Come si recupera un credito?
Quali strumenti prevede l’ordinamento a favore del creditore per recuperare un credito insoddisfatto? Vediamolo insieme.
- Il recupero dei crediti
- Il procedimento ordinario
- Procedimento d’ingiunzione
- La procedura esecutiva
- Novità legislative
- Fonti normative
1. Il recupero dei crediti
L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del recupero crediti e, più precisamente, la procedura da seguire per ottenere la soddisfazione del credito medesimo.
Nell’ipotesi in cui, a seguito del sorgere del credito, il debitore sia in un ritardo ingiustificato nell’adempiere la propria obbligazione, può essere costituito in mora, nel senso che il creditore potrà inviare una formale lettera di costituzione in mora. Questa lettera avrà lo scopo di intimare il pagamento di quanto dovuto, con l’ulteriore effetto di interrompere la prescrizione del diritto di credito; con l’avvertimento che decorso il termine per l’adempimento – di solito quindici giorni – se il credito non fosse stato soddisfatto, interverrà l’autorità giudiziaria.
Occorre precisare però, che la messa in mora, non è necessaria qualora l’obbligazione derivi da un fatto illecito, ovvero quando il debitore dichiari per iscritto di non voler adempiere, o nel caso in cui sia scaduto il termine per eseguire l’obbligazione da soddisfarsi presso il domicilio del creditore.
Detto ciò, vediamo le diverse procedure per il recupero del credito insoddisfatto.
2. Il procedimento ordinario
Qualora il diritto di credito non sia certo e definito, il creditore, per ottenere il recupero del credito vantato, dovrà instaurare un procedimento ordinario, affinché il giudice emetta una sentenza di condanna accertativa dell’esistenza del credito e di conseguenza, l’obbligo del debitore a soddisfare quanto dovuto.
Il ricorso al procedimento ordinario è necessario in tutti i casi in cui la somma è ancora da quantificare e non è certa nel suo ammontare.
In tale ipotesi, il creditore dovrà citare in giudizio il debitore, fornendo le prove del credito maturato nonché dell’inadempimento da parte del debitore stesso, chiedendone la condanna al pagamento di quanto dovuto.
3. Procedimento d’ingiunzione
In alternativa al procedimento ordinario, il creditore, che vanti una somma determinata di denaro, può promuovere il ricorso per decreto ingiuntivo, a condizione che il creditore fornisca prova scritta del diritto fatto valere. Costituiscono prova scritta, ad esempio, le polizze, le promesse unilaterali e le fatture.
La domanda va proposta in via ordinaria al giudice di pace.
Esaminato il ricorso, il giudice, se ritiene soddisfatte le condizioni di legge, accoglie la domanda emettendo decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso, con il quale ingiunge l’altra parte al pagamento della somma entro 40 giorni, con l’espresso avvertimento che entro tale termine la parte citata può proporre opposizione e che in mancanza di essa si procederà ad esecuzione forzata.
Il giudice può autorizzare l’esecuzione provvisoria del decreto quando il credito deriva da cambiale, assegno, o sussista pericolo di pregiudizio nel ritardo.
Ottenuto il decreto, il creditore, ha l’onere di notificarlo con la copia autentica del ricorso all’ingiunto entro il termine di sessanta giorni dall’emissione, pena l’inefficacia dello stesso.
Dalla notifica decorrono quaranta giorni, termine entro in cui il debitore può opporsi al decreto, proponendo citazione dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, instaurando un giudizio ordinario nel quale contestare il debito e le ragioni del creditore.
Ove l’opposizione sia rigettata con sentenza definitiva o provvisoriamente esecutiva, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva, in caso contrario ove sia accolta, il decreto è revocato.
4. La procedura esecutiva
Una volta ottenuta una sentenza favorevole o un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, è possibile promuovere l’esecuzione forzata.
Difatti, questa può essere avviata quando, il creditore, è in possesso di un titolo esecutivo riguardante un diritto di credito non contestato, nonché definito nel suo ammontare ed infine esigibile, in quando non sottoposto a termini o condizioni (art. 474, c.p.c.).
