Condominio: la porta antipanico è obbligatoria?

Il dispositivo antipanico nasce dalla geniale mente di Maltoni che alla fine degli anni’80 diede questo importantissimo contributo alla sicurezza delle persone. Vediamo nel dettaglio che cos'è e quando è obbligatoria.

Uscita di sicurezza, porta antipanico, maniglione antipanico, porta tagliafuoco, sono tutti sinonimi che nel gergo comune identificano la via di fuga da un pericolo scaturito all’interno di un luogo. 

Chiunque avrà notato, nei luoghi pubblici, un cartello verde su cui è disegnato in bianco un omino stilizzato che si dirige verso una porta ed affianco una freccia sempre bianca su sfondo verde: ecco quella è l’indicazione che bisogna seguire per raggiungere la porta dotata di maniglione antipanico per lasciare il luogo in cui ci si trova nel minor tempo possibile.

porta antincendio condominio

1. Porta antipanico: cos'è?

La porta antipanico è composta da una o due ante (a seconda delle dimensioni dell’uscio) su cui si installa una barra che serve ad aprirla.
Questo dispositivo è fondamentale per garantire un deflusso scorrevole e senza intoppi da un luogo affollato all’interno del quale si è generato un pericolo che impone l’obbligo di evacuazione.

La comodità di questo maniglione è data innanzitutto dalle sue dimensioni: 

  • a differenza della classica maniglia, ricopre l’intera superficie orizzontale della porta.
  • Inoltre è attivabile con uno sforzo minimo, proprio per andare incontro all’esigenza di non ostacolare la fuga.

Il dispositivo antipanico può essere di due tipi a seconda dell’obbligo imposto dalla legge (che analizzeremo nel paragrafo dedicato): 

  • a piastra
  • a maniglia.

2. Porte antipanico: la classificazione e la normativa

La scelta del dispositivo antipanico maggiormente adeguato all’ambiente in cui dovrà essere installato, ruota attorno all’analisi del rischio del suo impiego.

Per le uscite antipanico possono essere utilizzate solo porte dotate dei requisiti previsti dalla norma EN 1125 (per i maniglioni antipanico) o EN 179 (per i dispositivi a maniglia o con piastra a spinta).
 
Detto strumento deve consentire la fuga in qualunque momento, anche a persone sprovviste delle conoscenze di funzionamento del meccanismo, tramite un solo movimento della barra orizzontale.
 
È chiaro che nei momenti di panico, in luoghi sovraffollati, al soggetto in pericolo non si possa richiedere altro che il mero movimento corporeo per mettersi in salvo.
 
Le porte antipanico devono essere fabbricate con materiali atti a garantirne il funzionamento a temperature comprese tra -10° e + 60°.
Per le porte tagliafuoco o tagliafumo, è obbligatoria la conformità alla EN 1634-1 cioè la normativa che disciplina le prove di resistenza dei dispositivi in oggetto. 
 
Oltremodo, tutti i materiali di cui sono composte le porte antipanico non devono rilasciare sostanze nocive oltre i limiti fissati dalla normativa europea.
Affinché non si crei l’effetto trappola, le porte antipanico devono essere:
  • periodicamente controllate con calibri speciali;
  • lubrificate in maniera periodica periodica senza smontare/manomettere il dispositivo. 

L’avverbio “periodicamente” è stato quantificato in un mese.

È consentito che la porta antipanico possa essere chiusa al fine di impedire l’accesso dall’esterno verso l’interno ma questa possibilità non deve inficiare il corretto funzionamento del maniglione.

In altri termini è possibile che la porta venga bloccata “in entrata” ma questo blocco deve venir meno all’attivazione dell’interno.

Tutti i dispositivi in commercio devono essere corredati di istruzioni chiare e dettagliate per l’installazione e la manutenzione, nonché l’elenco di tutti gli elementi che sono stati collaudati e approvati.

La normativa prevede
  1. che la barra sia installata ad una altezza compresa tra 90 cm e 110 cm dal livello del pavimento finito, quando la porta è in posizione di chiusura.
  2. Detta misura subisce delle eccezioni nel caso in cui il luogo di installazione sia deputato ad accogliere bambini: l’altezza della barra dev’essere adeguata a garantire la loro fuga

3. Porta antipanico: quando è obbligatoria?

La porta con sistema antipanico è obbligatoria nei casi previsti dal Decreto Ministeriale del 3 novembre 2004.

