Ciclista investe pedone: di chi è la colpa?
Il codice della strada regola non solo gli incidenti auto, ma anche i tipi di infortuni che riguardano ciclisti e pedoni. Pertanto, esistono delle sanzioni e conseguenze per chi investa un pedone causandogli lesioni gravi.
- Circolazione delle biciclette su strada
Violazione della norma sulla circolazione delle biciclette - Incidente tra pedone e ciclista
- Normativa 2022 e casistica
- Fonti normative
1. Circolazione delle biciclette su strada
Il codice della strada disciplina la circolazione delle biciclette, in particolar modo è l’art. 182 a dettagliare il comportamento del ciclista.
Infatti, la norma spiega di come il ciclista debba procedere su un’unica fila, debba avere l’attenzione rivolta alla strada e di come sia vietato condurre un altro passeggero se il velocipede non sia attrezzato per tale scopo.
La norma è così specifica proprio perché pur non essendo un veicolo a motore, la sua circolazione può creare danni ad altre persone, in particolar modo nei confronti degli altri automobilisti e dei pedoni.
Un esempio dell’importanza disciplinare di questo articolo è il comma 4, dove viene trattato di come il ciclista debba condurre il velocipede a mano nel caso in cui sia d’intralcio o che un qualsiasi pericolo per il traffico e/o per i pedoni, in tal caso dovrà usare la diligenza e la comune prudenza.
In ultima considerazione, le biciclette possono circolare solo su pista ciclabile e nel caso di sua assenza su strada e non sul marciapiede, in quanto quest’ultimo è dedicato solo alla circolazione dei pedoni.
1.1 Violazione della norma sulla circolazione delle biciclette
Nel caso di violazione della norma disciplinante la circolazione delle biciclette è prevista una sanzione amministrativa da 25 euro fino a un massimo di 99 euro.
In particolare, violando il comma 6 dell’art. 182 a riguardo del velocipede omologato per il trasporto di altre persone questo dev’essere guidato solo dal conducente pena una sanzione maggiore da euro 41 a euro 168.
2. Incidente tra pedone e ciclista
Nell’ipotesi di incidente tra pedone e ciclista bisognerà accertare il danno riportato. Se il pedone si è lesionato, si applicherà la norma sulle lesioni personali colpose, art. 590 bis c.p., che è in riferimento alla circostanza stradale, si risponde penalmente con la reclusione fino a un anno per le lesioni gravi, fino a tre anni per le lesioni gravissime.
Nel caso in cui il pedone muoia si risponde per omicidio colposo, art. 589 bis c.p., per una reclusione fino a sette anni.
Inoltre, è prevista una norma particolare nella possibilità che il ciclista guidi in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti: la sanzione amministrativa applicabile, secondo l’art. 186 C.d.s, viene calcolata in base al tasso alcolemico presente, quindi tale articolo non si riferisce solo al classico automobilista o motociclista, ma lascia campo aperto nei confronti di chiunque si metta alla guida.
3. Normativa 2022 e casistica
Vediamo ora dal punto di vista pratico cosa succede nel caso in cui un ciclista dovesse investire un pedone. Una recente sentenza delle Corte di Cassazione chiarisce il modo in cui applicare la normativa vigente in casi del genere. La Corte di legittimità, infatti, con sentenza n. 13591 del 5 maggio 2020, ha generato un importante orientamento che tuttora viene seguito.
La vicenda riguardava un ciclista che, mentre circolava in un parco pubblico, investiva un pedone intento a praticare jogging, procurandogli numerose lesioni. A seguito dell’incidente, il danneggiato citava in giudizio il ciclista per ottenere un risarcimento, quest’ultimo ribatteva sostenendo che la collisione non era stata causata da imprudenza alla guida, bensì da un imprevedibile cambio di direzione da parte del pedone. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale di secondo grado davano ragione al pedone condannando il ciclista a una multa pecuniaria per il reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), nonché al risarcimento dei danni.
La vicenda arriva fino in Cassazione, la quale precisa che sebbene i ciclisti e i pedoni siano entrambi utenti deboli della strada, i pedoni sono meritevoli di più tutela, poiché le biciclette, a norma dell’art. 47 del Codice della Strada, sono considerate veri e propri veicoli e pertanto sono tenute a rispettare le comuni norme sulla circolazione come divieti, precedenze, limiti di velocità, stop, regole sul sorpasso, ecc. Di conseguenza tra un ciclista e un pedone è soprattutto il primo che deve preoccuparsi del secondo.
In caso di incidente, infatti, al ciclista non basterà dimostrare che la condotta del pedone, sebbene imprudente, non poteva essere evitata, bensì dovrà dimostrare anche di aver osservato con rigore le regole del codice stradale e di aver fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per scongiurare lo scontro. Nel caso di specie la Corte ha precisato che “il ciclista, affrontando i sentieri di un parco, avrebbe dovuto prefigurarsi la possibilità di incontrare molti pedoni intenti a praticare jogging e adottare normali criteri di prudenza, adeguando per esempio la velocità allo stato dei luoghi e mantenendo un ampio margine di distanza dai corridori”.
Se il ciclista avesse messo in atto tali accorgimenti, avrebbe potuto evitare l’impatto col danneggiato anche in caso di improvviso cambio di direzione da parte di quest’ultimo. In base alla normativa vigente, inoltre, il ciclista avrebbe dovuto segnalare la propria presenza mediante i dispositivi acustici (il campanello), dei quali però la bicicletta non era dotata, come invece impone l’art. 68 del Codice della Strada. Di conseguenza la Cassazione, richiamando l’articolo 590 del Codice penale, ha dato ragione al pedone, condannando il ciclista a una multa per lesioni personali colpose e al risarcimento danni.
Fonti normative
Art. 182 C.d.s.
Art. 590 bis c.p.
Art. 589 bis c.p.
Art. 186 C.d.s.
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