Come disdire un contratto con un operatore telefonico

I contratti conclusi con gli operatori telefonici, possono essere disdetti, prima della scadenza prestabilita, comunicando tale volontà alla compagnia telefonica, la quale non potrà addebitare alcuna somma a titolo di penale. Vediamo come funziona.

disdire contratto con operatore telefonico

1. Quanto costa disdire un contratto telefonico?

L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema dei diritti dei consumatori, e più precisamente, i costi e le modalità necessari a disdire un contratto concluso con un operatore telefonico. Il mercato della telefonia è in continua evoluzione, e pertanto il consumatore che ha un contratto col proprio operatore telefonico, può decidere di rescinderlo per passare ad un’altra compagnia di telecomunicazioni, in quanto presenti un’offerta più vantaggiosa per le sue finanze. A tal fine, molti utenti si chiedono se la rescissione, in tal caso, comporti il pagamento di eventuali penali per la risoluzione anticipata del contratto telefonico.

È importante precisare che in tali casi, il consumatore che disdica il contratto stipulato col proprio operatore telefonico, non sarà tenuto a pagare nessuna somma di denaro, a titolo di penale. Difatti, a seguito dell’entrata in vigore della Legge Bersani, è stato previsto che i contratti telefonici devono prevedere la possibilità per l’utente di recedere dal contratto stesso ovvero trasferire l’utenza presso un’altra compagnia telefonica, senza che siano imposti vincoli temporali e senza l’esborso di somme di denaro a titolo di penali.

Le uniche spese, che l’operatore telefonico potrà addebitare al proprio cliente, saranno esclusivamente le spese giustificate da costi dell’operatore medesimo. Tali spese, si riferiscono agli eventuali interventi tecnici, che la compagnia telefonica dovrà eseguire per disattivare la linea telefonica. Al di fuori di queste spese tecniche, al consumatore non potrà essere addebitata nessun’altra somma di denaro. La Legge Bersani, ha inoltre disciplinato le tempistiche per recedere dal contratto col proprio operatore telefonico, stabilendo che il contratto concluso non può prevedere un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni. ​

2. Come si esercita il diritto di ripensamento?

Il diritto di ripensamento è disciplinato dall’art. 52 del Codice del Consumo, secondo il quale, il consumatore, che abbia concluso un contratto a distanza (per es. televendite) oppure negoziato fuori dei locali commerciali (ad es. ad un’esposizione, fiera, ecc.) ha 14 giorni di tempo per risolvere il contratto stesso, senza che sia necessaria alcuna motivazione specifica e senza pagamento di somme di denaro a titolo di penale.

Le uniche spese che il consumatore sarà tenuto a sostenere saranno quelle relative alla restituzione del bene. Fa eccezione, il caso in cui il venditore abbia deciso di sopportare egli stesso tali spese oppure qualora non abbia informato il consumatore che tali costi sarebbero stati a suo carico. Il diritto di ripensamento, nell’ambito del mercato della telefonia, inizia a decorrere dalla conclusione del contratto. Da questo momento, il consumatore avrà 14 giorni di tempo per recedere dal contratto concluso. Il venditore è obbligato ad informare il consumatore della possibilità di esercitare il diritto di ripensamento. 

In caso contrario, il termine per il recesso, si estenderà fino a dodici mesi, decorrenti dalla scadenza del recesso iniziale. Ciò significa, che nell’ipotesi di omissione del venditore, il consumatore avrà un anno e 14 giorni per recedere dal contratto concluso. A tal fine, fa fede la data dell’invio della comunicazione del recesso e non quella del suo ricevimento da parte del venditore.  
Il diritto di ripensamento, può essere esercitato con qualsiasi forma di comunicazione, anche verbale, entro i termini sopra descritti.

Tuttavia, è sempre preferibile avvalersi di mezzi scritti, che diano prova della sua esecuzione, quali ad esempio la raccomandata con ricevuta di ritorno oppure utilizzando la posta elettronica certificata.  A seguito del ripensamento del consumatore, il professionista con cui ha concluso il contratto, sarà tenuto a rimborsare, entro 14 giorni dalla conoscenza del recesso, tutte le somme di denaro che sono state pagate oppure anticipate dal consumatore. Analogamente, il consumatore, entro 14 giorni dall’invio della lettera di ripensamento, sarà obbligato a restituire la merce acquistata (anche senza imballaggio oppure già provata). Infatti, il recesso da parte del consumatore, non può essere subordinato alla restituzione integrale del prodotto.   ​

3. Cosa succede se si recede da un contratto?

La rescissione unilaterale da un contratto, è l’atto con il quale una delle parti risolve il contratto medesimo. Ciò significa, che da quel momento, il contratto concluso non produrrà più i propri effetti. Generalmente, la rescissione può avvenire prima che il contratto abbia avuto esecuzione, tuttavia nei contratti a prestazioni periodiche, come i contratti conclusi con un operatore telefonico, il recesso può avvenire in ogni momento.

Infatti, la Legge Bersani, ha previsto che i contratti telefonici possono essere disdetti senza che siano imposti vincoli temporali di durata. Il recesso, da parte dell’utente, inizierà a decorrere dal momento di ricevimento da parte dell’operatore della lettera di disdetta dal contratto telefonico. Le compagnie telefoniche, predispongono diverse modalità per recedere dal contratto.

La disdetta dal contratto concluso con un operatore telefonico, può avvenire:

  • Inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno, presso l’indirizzo indicato dal proprio operatore;
     
  • Inviando una mail nel formato Pec (posta elettronica certificata), all’indirizzo indicato nel contratto;
     
  • Ove previsto dalla compagnia telefonica, con modalità online, effettuando l’accesso al sito dell’operatore telefonico, inserendo le proprie credenziali e password.

A seguito della ricezione della disdetta, con un preavviso massimo di 30 giorni, il contratto telefonico cesserà di produrre i propri effetti ed al cliente non potranno essere addebitate ulteriori spese (fatta eccezione per quelle necessarie alla disattivazione del servizio). ​

4. Cosa scrivere in linea telefonica oggetto di disdetta?

L’utente che intende disdire il contratto concluso con la propria compagnia telefonica, deve inserire nella lettera di disdetta:

  1. L’indirizzo indicato dall’operatore telefonico, a cui far pervenire la lettera di recesso;
     
  2. I propri dati anagrafici, l’indirizzo di residenza ed il codice fiscale;
     
  3. I dati relativi alla propria utenza telefonica, quali il numero del contratto, il codice utente ed il numero di telefono relativo alla propria linea telefonica;
     
  4. Indicare di voler recedere dal contratto ai sensi della Legge n. 40 del 2007 (Legge Bersani);
     
  5. Chiedere di conseguenza lo scioglimento del contratto telefonico oppure il trasferimento ad un’altra compagnia telefonica, entro il termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della disdetta medesima.

 

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Avvocato Roberto Ruocco

Roberto Ruocco

Mi chiamo Roberto Ruocco, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno 2013. Successivamente ho svolto il Praticantato Forense, presso uno studio legale, attivo in tutta la ...