Condominio: la porta antipanico è obbligatoria?
Il dispositivo antipanico nasce dalla geniale mente di Maltoni che alla fine degli anni’80 diede questo importantissimo contributo alla sicurezza delle persone. Vediamo nel dettaglio che cos'è e quando è obbligatoria.
Uscita di sicurezza, porta antipanico, maniglione antipanico, porta tagliafuoco, sono tutti sinonimi che nel gergo comune identificano la via di fuga da un pericolo scaturito all’interno di un luogo.
Chiunque avrà notato, nei luoghi pubblici, un cartello verde su cui è disegnato in bianco un omino stilizzato che si dirige verso una porta ed affianco una freccia sempre bianca su sfondo verde: ecco quella è l’indicazione che bisogna seguire per raggiungere la porta dotata di maniglione antipanico per lasciare il luogo in cui ci si trova nel minor tempo possibile.
- Porta antipanico: cos'è?
- Porte antipanico: la classificazione e la normativa
- Porta antipanico: quando è obbligatoria?
- Cos’è obbligatorio nei condomini?
1. Porta antipanico: cos'è?
La porta antipanico è composta da una o due ante (a seconda delle dimensioni dell’uscio) su cui si installa una barra che serve ad aprirla.
Questo dispositivo è fondamentale per garantire un deflusso scorrevole e senza intoppi da un luogo affollato all’interno del quale si è generato un pericolo che impone l’obbligo di evacuazione.
La comodità di questo maniglione è data innanzitutto dalle sue dimensioni:
- a differenza della classica maniglia, ricopre l’intera superficie orizzontale della porta.
- Inoltre è attivabile con uno sforzo minimo, proprio per andare incontro all’esigenza di non ostacolare la fuga.
Il dispositivo antipanico può essere di due tipi a seconda dell’obbligo imposto dalla legge (che analizzeremo nel paragrafo dedicato):
- a piastra
- a maniglia.
2. Porte antipanico: la classificazione e la normativa
La scelta del dispositivo antipanico maggiormente adeguato all’ambiente in cui dovrà essere installato, ruota attorno all’analisi del rischio del suo impiego.
Per le porte tagliafuoco o tagliafumo, è obbligatoria la conformità alla EN 1634-1 cioè la normativa che disciplina le prove di resistenza dei dispositivi in oggetto.
Affinché non si crei l’effetto trappola, le porte antipanico devono essere:
- periodicamente controllate con calibri speciali;
- lubrificate in maniera periodica periodica senza smontare/manomettere il dispositivo.
L’avverbio “periodicamente” è stato quantificato in un mese.
È consentito che la porta antipanico possa essere chiusa al fine di impedire l’accesso dall’esterno verso l’interno ma questa possibilità non deve inficiare il corretto funzionamento del maniglione.
In altri termini è possibile che la porta venga bloccata “in entrata” ma questo blocco deve venir meno all’attivazione dell’interno.
Tutti i dispositivi in commercio devono essere corredati di istruzioni chiare e dettagliate per l’installazione e la manutenzione, nonché l’elenco di tutti gli elementi che sono stati collaudati e approvati.
- che la barra sia installata ad una altezza compresa tra 90 cm e 110 cm dal livello del pavimento finito, quando la porta è in posizione di chiusura.
- Detta misura subisce delle eccezioni nel caso in cui il luogo di installazione sia deputato ad accogliere bambini: l’altezza della barra dev’essere adeguata a garantire la loro fuga.
3. Porta antipanico: quando è obbligatoria?
La porta con sistema antipanico è obbligatoria nei casi previsti dal Decreto Ministeriale del 3 novembre 2004.
Per questa tipologia, l’obbligo scatta superata la capienza di 9 persone e distingue:
- luoghi non aperti al pubblico che possono contenere da 9 a 25 soggetti: alternativamente si può optare per la piastra a spinta o maniglia;
- luoghi non aperti al pubblico con capacità contenitiva superiore alle 25 persone: maniglione antipanico.
- luoghi che ospitano fino a 9 persone: maniglia o piastra a spinta;
- luoghi che ospitano più di 10 unità: maniglione antipanico.
La legge disciplina, inoltre, l’utilizzo dei dispositivi nei luoghi soggetti a rischio esplosione o incendio. In questi casi s’impone l’obbligo della maniglia orizzontale se vi siano più di 5 addetti alla lavorazione
4. Cos’è obbligatorio nei condomini?
A questo punto possiamo dare una risposta al quesito che ci si è posti sin dall’inizio.
Il Decreto del 1987 stabilisce i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 12 metri; gli edifici civili con altezza antincendio superiore a 24 metri, devono essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso d'incendio secondo quanto disposto dalla normativa.
In termini spiccioli, la vecchia normativa si fondava sulla possibilità che le attrezzature dei Vigili del fuoco risultassero idonee all’intervento.
introdurre dispositivi idonei a garantire la fuga in totale sicurezza in caso di incendio.
Per i condomini con altezza da 24 a 54 metri devono essere previste:
- norme per la custodia dei materiali combustibili;
- vie di esodo;
- porte tagliafuoco;
- sorgenti di possibile innesco;
- valutazione dei rischi.
In aggiunta a quanto sin ora precisato, per le civili abitazioni con altezza antincendio compresa tra i 54 e gli 80 metri, è obbligatoria l'installazione di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori acustici e ottici.
Le nuove disposizioni introducono due figure cardine necessarie per gli edifici con il parametro superiore agli 80 metri:
- il “Responsabile della gestione della sicurezza antincendio” cioè il soggetto deputato alla pianificazione e organizzazione delle attività antincendio,
ravvicinando molto la legislazione – soprattutto a livello di responsabilità - a quanto già previsto in tema di prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro; - il “Coordinatore dell’emergenza” cioè colui che (in possesso di un attestato di idoneità tecnica) sovraintende all’attuazione di quanto previsto dal Responsabile della gestione e, in caso di necessità, si interfaccia coi soccorsi.
Detti soggetti devono essere indicati dal responsabile dell'attività il quale deve individuare e predisporre un locale per la gestione dell’emergenza (di solito all’interno della portineria) dotato di centrali per la gestione degli impianti antincendio e del sistema di allarme vocale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza.
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