Calcolo e Termini delle Multe Stradali: Notifica, Pagamento e Ricorsi
Scopri come calcolare i termini di notifica e pagamento delle multe stradali, quando puoi beneficiare dello sconto del 30%, come presentare ricorso e quali documenti servono. Una guida completa al Codice della Strada.
Calcolare in maniera corretta i termini correlati alle multe emesse per violazioni delle norme dettate dal Codice della Strada è un’operazione notevolmente importante.
Dall’esatto computo è possibile calcolare scadenze e conseguenze inerenti all’emissione della multa e tra i quali rientrano concretamente i seguenti:
- scadenza ultima prevista per il pagamento della multa;
- scadenza prevista per l’accesso alla possibilità di fruire dello sconto del 30% (se il pagamento avviene entro 5 giorni dall’emissione o dalla notifica);
- scadenza prevista per la proposizione di eventuale ricorso ove si ritenga ne ricorrano i presupposti.
Di seguito si tenterà un approfondimento sul punto.
Tempi di notifica della multa
I tempi previsti per la notifica della multa variano a seconda della tipologia di violazione e delle circostanze in cui questa è stata accertata. In linea generale, secondo il Codice della Strada, la notifica deve avvenire entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione, o entro 360 giorni qualora il destinatario risieda all’estero. Nel calcolo di questi termini si tiene conto della data in cui la violazione è stata rilevata, indipendentemente dalla data di effettiva consegna del verbale.
Qualora il 90° giorno cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Se la notifica non viene eseguita entro i termini previsti, il verbale può risultare nullo o contestabile, offrendo al destinatario la possibilità di impugnare l’atto di fronte all’autorità competente.
Quando la notifica è valida
La notifica della multa per violazione del Codice della Strada deve essere perfezionata entro i termini previsti dalla legge e secondo le modalità indicate.
In specie, la notifica è considerata valida quando viene effettuata entro il termine di 90 giorni dall’accertamento del fatto (o 360 se trattasi di soggetto residente all’estero) e di norma è effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il perfezionamento della notifica avviene al momento della consegna del verbale al destinatario secondo le modalità previste dalla legge.
Tali modalità contemplano:
- la consegna a mani del destinatario o ad altra persona con lo stesso convivente e autorizzata al ritiro dell’atto per suo conto;
- il caso in cui la notifica si perfezioni per compiuta giacenza, non avendo l’incaricato rinvenuto in loco il destinatario, ma avendo lasciato presso l’indirizzo che risulti accertato essere quello corretto idoneo avviso, il perfezionamento si verifica al decimo giorno successivo;
- la notifica nei confronti del soggetto irreperibile, che si perfeziona il ventesimo giorno successivo rispetto a quello in cui si è proceduto a depositare l’atto presso la Casa Comunale dell’ultima residenza nota.
Quest’ultima ipotesi sembra essere abbastanza remota nel caso di multe per violazione del Codice della Strada, seppur impossibile.
Tempi di notifica per autovelox e telecamere
L’autovelox è quello strumento che consente di procedere a misurazione della velocità dei veicoli su strada.
Secondo quanto disposto dal Codice della Strada (cfr, art. 201) la multa per eccesso di velocità rilevato con autovelox deve essere recapitata al trasgressore entro 90 giorni a partire dal momento dell'avvenuto accertamento mediante il sistema. In questo, come in tutti gli altri casi, se il novantesimo giorno cade in un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Le stesse tempistiche debbono essere rispettate anche per l’ipotesi di accertamento di violazione del codice della strada avvenuta mediante registrazione da parte delle telecamere.
La sostanziale differenza tra i due strumenti risiede nella circostanza che tramite l’autovelox è possibile constatare solo le violazioni relative al superamento del limite di velocità previsto dalla legge, mentre mediante l’utilizzo delle telecamere è possibile procedere a constatazione anche delle violazioni diverse rispetto all’eccesso di velocità. Inoltre, mentre l’accertamento tramite autovelox avviene in maniera automatizzata, il ricorso alle telecamere richiede, comunque, la disamina dei filmati ad opera di soggetti predisposti all’incarico. In tale ultimo caso, pertanto, l’accertamento potrebbe avvenire in momento leggermente successivo rispetto a quello della commissione del fatto contrastante con il Codice della Strada.
