Come prevenire gli incendi?
Breve guida sulla sicurezza antincendio.
- Il complesso normativo ed i principali adempimenti per prevenire gli incendi
- Il certificato di prevenzione incendi, la relativa normativa e tutto ciò che c’è da sapere in merito a costi, tariffe, rinnovi
- Gli altri adempimenti previsti dalla normativa
1. Il complesso normativo ed i principali adempimenti per prevenire gli incendi
L’intero complesso normativo che riguarda la sicurezza antincendio ha come scopo quello di garantire un adeguato livello di protezione per l’intero territorio nazionale. La norma cardine è il D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 sostitutivo del DM del 16 febbraio 1982.
Uno degli allegati del D.P.R. pone un elenco di 80 attività, o attività soggette, che sono considerate a maggior rischio e di conseguenza sottoposte al controllo dei Vigili del fuoco. Alla luce di questo elenco, gli enti, nonché i privati, che esercitano attività che riguardino l’elenco sopra citato, sono tenuti al rispetto di vari adempimenti.
2. Il certificato di prevenzione incendi, la relativa normativa e tutto ciò che c’è da sapere in merito a costi, tariffe, rinnovi
Che cos’è il certificato di prevenzione incendi? È un certificato del quale si deve dotare il titolare di una delle 80 attività soggette ed ad alto rischio che abbiamo sopra accennato. La normativa, il D.P.R. n. 151/2011 presenta un elenco razionale e ben suddiviso e che si basa su dimensioni, settore di attività, esistenza di particolari regole tecniche ed incisività delle attività sulla sicurezza pubblica.
Esso poggia su una divisione in tre categorie:
- Categoria A: le attività di questa categoria non comportano una valutazione obbligatoria del progetto ad opera dei Vigili del fuoco (d’ora in avanti VVF). Qualora i VVF dovessero effettuare un sopralluogo, può esser richiesto il rilascio del verbale di visita tecnica, poiché si tratta appunto di attività normate, dotate di regole tecniche e pertanto con un livello modesto di complessità;
- Categoria B: le attività di questa categoria comportano una obbligatoria valutazione del progetto da parte dei VVF. Anche in questo caso al sopralluogo può seguire il verbale di visita tecnica, essendoci anche in questo caso attività normale ma con un grado di complessità superiore alle attività di cui la categoria A ma comunque inferiore rispetto alla categoria C;
- Categoria C: le attività di questa categoria richiedono una obbligatoria valutazione del progetto da parte dei VVF, al termine del cui sopralluogo rilasciano il Certificato di prevenzione incendi. Si tratta di attività altamente complesse.
Quindi, il Certificato di Prevenzione Incendi attesta il rispetto delle prescrizioni normative poste a tutela della prevenzione, nonché la sussistenza dei requisiti antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose.
2.1 Costi e tariffe del Certificato di Prevenzione Incendi
Ma quanto costa un Certificato di Prevenzione Incendi? La norma di riferimento del costo dei servizi resi dai VVF è contenuto nel D.M. 2 marzo 2012, mentre le tariffe soni indicate nel tariffario allegato alla Lett. Circ. 13061 del 6 ottobre 2011. In sintesi, tutti i procedimenti che non presuppongono un sopralluogo, come ad esempio la deroga od il rinnovo, sono calcolati sulla base della tariffa oraria di 50 euro. Mentre quelli che necessitano di un sopralluogo, come ad esempio la SCIA, vengono calcolati sulla base della tariffa oraria di 54 euro.
2.2 Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi
L’attestazione del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi avviene ogni 5 anni e si sostanzia in una dichiarazione che attesta l’assenza di variazioni nelle condizioni di sicurezza anticendio. A tale Dichiarazione segue il rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione, rilasciata dal Comando dei VVF. Diverso trattamento hanno le attività che rientrano nel DM 16 febbraio 1982 – a scadenza una tantum – la cui cadenza è decennale e non quinquennale.