Il titolo esecutivo è il documento necessario affinché possa essere promosso un procedimento esecutivo volto al pignoramento e di conseguenza al recupero del credito.
Oltre alle sentenze e decreti ingiuntivi, costituiscono titoli esecutivi anche le scritture private autenticate riguardanti obbligazioni di denaro, le cambiali, gli assegni, nonché gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale (es. ricognizioni di debito).
Tali documenti, consentono l’esecuzione forzata senza la necessità di promuovere dapprima un procedimento, dal momento che essi già posseggono efficacia esecutiva.
Ottenuto il titolo esecutivo, il creditore notifica al debitore l’atto di precetto, ossia l’intimazione ad adempiere all’obbligo derivante dal titolo esecutivo entro non meno di 10 giorni, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
Il precetto perde efficacia, qualora l’esecuzione forzata non venga promossa entro 90 giorni dalla sua notifica.
Il primo passo della procedura esecutiva, qualora il debitore persista nell’inadempimento, è rappresentato dal pignoramento, ossia l’atto con cui l’ufficiale giudiziario intima al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, i beni e i loro frutti, sottoposti ad esecuzione.
ordinamento prevede 3 tipi di pignoramenti:
- il pignoramento immobiliare: pignorando beni immobili del debitore;
- il pignoramento mobiliare: pignorando beni mobili del debitore;
- il pignoramento presso terzi: pignorando beni del debitore in possesso di terzi, ovvero crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi, come ad esempio stipendio, pensione e conti correnti.
A seconda dei beni o dei crediti posseduti dal debitore, il creditore, sceglie quello di più facile realizzo, notificando l’atto di pignoramento.
Successivamente, dovrà proporre l’istanza volta alla vendita, ovvero all’assegnazione dei beni pignorati entro 45 giorni dal pignoramento, pena la sua inefficacia.
Per il pignoramento presso terzi, il terzo deve fornire una dichiarazione al creditore, con la quale indica le cose o le somme di cui è debitore o possessore e quando deve provvedere al pagamento o alla consegna.
Per quanto riguarda i beni mobili ed immobili, si procede ad una loro stima per determinarne il valore. Sull’istanza decide il giudice, il quale può disporre la vendita semplice, ovvero l’asta.
Successivamente alla vendita si procede alla distribuzione di quanto ricavato tra tutti i creditori intervenuti nella fase esecutiva.
Novità legislative
La disciplina relativa alla materia del recupero crediti è in procinto di subire alcune modifiche con l’entrata in vigore in data 22 giugno 2022 della legge n. 206/2021 di riforma del processo civile, la quale ha apportato ed apporterà talune novità di rilievo, in specie per quanto concerne il pignoramento presso terzi.
Prima di procedere all’analisi delle principali innovazioni in argomento è d’uopo, tuttavia, fare qualche opportuna precisazione in linea generale per quanto concerne la possibilità di optare, qualora ne richiedano i presupposti, alla richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. In proposito, infatti, al procedimento monitorio si può fare ricorso qualora il credito che si vanta nei confronti del debitore presenti le caratteristiche della certezza, della liquidità nonché dell’esigibilità. Deve, pertanto, innanzitutto trattarsi di un credito per il quale il creditore sia in possesso di elementi idonei a dimostrarne l’esistenza.
Deve essere caratterizzato da liquidità, ossia deve essere espresso in misura determinata ovvero essere facilmente calcolabile secondo le indicazioni che si forniscono. Infine, non deve essere sottoposto a termine iniziale non ancora decorso, al fine di poter legittimamente richiesto a parte debitrice. Ciò premesso, si osserva che, per quanto attiene alla richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo, avanzata al giudice territorialmente competente (di regola, il giudice del luogo in cui risiede il debitore o, qualora quest’ultimo sia una società, del luogo in cui questa ha la sede principale) è preferibile, in sede di allegazione della documentazione comprovante il credito, non limitarsi alle semplici fatture emesse, bensì produrre altresì ogni ulteriore elemento utile a comprovare l’esistenza del credito.