Come verificare la validità della notifica
L’accertamento della regolarità della notifica richiede la verifica ed il controllo della presenza sull’atto dei seguenti dati ed elementi:
- indicazione del soggetto notificante e relativa sottoscrizione;
- indicazione e corretta qualificazione del destinatario;
- se la consegna dell’atto avviene a mani del destinatario apposizione della sottoscrizione da parte dello stesso in calce alla relata di notifica predisposta dal notificante;
- nelle ipotesi in cui la notifica dell’atto avvenga per compiuta giacenza o per irreperibilità del destinatario indicazione puntuale delle norme del Codice di Procedura Civile di riferimento e la compilazione della relativa relata di notifica;
- in ogni caso l’indicazione della data in cui la notifica è avvenuta o si ritiene perfezionata.
Tempi per il pagamento della multa
Pagamento con sconto del 30%
Il Codice della Strada prevede la possibilità per il trasgressore di ottenere una riduzione nella misura del 30% dell’importo previsto dalla sanzione qualora proceda al pagamento nel termine di cinque giorni dalla data della contestazione, se avviene in maniera diretta mediante fermo da parte della pattuglia di turno, o dalla notifica del relativo verbale all’indirizzo del destinatario ove il verbale di contestazione venga consegnato in un momento successivo.
Il pagamento può avvenire in qualsiasi ufficio postale o tabaccheria e la riduzione viene calcolata in maniera automatica dal sistema di verifica.
Il computo dei cinque giorni successivi alla violazione o contestazione o notifica della multa deve avvenire a partire dal giorno della violazione, che non deve essere contestato, e scade alla mezzanotte del quinto giorno (o di quello successivo se il quinto giorno è festivo).
Scaduto il termine da ultimo indicato il trasgressore perde la possibilità di chiudere la propria posizione mediante pagamento di importo ridotto rispetto a quello di cui alla multa comminata e dovrà procedere al saldo della cifra totale.
Pagamento standard e mora
Come premesso in esito al paragrafo precedente, se non si proceda al pagamento della multa entro il termine di cinque giorni dalla data dell’avvenuta effrazione o contestazione o dell’avvenuta notifica il destinatario è tenuto a corrispondere l’intera somma comminata (i.e. quella indicata nel verbale notificato o consegnato).
Il pagamento deve, tuttavia, avvenire entro il termine di 60 giorni affinché si possa evitare l’ulteriore spiacevole conseguenza dell’applicazione degli interessi moratori e le altre conseguenze di cui si farà cenno nel paragrafo successivo.
Sembra opportuno precisare l’importo pieno della sanzione applicata dagli agenti al trasgressore è di norma inferiore a quella edittale prevista dal Codice della Strada.
Pertanto, al fine di essere ammessi a fruire di tale possibilità è, ancora una volta, necessario rispettare le tempistiche indicate dalla legge e procedere al pagamento dal sesto al sessantesimo giorno dalla data dell’avvenuta effrazione o contestazione o dell’avvenuta notifica del verbale redatto dall’agente procedente.
Cosa succede oltre i 60 giorni
Se il trasgressore non ottempera l’obbligo di pagare la multa entro il termine stabilito di 60 giorni dalla data dell’avvenuta effrazione o contestazione o dell’avvenuta notifica del verbale gli è definitivamente preclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta e l’importo indicato nel verbale non solo viene raddoppiato, ma si vedrà applicare addirittura una maggiorazione rispetto a quanto originariamente previsto corrispondente alle ulteriori spese e agli interessi (al tasso legale) che verranno maturati.
Inoltre, in caso di mancato pagamento nel termine di sessanta giorni l’autorità competente potrà avviare la procedura di recupero forzoso della somma relativa alla multa.
Come contestare una multa
Ricorso al Prefetto
Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale relativo all’infrazione del Codice della Strada il destinatario può, ove ritenga la contestazione della contravvenzione ingiusta o errata, proporre ricorso al Prefetto.
Il ricorso può essere presentato dal ricorrente alternativamente direttamente dall’organo accertatore ovvero direttamente al Prefetto per una serie di motivi, tra i quali, a mero titolo di esempio, si annoverano i seguenti: discrasia tra i dati anagrafici del proprietario del veicolo e quelli indicati nella multa notificata; notifica della multa perfezionata oltre il termine di novanta giorni dalla data in cui è avvenuta o è stata accertata la violazione del Codice della strada; il verbale non contiene l’indicazione di dati utili a identificare il soggetto accertatore della violazione o non riporta la corretta indicazione della norma violata o, ancora, difetta la precisazione del luogo, data e ora in cui la violazione risulta essere stata commessa, la mancanza di un segnale che imponga divieti, differenza della dinamica dei fatti rispetto a quella reale, errore nella lettura e/o verifica della targa del veicolo.
