Che cosa significa avere Personalità giuridica

La personalità giuridica rappresenta uno status che viene riconosciuto alle persone giuridiche le quali, mediante l’acquisizione della stessa personalità giuridica, divengono titolari di una situazione di autonomia patrimoniale perfetta.

Personalità giuridica

Si andranno dunque di seguito ad analizzare il significato del concetto di “personalità giuridica”, le modalità di acquisizione della stessa per un ente ovvero una società, le possibili cause di cessazione della personalità giuridica e le risorse utili, quindi i riferimenti normativi, in materia di personalità giuridica.

Cosa vuol dire avere personalità giuridica

Volendo analizzare il concetto di personalità giuridica e definirne il significato è bene da subito fare una distinzione tra concetti che sembrano avere similitudini con quello di personalità giuridica, ai fini di chiarire meglio in cosa questa ultima consista.

Sebbene quando ci si riferisce alla “personalità giuridica” prima facie si potrebbe pensare ad una sovrapposizione della stessa con la definizione di “ente”, tuttavia è utile precisare come i concetti di persona e, per quel che qui ci interessa, di personalità giuridica non siano tra di loro perfettamente corrispondenti alla definizione di ente.

Non tutti gli enti, infatti, godono di personalità giuridica ma soltanto quelli ai quali viene riconosciuta autonomia patrimoniale perfetta. Inoltre si ritiene che un ente sia dotato di personalità giuridica quando esso può divenire titolare di situazioni giuridiche attive e passive.

La nozione di personalità giuridica, quindi, riferendosi solo al tipo appena citato di enti, rappresenta un concetto più ristretto rispetto a quello di “ente giuridico”, ma anche di “soggettività giuridica” (ossia quello status riconosciuto dall’ordinamento a tutte quelle organizzazioni che hanno capacità giuridica e, in quanto tali, possono essere titolari di situazioni giuridiche soggettive analoghe a quelle che fanno capo alle persone fisiche).

Se quindi godono di personalità giuridica solo gli enti, persone giuridiche, ai quali è riconosciuta autonomia patrimoniale perfetta, sembra lecito domandarsi in che cosa consista l’autonomia patrimoniale perfetta.

Con il concetto di “autonomia patrimoniale perfetta”, in particolare, si intende riferirsi a quegli enti, persone giuridiche, che non solo hanno un proprio patrimonio, ma che rispondono solo e soltanto in forza dello stesso rispetto alle obbligazioni contratte.

Come e quando si acquista la personalità giuridica

Vedersi riconosciuta, come ente, la personalità giuridica significa che il patrimonio dell’ente stesso dovrà, dal momento dell’acquisizione della personalità giuridica, essere sempre distinto dal patrimonio dei soggetti, persone fisiche, che fanno parte dell’ente stesso.

Se dovessimo riferirci al diritto societario, per comprendere meglio il concetto appena esposto, diremmo che godono evidentemente di personalità giuridica le società di capitali, ma non le società di persone. Altresì si potrebbe pensare alle associazioni, ove quelle riconosciute godono di personalità giuridica, mentre quelle non riconosciute no.

Gli enti possono essere, però, anche enti pubblici e potremmo quindi chiederci se a tali enti possa essere riconosciuta la personalità giuridica. Nel Codice Civile abbiamo una sola norma che fa riferimento alla personalità giuridica delle persone giuridiche pubbliche.

L’art. 11 del Codice Civile in particolare prevede: “Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico”.

Come si può agevolmente desumere dalla lettura della norma, essa ha carattere piuttosto generale e possiamo certamente ricavare quanto segue: alle persone giuridiche pubbliche si applica in ampia misura quanto previsto per le persone giuridiche private, eccetto quanto previsto dalle specifiche norme di diritto pubblico.

Lo Stato rappresenta la persona giuridica per antonomasia nel diritto pubblico. Anche per il diritto amministrativo quindi quando si parla di personalità giuridica delle persone giuridiche si intende quello status riconosciuto a soggetti di diritto che devono essere considerati separatamente rispetto alle persone fisiche che li compongono.

Un ente non nasce con personalità giuridica, bensì possiamo dire che lo stesso per essere considerato dotato di personalità giuridica debba necessariamente acquisire la stessa. Per quanto riguarda gli enti in generale, di diritto pubblico o di diritto privato, quando ad essi viene riconosciuta personalità giuridica si verifica una separazione e distinzione netta tra l’ente, persona giuridica in quanto tale, e le persone fisiche che lo compongono.

