Come fare denuncia al comune per strada dissestata?
Fare una denuncia per strade dissestate può rivelarsi un'operazione ardua e intricata, ma affidarsi all'esperienza di un avvocato civilista esperto può rappresentare una risorsa preziosa per orientarsi tra le complesse procedure legali e presentare una causa solida e convincente. Inoltre, l'avvocato può offrire preziosi consigli su come effettuare la denuncia alle autorità competenti, come il comune o la provincia, per fare in modo che le giuste misure siano adottate per riparare il danno e garantire la sicurezza degli utenti della strada.
Fare una denuncia per strade dissestate può essere un processo complesso, ma un avvocato civilista esperto può aiutare a navigare attraverso le procedure legali e presentare una causa solida e convincente. L'avvocato può anche fornire consulenza su come presentare la denuncia alle autorità competenti, come ad esempio il comune o la provincia.
Viene comunemente definita come “strada dissestata” una strada che si presenti in cattivo stato di manutenzione o con pavimentazione sconnessa. Sul punto occorre rammentare che una strada che si trovi nelle suddette condizioni deve essere segnalata mediante apposito segnale di pericolo, ossia il segnale verticale di strada deformata, ove lo stato di dissesto coinvolga l’intero tratto di strada. Qualora, invece, i difetti del manto stradale siano localizzati su un solo tratto di strada non vi è una segnaletica ad hoc, ma è possibile che si rinvenga un segnale di pericolo generico con l’integrazione in posizione sottostante di un cartello indicante la dicitura “strada dissestata”.
E’ importante che precisare che l’indicazione che avverte che si è nelle vicinanze di una strada dissestata venga collocata ad una distanza di 150 metri dal luogo in cui essa ha inizio, in modo che chiunque si avvicini ad essa (specie se in auto) abbia modo di adeguare la propria velocità di corsa e avere eventualmente il tempo di intervenire tempestivamente in caso di imprevisti ed evitare di subire danni.
E’ bene, comunque, che indicazione apposita venga apposta anche in prossimità della strada, onde allertare anche coloro che intendono transitarci a piedi e in bicicletta. Ma vediamo di preciso come deve comportarsi il privato cittadino che voglia presentare denuncia al Comune per strada dissestata.
Quando si può fare denuncia per strada dissestata?
Può accadere che percorrendo su una strada dissestata un soggetto vada incontro a delle insidie tali da potergli arrecare danno. Si pensi all’ipotesi in cui non abbia avuto la prontezza necessaria per evitare una buca o un tratto di manto particolarmente sconnesso e per l’effetto cada procurandosi lesioni di variabile gravità.
Orbene, in proposito si osserva in via preliminare che affinché possa in concreto essere depositata o presentata una denuncia per strada dissestata lo stato del manto stradale, come anticipato nel paragrafo precedente, debba essere opportunamente segnalato.
Qualora il Comune abbia provveduto in tal senso, ma il soggetto per distrazione non li abbia notati, così incorrendo nel rischio di cagionarsi un danno questi non potrà presentare denuncia e chiedere il risarcimento nei termini di legge. Al contrario, l’utente stradale potrà legittimamente presentare denuncia e richiedere il risarcimento per eventuali danni o lesioni subiti allorché il Comune non abbia provveduto ad apporre la richiesta segnaletica.
La denuncia in tal caso potrà essere fondata sugli articoli 2043 c.c. e 2051 c.c., dal combinato disposto dei quali si ricava che l’ente proprietario della strada (sia esso il Comune, la Provincia, l’Anas o ulteriore ente diverso da quelli appena elencati) è tenuto a garantire la manutenzione della strada e che il privato cittadino che subisca una lesione può muovere contestazione all’ente per danno cagionato da cose in custodia, salvo che si provi il caso fortuito.
Deve, peraltro, intendersi per caso fortuito il caso in cui la condizione di pericolo sia stata frutto di un evento improvviso e non prevedibile che rinvenga origine in fattori esterni che non possano in alcun modo essere connessi a fattori esterni ed non riconducibili a sua colpa o azione volontaria. In tale ultimo caso, quindi, l’ente va esente da responsabilità per i danni sofferti dal privato, mentre risponde ed è tenuto al risarcimento in tutti gli altri casi.