2.3 Deroghe al Certificato di Prevenzione Incendi
Nel caso in cui le attività soggette abbiano caratteristiche che non permettano il rispetto delle regole tecniche di prevenzione, gli interessati, anche qualora si tratti di attività non soggette, possono presentare istanza di deroga al rispetto della normativa al Comando di VVF il quale, esaminata l’istanza, la trasmette entro 30 giorni alla Direzione regionale, corredandola di motivato parere. Il Direttore, una volta sentito il Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione degli incendi (Art. 22, D.lgs 8 marzo 2006, n. 139), si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, dandone comunicazione al Comando. Vediamo adesso quali sono gli altri adempimenti richiesti dalla normativa.
3. Gli altri adempimenti previsti dalla normativa.
Tra gli altri adempimenti distinguiamo il Nulla Osta di fattibilità, le Verifiche in corso d’opera e le modalità di presentazione delle istanze di prevenzione tramite Valutazione dei progetti e SCIA.
3.1 Il Nulla osta di fattibilità
Disciplinato dall’Art. 8 del D.P.R. n. 151/2011 riguarda i responsabili delle attività delle categorie B e C, i quali possono richiedere al Comando VVF l’esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità. Non si tratta di un’operazione che sostituisce la valutazione del progetto ma può essere richiesto per uno o più aspetti che rilevano ai fini antincendio. Il Comando si deve esprimere entro 30 giorni.
3.2 Le verifiche in corso d’opera
Disciplinate dall’Art. 9 del D.P.R. n. 151/2011, possono essere richieste al Comando dai responsabili di attività soggette, durante il corso di realizzazione dell’opera. Anche in questo caso, non sostituiscono i controlli da effettuare in sede di presentazione SCIA. Il Comando ha l’obbligo di esprimersi entro 30 giorni. Le verifiche, infine, riguardano gli stessi aspetti del Nulla osta di fattibilità.
3.3 Valutazione di progetti e SCIA: modalità di presentazione e principali prescrizioni.
A far ordine in questo contesto ci ha pensato il D.M. del 7 agosto 2012, che ha modificato le modalità di presentazione delle istanze dei procedimenti di prevenzione originariamente previste dal D.M. del 4 maggio 1998.
Ogni istanza di valutazione dei progetti ha un elenco tassativo per ciò che concerne il contenuto, ossia le generalità del richiedente o legale rappresentante, la specificazione di quali attività siano soggette nonché delle attività secondarie, l’ubicazione delle opere nonché le informazioni generali sull’attività principale e su quelle secondarie. Infine qual è il tipo di intervento in progetto.
Allegati fondamentali sono la documentazione tecnica (a firma di un tecnico abilitato) e l’attestato del versamento.
La segnalazione certificata di inizio attività deve contenere il medesimo contenuto dell’istanza di valutazione del progetto, con l’aggiunta della dichiarazione di impegno dell’osservanza degli obblighi connessi all’esercizio dell’attività. Gli allegati, in questo caso, sono diversi e comprendono l’asseverazione (a firma di un tecnico abilitato) che attesti la conformità dell’attività ai requisiti antincendio, le certificazioni ed attestazioni tecniche, la relazione tecnica e gli elaborati grafici, nonché l’attestazione del versamento.
Particolari prescrizioni sono presenti in caso di modifiche di attività esistenti:
- Per le attività che comportano un aggravio alle preesistenti condizioni di sicurezza, viene allegata alla SCIA la stessa documentazione ma riferita alle nuove attività, al netto di una nuova valutazione del progetto, sempre ammesso si parli di categorie B e C;
- Per le attività che non comportano un aggravio alle preesistenti condizioni di sicurezza, viene semplicemente integrata la documentazione che è riferita alle nuove attività;
- Per le modifiche non sostanziali, basta una dichiarazione dove vengano riportate tali modifiche nel momento di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Ultima considerazione va fatta in merito alla definizione di tecnico abilitato e professionista antincendio, figure sovente richiamate dalla normativa di settore:
- il tecnico abilitato è un professionista iscritto in un albo professionale e che opera nell’ambito delle proprie competenze come un ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto in albo professionale;
- il professionista antincendio, invece, è iscritto in apposito albo professionale ed iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni ex Art. 16 del D.lgs n. 139 dell’8 marzo 2006, norma che prevede il superamento di una serie di esami specifici che danno a questa figura un quid in più rispetto al tecnico abilitato.
Antonio Cormaci
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