La legislazione, per i luoghi non aperti al pubblico che abbiano una capienza inferiore alle 9 unità, non prevede alcun obbligo.
Per questa tipologia, l’obbligo scatta superata la capienza di 9 persone e distingue:
  1. luoghi non aperti al pubblico che possono contenere da 9 a 25 soggetti: alternativamente si può optare per la piastra a spinta o maniglia;
  2. luoghi non aperti al pubblico con capacità contenitiva superiore alle 25 persone: maniglione antipanico.
Per i luoghi aperti al pubblico la legge indica due parametri di capienza:
  1. luoghi che ospitano fino a 9 persone: maniglia o piastra a spinta;
  2. luoghi che ospitano più di 10 unità: maniglione antipanico.

La legge disciplina, inoltre, l’utilizzo dei dispositivi nei luoghi soggetti a rischio esplosione o incendio. In questi casi s’impone l’obbligo della maniglia orizzontale se vi siano più di 5 addetti alla lavorazione

4. Cos’è obbligatorio nei condomini?

A questo punto possiamo dare una risposta al quesito che ci si è posti sin dall’inizio.

Nei condomini è necessario rispettare il Decreto 246/1987 così come modificato ed integrato dal D.M. del 25 gennaio 2019 entrato in vigore il 6 maggio 2019.
Il Decreto del 1987 stabilisce i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 12 metri; gli edifici civili con altezza antincendio superiore a 24 metri, devono essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso d'incendio secondo quanto disposto dalla normativa.
 
Il Decreto del 1987 utilizza come parametro l’altezza antincendio cioè «l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso».

In termini spiccioli, la vecchia normativa si fondava sulla possibilità che le attrezzature dei Vigili del fuoco risultassero idonee all’intervento.
 
Dal 6 maggio è scattato il countdown per adeguarsi alla nuova disciplina. Entro un 1 anno sia gli edifici già costruiti sia quelli di nuova costruzione devono
introdurre dispositivi idonei a garantire la fuga in totale sicurezza in caso di incendio.
 
Più lungo è il termine per provvedere all'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio negli edifici con altezza antincendio superiore ai 54 mt e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza negli immobili con parametro superiore agli 80 mt.
 
Il D.M. del 25/01/2019 aggiorna la normativa antincendio ponendo l’attenzione sul rischio di propagazione. L’obiettivo della normativa è limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio o all’esterno nonché evitare la caduta di parti della facciata che possano intralciare le vie di fuga.
 
Non sono soggetti all’innovazione tutti i condomini che alla data del 6 maggio 2019 siano in procinto di rifare le facciate in base ad un progetto approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco ovvero risultino dispensati per atto della competente Autorità.
 
Si prevede che, per gli edifici tra i 12 e i 24 metri, le misure antincendio siano fornite ai condomini specificando i comportamenti da adottare (ad es. non prendere l’ascensore in caso di incendio).
 
Più aumenta l’altezza maggiormente stringente diventa la normativa da adottare.
Per i condomini con altezza da 24 a 54 metri devono essere previste:
  • norme per la custodia dei materiali combustibili;
  • vie di esodo;
  • porte tagliafuoco;
  • sorgenti di possibile innesco;
  • valutazione dei rischi.

In aggiunta a quanto sin ora precisato, per le civili abitazioni con altezza antincendio compresa tra i 54 e gli 80 metri, è obbligatoria l'installazione di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori acustici e ottici.

Le nuove disposizioni introducono due figure cardine necessarie per gli edifici con il parametro superiore agli 80 metri:

  1. il “Responsabile della gestione della sicurezza antincendio” cioè il soggetto deputato alla pianificazione e organizzazione delle attività antincendio,
    ravvicinando molto la legislazione – soprattutto a livello di responsabilità - a quanto già previsto in tema di prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro;
  2. il “Coordinatore dell’emergenza” cioè colui che (in possesso di un attestato di idoneità tecnica) sovraintende all’attuazione di quanto previsto dal Responsabile della gestione e, in caso di necessità, si interfaccia coi soccorsi.
     

Detti soggetti devono essere indicati dal responsabile dell'attività il quale deve individuare e predisporre un locale per la gestione dell’emergenza (di solito all’interno della portineria) dotato di centrali per la gestione degli impianti antincendio e del sistema di allarme vocale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza.

 
Pietro Luigi Stellaccio
 

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