Al fine di ottenere, inoltre, il risarcimento del danno occorre che venga fornita prova del nesso di causalità tra il difetto del manto stradale e il danno che si sia concretamente subito oltre che quello tra la gestione dell’ente e il pericolo stradale, che deve caratterizzarsi comunque per la prevedibilità. Inoltre, si osserva che al fine di supportare la propria denuncia è preferibile fornirsi di un adeguato materiale probatorio (contattare le forze dell’ordine e far verbalizzare l’accaduto, fotografare la situazione del manto stradale oltre che del veicolo e i danni subiti, recarsi in una struttura ospedaliera per accertare eventuali danni fisici subiti e farsi rilasciare idoneo certificato medico, ottenere copia dei rilievi eseguiti, allegare le ricevute fiscali relative a tutte le spese sostenute per l’effetto dell’incidente subito, tentare di raccogliere le testimonianze di soggetti che abbiano eventualmente assistito al fatto, rivolgersi in ogni caso alla propria assicurazione al fine di effettuare una valutazione del fatto.
Invero, la giurisprudenza si è dovuta occupare spesso di esaminare tali situazioni ed è giunta in tempi relativamente recenti a statuire nel senso che deve ritenersi escluso il risarcimento del danno a carico dell’ente gestore qualora il danno venga subito dall’utente su una strada o un tratto di strada che percorra abitualmente.
In altri casi è stato stabilito, ancora, che il risarcimento del danno deve ritenersi escluso qualora le pessime condizioni della strada percorsa fossero al soggetto che la percorre evidenti o, comunque, ben visibili.
Cosa rischia chi viene denunciato per strada dissestata?
L’ente tenuto alla garanzia della manutenzione del manto stradale che, in seguito alla denuncia presentata dal soggetto che si assume danneggiato, rischia, in esito all’accertamento dei fatti a risarcire il danno che il denunciante affermi e riesca a provare di aver sofferto, nella misura richiesta ovvero, qualora si debba adire l’autorità giudiziaria, nella misura che verrà determinata dal giudice.
Ecco come fare denuncia per strada dissestata
E’ bene precisare che chiunque si trovi a percorrere una strada dissestata, che potrebbe rappresentare una situazione di pericolo, può effettuare una segnalazione all’ente gestore della stessa mediante invio, alternativamente, di:
- una raccomandata con ricevuta di ritorno;
- una pec;
- una segnalazione on-line,
- mediante compilazione di form.
La denuncia deve riportare necessariamente i seguenti dati relativi al soggetto che la presenta:
- nome;
- cognome;
- indirizzo;
- recapito telefonico,
- oltre all’esatta indicazione del luogo in cui si trova la strada dissestata.
In alcuni casi è lo stesso Comune a mettere a disposizione dei cittadini un modello da utilizzare al fine di presentare denuncia.
A seguito della denuncia presentata (diritto garantito ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, nota anche come “legge sul procedimento amministrativo”) può essere avviato un procedimento amministrativo, con l’obbligo, al suo esito, di informare il cittadino delle deliberazioni assunte in merito.
L’ente deve fornire una risposta entro il termine di 30 giorni alternativamente fornendo indicazioni precise sulle richieste formulate ovvero motivando l’eventuale rigetto dell’istanza.
Alternative percorribili
Nelle ipotesi in cui il privato cittadino non si ritenga soddisfatto dal risarcimento eventualmente riconosciuto in esito alla procedura come esaminata nei paragrafi precedenti ha sempre la possibilità di agire in giudizio avanti l’organo giurisdizionale competente per territorio al fine di ottenere la somma che si ritiene più congrua in soddisfazione del danno sofferto.
Conclusione
Stante il generale e critico stato di dissesto delle strade occorre che si presti la massima attenzione, onde incorrere in potenziali rischi, specie qualora essi siano opportunamente segnalati ovvero, comunque, assolutamente evitabili. In tal caso, infatti, diventa pressoché impossibile pensare di poter ottenere un risarcimento del danno patito. Nelle ulteriori e diverse ipotesi, è consigliabile munirsi di tutto il materiale probatorio possibile, al fine di veder riconosciuta la propria richiesta di risarcimento in seguito alla denuncia presentata.
Chiara Biscella
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...