Il contratto di fornitura
Il contratto di fornitura è quell’accordo con cui il somministrante si obbliga ad eseguire, a favore del cliente-somministrato, la fornitura periodica di beni verso corrispettivo. Questo contratto si definisce di durata a prestazioni corrispettive poiché consente di soddisfare un’esigenza che dura nel tempo ed è prevista una cessione di beni a fronte del pagamento di un prezzo. Talvolta si usa il termine “fornitura”, altre volte si legge “somministrazione”: per quanto la disciplina di riferimento sia quella della somministrazione, i termini sono utilizzati come sinonimi già dallo stesso legislatore.
1. Contratto di fornitura periodica di beni
- la somministrazione di consumo: è la proprietà del bene che viene trasferita al somministrato ( si pensi ad es. alla fornitura di energia elettrica) perciò il contratto produce effetti reali;
- la somministrazione d'uso: il somministrante dà solo il godimento delle cose e il contratto produce effetti obbligatori;
- la somministrazione periodica in senso proprio: la prestazione viene eseguita con cadenza regolare;
- la somministrazione periodica impropria: l’esecuzione della prestazione non ha scadenze regolari;
- la somministrazione continuativa: i beni sono forniti in modo continuativo a richiesta del somministrato.
In tema di parti del contratto di somministrazione va precisato che non è necessario che i contraenti siano imprenditori. Infatti alla tesi favorevole alla natura imprenditoriale del contratto – fondata sulla necessità di organizzazione dei mezzi – è facile opporre che nulla esclude la possibilità di un accordo tra privati ( si pensi all’esempio scolastico di un anziano che si accorda con la vicina affinché gli porti un pasto caldo dietro compendo: non è un’attività
imprenditoriale e le parti non sono imprenditori ex art. 2082 cod. civ.).
Per quel che concerne l’entità della somministrazione e il prezzo da pagare sono elementi rimessi alla discrezionalità delle parti.
- se non è prevista l’entità della somministrazione, questa s’intende pari al fabbisogno del somministrato (art. 1560 cod. civ.) ma ciò non impedisce al
- se non è determinato il prezzo soccorrono i criteri dell’art. 1474 cod. civ. (prezzo normalmente praticato dal venditore, un prezzo di borsa o giusto prezzo).
- il patto di preferenza è quello con cui il somministrato si obbliga a preferire il somministrante rispetto agli altri competitors nel caso di un successivo contratto (non può eccedere il quinquennio);
- il patto di esclusiva vincola il somministrato a rifornirsi di determinati prodotti dal somministrante ovvero obbliga il somministrante a fornire specifici prodotti esclusivamente al somministrato.
- adempimento della prestazione;
- rescissione;
- mutuo dissenso;
- condizione risolutiva;
- termine finale;
- prescrizione decennale del rapporto di somministrazione (invece le singole prestazioni si estingueranno in 5 anni ex art. 2948 cod. civ.).
- recesso: se non è previsto un termine finale le parti possono recedere dando congruo preavviso tenuto conto della natura della somministrazione; nel caso di mancato rispetto del preavviso il contratto si estingue comunque ma è previsto il risarcimento del danno alla parte che subisce l’azione; invece, se è previsto un corrispettivo per il recesso, questo avrà effetto al momento del pagamento dello stesso;
- risoluzione per inadempimento: è necessaria la presenza di due elementi, cioè l’inadempimento deve essere di notevole importanza e tale da minare la fiducia per le successive prestazioni; si ricordi che la risoluzione può essere chiesta anche in caso di violazione del patto di esclusiva
- eccezione di inadempimento: se il somministrato è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità, il fornitore può sospendere la prestazione solo dandone congruo preavviso; se inadempiente è il somministrante, il cliente può far leva sull’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ.
2. «Vendita» o «fornitura?»
compravendita.
Questa differenza si riverbera sugli effetti di taluni istituti comuni ai contratti. Ad esempio, il recesso è possibile nel contratto di vendita solo prima che sia dato inizio all’esecuzione della prestazione; ciò non vale per la somministrazione poiché si può recedere anche se la prestazione è in fase di esecuzione; nel caso di risoluzione di un contratto di compravendita si ristabilisce lo status quo ante, mentre la risoluzione della fornitura fa salve le prestazioni già eseguite che dovranno esser pagate.