Si pensi a eventuali contratti sottoscritti da entrambe le parti, allo scambio di mail che attestino la conclusione di accordi commerciali, i documenti di trasporto sottoscritti per ricevuta dall’acquirente-debitore allorquando si sia trattato di operazioni di compravendita commerciale. Quanto sopra, innanzitutto, sarà di aiuto concreto ad evitare che il debitore, ricevuta la notificazione del decreto ingiuntivo emesso, proponga opposizione. Tanto si assume di poter affermare in quanto, nonostante la legge consenta l’emissione di un provvedimento monitorio basato esclusivamente sull’allegazione delle fatture, negli ultimi anni si è andato affermando l’orientamento giurisprudenziale, oggi nettamente prevalente, in virtù del quale l’allegazione delle singole fatture sebbene sufficiente al fine dell’ottenimento di un provvedimento di ingiunzione di pagamento somme non è di per sé solo sufficiente a provare l’esistenza del credito nel procedimento di cognizione introdotto con atto di citazione in opposizione.
D’altronde, si sta assistendo, proprio per le ragioni suesposte, ad un proliferare del deposito di atti di citazione in opposizione, i quali, sebbene spesso pretestuosi, implicano un aumento notevole dei costi che il creditore deve poter sopportare al fine di recuperare il credito vantato nei riguardi della controparte e, ove non si disponga o non si riesca a reperire ulteriore documentazione a supporto della pretesa creditoria, altresì il rischio di vedere annullato il decreto ingiuntivo emesso. Un’ulteriore ragione per la quale è nettamente preferibile allegare ulteriore documentazione a supporto del ricorso per decreto ingiuntivo risiede nel fatto che, qualora da essa emergano elementi che facciano palesemente ritenere la sussistenza di un credito, il giudice procedente potrà ritenere opportuno emettere il provvedimento in forma provvisoriamente esecutiva, con notevole compressione dei tempi della procedura.
Infatti, a seguito della richiesta di norma occorre attendere dapprima i tempi tecnici per l’emissione del decreto, che dovrà essere successivamente notificato alla parte debitrice (onere posto a carico del creditore). Una volta che si sia perfezionata la notifica occorrerà attendere la decorrenza di un termine pari a quaranta giorni, tempo concesso al debitore al fine di valutare l’opportunità di impugnare il provvedimento, mediante l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, qualora lo ritenga infondato e, quindi, sprovvisto dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’emissione.
Qualora, invece, il decreto ingiuntivo venga emesso in forma provvisoriamente esecutiva lo stesso potrà essere notificato unitamente all’atto di precetto, che si configura come l’atto successivo nell’iter normale della procedura esecutiva. Orbene, chiarito quanto sin qui anticipato è opportuno addentrarsi nella disamina di quelle che a partire dall’estate 2022 saranno le principali innovazioni che entreranno in vigore e che, come si è già avuto modo di sottolineare, riguardano principalmente la fase del pignoramento presso terzi. In primis, le novità introdotte investono l’individuazione dell’espropriazione nel caso in cui parte debitrice sia una pubblica amministrazione.
In proposito l’articolo 29 dell’unico articolo di cui si compone la legge 206/2021 apporta innova la materia modificando l’articolo 26 comma 1 del codice di rito civile che post entrata in vigore della novella legislativa prevedrà che qualora il soggetto debitore sia una delle amministrazioni pubbliche enucleate ai sensi dell’articolo 413 comma quinto la competenza per la procedura di espropriazione forzata dei crediti si radica presso il giudice del luogo in cui ha sede l’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha residenza, domicilio, dimora o sede.
Si fa l’eccezione delle situazioni in cui le leggi speciali dispongano in maniera differente. Altra questione in merito alla quale la legge del 2021 apporta correzioni e modificazioni alla disciplina previgente è quella legata alla problematica correlata al rischio di non ottenere l’immediato svincolo delle somme a causa della mancata tempestiva comunicazione da parte del creditore della sopravvenuta inefficacia del vincolo posto sulle somme pignorate. L’articolo 1 comma 32 della legge di riforma si propone di porre rimedio alle storture del sistema mediante l’introduzione dopo il comma 4 all’articolo 543 c.p.c. alcune importanti previsioni, le quali pongono, innanzitutto, in capo al creditore l’onere di notificare al debitore nonché al terzo, entro la data indicata nell’atto di pignoramento per l’udienza di citazione dell’avviso dell’avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva nonché di depositare l’avviso debitamente notificato nel fascicolo dell’esecuzione tenuto presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione.
