione, purché espressamente indicato dal medico curante. Infine, è importante sottolineare che per poter rientrare al lavoro prima della prognosi indicata dal certificato, è necessario chiedere al medico che ha redatto il certificato, la rettifica della prognosi, da inoltrare all'INPS sempre attraverso l'apposito servizio di trasmissione telematica.
3. Fonti Normative
Codice Civile articolo 2110.
Per info : Sistema Tessera Sanitaria
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