Il ricorso deve essere puntualmente sottoscritto e può eventualmente essere presentato anche da un legale cui sia stato conferito regolare mandato difensivo.
Ricorso al Giudice di Pace
In alternativa al ricorso al Prefetto è possibile per il soggetto multato proporre ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente, ossia a quello del luogo in cui è stata commessa la violazione del Codice della Strada contestata.
Il termine previsto per la proposizione del ricorso al Giudice di Pace è il medesimo previsto per la proposizione del ricorso al Prefetto (60 giorni dall’accertamento o dalla contestazione della trasgressione ovvero dalla notifica del verbale).
Tuttavia, la legge consente che il ricorso al Giudice di Pace possa essere proposto, entro trenta giorni dalla data della relativa pronuncia, anche in seguito all’esito negativo del ricorso al Prefetto.
Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace, avendo cura di versare in allegato anche la multa notificata ovvero copia dell’ordinanza/ingiunzione di pagamento.
In seguito al deposito del ricorso prende avvio una causa di cognizione vera e propria, volta all’accertamento della realtà dei fatti, la quale seguirà le norme di cui al codice di procedura civile.
Il Giudice di Pace potrà alternativamente accogliere il ricorso ove ritenga responsabile il ricorrente, respingerlo se non ritenga che vi siano sufficienti prove a carico di questi o accoglierlo in parte, riducendo l’ammontare della sanzione comminata.
Errori comuni nelle notifiche
Può accadere che nell’esecuzione delle notifiche si commettano degli errori.
Tra i più comuni si possono ricordare l’erronea indicazione del nominativo del destinatario. Ne consegue che in tal caso la notifica non viene ritenuta validamente perfezionata, non essendovi corrispondenza univoca tra il soggetto indicato nel verbale e quello cui il provvedimento è notificato. Trattasi di un errore che può comportare addirittura l’invalidazione dell’intero iter sanzionatorio ove la notifica non venga reiterata emendata dall’errore entro il termine ultimo previsto dalla legge e qualora il refuso sia tale da comportare uno scambio di persona o da non consentire la corretta identificazione del destinatario.
In tal senso si è pronunciata più volte la giurisprudenza di legittimità.
Ulteriore errore comune nell’esecuzione delle notifiche delle multe risiedono nell’effettuare il tentativo di notifica ad un indirizzo di residenza differente rispetto a quello effettivo del soggetto destinatario. Accade di norma qualora i dati anagrafici non siano aggiornati, magari perché il soggetto sta modificando in quel periodo la propria residenza.
La notifica perfezionata ad un indirizzo diverso rispetto a quello effettivo del destinatario implica che non è possibile far discendere la presunzione di conoscenza dell’atto, con la conseguenza che potrà sempre essere rilevata la circostanza nelle sedi opportune.
FAQ sulle multe e i termini
Quali sono i tempi di notifica per una multa da autovelox?
La notifica deve avvenire entro il termine di 90 giorni dal rilievo dell’effrazione da parte del dispositivo elettronico.
Come si calcola la mora di una multa?
La mora nel pagamento della multa inizia ad essere calcolata per ogni giorno di ritardo a partire dal termine ultimo concesso al destinatario per effettuare il pagamento.
Cosa fare se la notifica è arrivata in ritardo?
Se la notifica è perfezionata in ritardo il destinatario può sempre eccepire la circostanza, mediante impugnazione del provvedimento, chiedendo, tra l’altro, che non vengano in alcun modo applicati gli eventuali interessi per il ritardo nel pagamento.
Posso contestare una multa pagata?
Se il destinatario paga la multa notificatagli non potrà, purtroppo, effettuare una successiva contestazione.
Diverso è il caso in cui per la medesima effrazione venga, a seguito dell’avvenuto pagamento, notificata nuovamente. In tal caso, è ben possibile procedere a contestazione.
Quali documenti servono per fare ricorso?
Per procedere a proporre ricorso avverso una multa ritenuta ingiusta è necessario che il soggetto ricorrente abbia a disposizione i seguenti documenti:
- verbale notificato, comprensivo di relata di notifica;
- documento di identità in corso di validità;
- ogni eventuale ulteriore documento idoneo a contestare quanto affermato nella contestazione notificatagli.

Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...