Contratto di locazione: tutelare il locatore dall'inquilino moroso
Caso frequente è il conduttore di un appartamento che non paga le mensilità al proprietario, l’ordinamento offre degli strumenti volti ad ottenere sia la liberazione dell’immobile che il risarcimento del danno.
1. Cosa fare in caso di morosità dell’inquilino
Nel caso in cui si è proprietari di un immobile concesso in locazione e il conduttore, anche detto affittuario, non paghi il canone mensile dell’appartamento, l’ordinamento ha posto degli strumenti volti a tutelare il proprietario da queste situazioni spiacevoli.
Per locazione s’intende che una delle due parti concede l’utilizzo e il godimento di un bene ad un altro soggetto in cambio di un corrispettivo economico (art. 1571 c.c.).
La locazione ha un termine che, salvo diversi tipi di contratti, non può eccedere la durata di trent’anni (art. 1573 c.c.), anche se nel caso di appartamenti il contratto può durare tutta la vita dell’inquilino e prolungarsi per i due anni successivi alla sua morte (art. 1607 c.c.), mentre la durata minima di un contratto di locazione è fissata per il termine di quattro anni.
Il conduttore che prende in locazione un appartamento si obbliga sia a versare il canone al proprietario previsto nel contratto che a conservarlo utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1587 c.c.).
2. Inadempimento del conduttore
Nel caso di inadempimento al pagamento del corrispettivo trascorsi venti giorni di ritardo o nel caso di mancato pagamento di due mensilità il contratto sarà risolto (art. l. 392/78).
Ovviamente l’inadempimento del pagamento non dovrà essere di scarsa importanza, ma anzi costituire un danno nei confronti del proprietario (art. 1455 c.c.).
Infatti il proprietario che subisce il danno potrà chiedere la risoluzione del contratto di affitto per morosità dell'inquilino che prevede lo sfratto dello stesso dall'immobile concessogli in locazione o chiedere in giudizio l’adempimento del corrispettivo (art. 1453 c.c.).
3. Procedimento di convalida dello sfratto per morosità
Il procedimento di convalida di sfratto è un procedimento sommario volto ad ottenere nel tempo più breve possibile rispetto ad una normale causa e con un costo ridotto l’ingiunzione di pagamento dei canoni arretrati e rientrare in possesso del proprio immobile concesso in locazione.
Il proprietario deve prima far recapitare al conduttore l'intimazione nella quale è chiaro l'invito a presentarsi in tribunale per il processo il cui scopo è di eseguire l'accertamento del mancato pagamento (art. 657 c.p.c.).
Inoltre la citazione per la convalida dello sfratto deve contenere tutti quegli elementi volti ad assicurare al conduttore la conoscenza dell’udienza fissata e che in sua assenza si procederà con la convalida dello sfratto (art. 660 c.p.c.).
Angelica Sonia Cosi
Fonti
art. 1571 - 1573 – 1581 - 1607 c.c.
art. 5 l. 392/78
art. 1453 - 1455 c.c.
art. 657 - 660 c.p.c.
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