All’omessa notifica ovvero al mancato deposito dell’avviso consegue l’inefficacia del pignoramento presso terzi. Non è superfluo osservare che ove quest’ultimo debba essere eseguito nei confronti di più terzi pignorati l’inefficacia investe solamente quelli rispetto ai quali l’avviso non è stato notificato o anche solo depositato, non estendendosi, al contrario agli altri. Si prevede, infine, che allorquando la notifica dell’avviso suddetto non sia effettuata gli obblighi posti al debitore o al terzo cessano, in ogni caso, a far data dall’udienza fissata in atto di pignoramento.
Portata sicuramente innovativa ha la previsione dell’eliminazione della spedizione in forma esecutiva, che, come si è già avuto modo di constatare nella prima parte del presente articolo, costituisce allo stato attuale passaggio fondamentale e necessario al fine di portare a termine la procedura. Dalla seconda metà dell’anno 2022, invece, al fine di valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze, gli ulteriori atti dell’autorità giudiziaria, oltre agli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, devono essere formati in copia attestata conforme all’originale.
Ancora, la novella prevede la riduzione dei termini concessi per il deposito della certificazione ipocatastale nonché del certificato notarile sostitutivo al fine di accelerare la fase introduttiva della procedura esecutiva immobiliare. Detta riduzione è quantificata in quindici giorni a decorrere dal deposito dell’istanza di vendita da parte del creditore procedente. Ulteriore aspetto regolamentato dalla legge riformatrice in procinto di entrare in vigore è quello afferente alla nomina di un custode giudiziario del bene/dei beni pignorati nel termine di quindici giorni dal deposito della documentazione richiesta ai fini della procedura ed in contemporanea con la nomina dell’esperto ex articolo 559 c.p.c.
Ove poi si stia procedendo alla richiesta di pignoramento immobiliare, sin dal momento in cui viene disposta la vendita del bene al fine di soddisfare con il ricavato il creditore, il giudice dell’esecuzione deve disporne altresì la liberazione dell’immobile. Novità assoluta consiste nell’introduzione della possibilità per il debitore di provvedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un prezzo non inferiore a quello base indicato nella relazione di stima e su autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria procedente.
Detta autorizzazione può essere disposta a fronte dell’istanza ad hoc depositata dal debitore stesso ed alla quale dovrà essere allegata l’offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che venga prestata una cauzione per un importo non inferiore ad un decimo del prezzo proposto. Il giudice dell’esecuzione, ricevuta l’istanza, dovrà ordinare nel termine massimo di trenta giorni il rilascio del bene nella disponibilità del custode, a pena di decadenza, nonché disporre entro quindici giorni che venga data pubblicità dell’offerta pervenuta e rendere noto che nei seguenti sessanta giorni potranno essere formulate ulteriori offerte.
Con il provvedimento di aggiudicazione dell’immobile il giudice fissa le modalità di pagamento del prezzo, che dovrà essere effettuato entro novanta giorni a pena di decadenza. Tra gli ulteriori interventi modificativi posti in essere dalla legge di riforma il Legislatore del 2021 ha previsto l’istituzione presso il Ministero della Giustizia della “Banca dati per le aste giudiziali” nella quale andranno indicati: - i dati identificativi degli offerenti;
- i dati identificativi del conto corrente bancario o postale sul quale effettuare il versamento della cauzione e del prezzo di aggiudicazione;
- le relazioni di stima.
Come è agevole constatare nei prossimi mesi entrerà in vigore una disciplina fortemente innovativa in materia di recupero del credito, la quale per molti aspetti comporta l’applicazione di una proceduta affatto diversa rispetto a quella previgente, con tutte le possibili conseguenze e questioni problematiche che potranno presentarsi sul piano applicativo.
Fonti normative
Codice civile: articolo 1219
Codice procedura civile: artt 474 e ss. – artt. 633 e ss.
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