Calcolo termini multa per violazione di norme del Codice della Strada
Hai ricevuto la notifica di un verbale di accertamento per violazione di norme del Codice della Strada, la famosa busta verde, e dopo un primo sbandamento e le prime imprecazioni alla cattiva sorte, fai un sospiro è inizi a meditare su quali siano i primi elementi da prendere in considerazione per verificare la correttezza della notifica della multa, o meglio il rispetto dei termini di legge per la notifica, e poi se nel merito di esso verbale è possibile individuare motivi di contestazione.
Analizziamo di seguito il primo tipo di controllo, ossia il rispetto dei termini di notifica della multa, che spesso da soli rendono nulla e/o annullabile il verbale in sede di autotutela ovvero davanti l’autorità competente.
Entro quanto tempo deve essere notificata la multa?
In Italia, la notifica della multa è un atto amministrativo che consiste nella comunicazione al trasgressore della violazione commessa e della sanzione che gli viene irrogata. La notifica della multa può essere effettuata in diversi modi, tra cui:
- Consegna a mano al trasgressore o a un suo delegato;
- Invio a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- Affissione all'albo pretorio del comune dove è stata commessa la violazione.
Le prime due ipotesi sono quelle più ricorrenti. Con la consegna a mano si ha la c.d. “contestazione immediata”, che rappresenta la regola generale, ossia quando l’accertatore della trasgressione materialmente ha la possibilità di contestare la violazione al momento del fatto, consegnando il verbale che può essere sottoscritto o meno dal trasgressore, o presunto tale, ma in caso di rifiuto alla sottoscrizione l’agente accertante ne fa menzione nel verbale e si ha, comunque, per notificata.
Nel secondo caso, c. d. “contestazione differita”, quello che qui ci interessa, evidentemente l’agente accertatore o non ha avuto modo di contestare la violazione al momento, perché il trasgressore è stato diciamo individuato da lontano per cui viene segnata la targa e sulla quale verranno fatte le verifiche del caso, circa il proprietario del veicolo in questione. Altrimenti, nel caso la violazione del Codice della Strada venga segnalata tramite apparecchiatura elettronica (ad es. “T-RED” o dalle telecamere nelle zone ZTL) l’accertamento non è immediato ma rinviato al momento in cui l’agente verifica dal dispositivo le varie violazioni commesse dagli utenti della strada. A questo punto, accertata la violazione, occorrerà notificare il verbale entro determinati termini.
L’art. 201 del Codice della Strada stabilisce che il termine di notifica del Verbale, quando la violazione non viene immediatamente contestata, è pari a 90 giorni e che esso decorre dalla data di accertamento dall’asserita violazione. “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore…” Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 (c. d. obbligati in solido: es al proprietario del veicolo, che può essere diverso dal conducente) entro (100) cento giorni dall'accertamento della violazione, quale risultino dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro (360) trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Da quando decorre il termine di notifica?
Il termine di notifica della multa decorre dalla data in cui l'agente accertatore ha redatto il verbale di accertamento della violazione. In particolare, il termine decorre dalla data in cui l'agente accertatore ha apposto sul verbale la propria firma e la data. Se il verbale è redatto con mezzi informatici, il termine decorre dalla data in cui il verbale è stato generato dal sistema informatico. Il Ministero dell'Interno, con la nota numero di protocollo 0016968 del 7 novembre 2014, ha specificato che, "in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione".
Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze. Alcune amministrazioni comunali, basandosi sulla formulazione generica della norma e sulla potenziale confusione che questa poteva causare ai trasgressori riguardo al dies a quo da cui calcolare i novanta giorni, hanno frequentemente effettuato le notifiche di multe e contravvenzioni ben oltre il limite temporale stabilito dalla legge. Si sono giustificate invocando presunte difficoltà istruttorie finalizzate al riconoscimento del trasgressore. La Corte di Cassazione ha respinto tale approccio, affermando chiaramente che il termine legale di 90 giorni deve essere calcolato a partire dalla violazione e/o dall'infrazione contestata. Ha sottolineato che l'effettività dell'azione dell'amministrazione non può mai avvenire a spese della compressione del diritto di difesa del trasgressore.
Gli Ermellini, richiamandosi a un consolidato orientamento di natura costituzionale, hanno ribadito sostanzialmente che l'estensione del termine oltre i 90 giorni previsti dalla norma solleva rilevanti dubbi di costituzionalità in termini di ragionevolezza. Ciò significa che le eventuali disfunzioni e/o disorganizzazioni dell'amministrazione comunale nella gestione e nello smaltimento delle multe e delle contravvenzioni non possono ricadere sul cittadino. Pertanto, il cittadino conserva il suo legittimo diritto di ricevere la notifica della multa entro i 90 giorni stabiliti dalla legge, senza che i Comuni possano giustificare ritardi invocando una presunta complessità dell'attività istruttoria.
Una diversa interpretazione porterebbe a concedere alle amministrazioni un'eccessiva discrezionalità, consentendo loro di spostare il termine per la notifica a discapito del cittadino e in violazione dell'art. 201 del Codice della Strada. Secondo la Corte di Cassazione, quindi, il termine di notifica della multa è considerato rispettato se l'organo accertatore affida il plico al servizio postale entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione. Va sottolineato che, nel caso in cui l'effettivo trasgressore o altri soggetti obbligati siano identificati successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può avvenire entro 90 giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione è in grado di procedere con l'identificazione. Questa opzione si applica, ad esempio, in situazioni di cambio di residenza.
Entro quale termine deve essere notificato il verbale?
Quando il verbale di contestazione viene consegnato direttamente dall’organo di polizia o dal messo comunale, rileva il giorno della consegna dell’atto. Per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, gli effetti della notifica si producono, per l’organo di polizia, al momento della consegna del piego raccomandato all’ufficio di spedizione, mentre per il destinatario del Verbale, al momento del ricevimento della multa. Infatti, come abbiamo visto, secondo la Corte Costituzionale, il termine di scadenza dei 90 giorni coincide con il giorno in cui l’organo di polizia ha consegnato il Verbale all’ufficio postale per effettuare l’invio. Ai fini del computo dei termini, ciò che conta, è - come momento iniziale - il giorno in cui è avvenuta l’infrazione e, come momento finale, il giorno in cui l’organo di polizia consegna la lettera raccomandata contenente la multa all’ufficio postale di spedizione: questo giorno viene indicato nel verbale di accertamento.
Cosa accade se non viene ritirata la raccomandata
Se non viene ritirato il plico raccomandato, la multa si considera notificati decorsi 10 giorni dall’avviso di compiuta giacenza consegnato dal portalettere. Ciò significa che il termine per pagare la multa o per impugnare il verbale comincerà a decorrere dopo dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, ovvero prima dei dieci giorni, qualora l’interessato abbia provveduto a ritirare il plico presso l’ufficio.
Entro quanto tempo va notificata la cartella di pagamento?
Una volta notificata la multa, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni al Codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione.
Fonti Normative:
- Art. 201 Codice della Strada
- Art. 14 della Legge 24.11.1981, n. 689
- Cass. Civ. ordinanza n. 7066/18 del 21.03.2018
- Ministero dell'Interno, protocollo 0016968 del 7 novembre 2014 Legge n. 689/81
Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...