Essere riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica significa aver proceduto, per gli enti privati, alla registrazione nel Registro delle persone giuridiche. Il registro delle persone giuridiche si trova presso l’Ufficio Prefettizio Territoriale.

Ad ogni modo, per quanto riguarda le S.p.a. la personalità giuridica si acquista automaticamente con la registrazione nel registro delle imprese. Ai fini della registrazione non è necessario, come enti privati o pubblici, che si persegua una finalità di lucro.

Pensiamo ancora una volta al caso delle associazioni, queste possono essere di persone o di capitali, quale che sia lo scopo per il quale le stesse sono state istituite, ciò che rileva è che siano registrate al fine di poter essere considerate come enti ai quali viene riconosciuta personalità giuridica.

Le associazioni costituiscono il tipico modello/esempio di ente di diritto privato ove risulta essere prevalente l’elemento personale, se invece prevalesse l’elemento patrimoniale allora saremmo di fronte ad enti di diritto privato classificabili come fondazioni.

Così vale per il diritto pubblico: ci sono enti con natura prevalentemente associativa, come le camere di commercio, industria e artigianato, ma ci sono anche enti pubblici con natura patrimoniale, come gli enti previdenziali.

Per quanto concerne gli enti pubblici, il riconoscimento della personalità giuridica tuttavia non avviene in maniera analoga a quanto previsto per gli enti privati: gli enti pubblici si vedono direttamente riconosciuta la personalità giuridica per legge, nel qual caso si tratti di enti a statuto singolare, come nel caso dell’ISTAT; nel caso si tratti invece di enti disciplinati da una legge generale, come nel caso delle camere di commercio, allora ciò che è necessario è che intervengano delle delibere amministrative.

Come si perde la personalità giuridica

Poiché per quanto riguarda gli enti quali associazioni e fondazioni per essere iscritti nell’apposito registro delle persone giuridiche occorre che sia posseduto un determinato patrimonio (minimo 15000 euro per le associazioni, minimo 30000 euro per le fondazioni), ovvero se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro è necessaria una dichiarazione da parte di un revisore legale o una società di revisione legale iscritta in apposito registro; la diminuzione di oltre 1/3 del patrimonio comporta che l’organo di revisione o, in mancanza, quello di controllo debbano convocare un’assemblea in cui venga decisa la riduzione del patrimonio minimo, la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente stessa, in alternativa si accordi che essa operi come associazione non riconosciuta. Per quanto riguarda le S.p.a. la perdita di personalità giuridica avviene con la cancellazione delle società stesse dal registro delle imprese.

Risorse utili per la personalità giuridica

Quali sono quindi le risorse utili da consultare e, quindi, i riferimenti normativi ai quali attingere in materia di personalità giuridica?

Per quanto riguarda le Società Per Azioni abbiamo riferimento normativo esplicito all’art. 2331 c.c.: la personalità giuridica si acquista automaticamente con l’iscrizione nel registro delle imprese. Sopra si faceva riferimento ad una norma del Codice Civile, l’art. 11 (in relazione agli enti pubblici), ma è utile richiamare anche l’art. 12 c.c., una norma che ad oggi è stata abrogata: “Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto”. E’ utile richiamare un tale riferimento normativo, nonostante la sua abrogazione, per andare a comprendere quale sia la disciplina ad oggi vigente e meglio capire la ratio di un tale mutamento. Il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ha essenzialmente previsto quanto segue, per quel che a noi interessa: mediante lo stesso decreto i è stato introdotto il meccanismo della registrazione, inoltre in base a quanto previsto ex art. 1 comma terzo dell’appena citato decreto, si prevede che l’Autorità competente alla registrazione debba procedere con una triplice verifica.

L’Autorità che si occupa della registrazione infatti deve verificare: il soddisfacimento di quanto previsto a norma di legge o di regolamento; la possibilità e la liceità dello scopo; adeguatezza del patrimonio. Come si accennava sopra non è prevista una finalità specifica per l’ente da parte del decreto, cioè non si richiede che l’ente persegua uno specifico scopo.

A partire dal 2017, per altro, per gli enti appartenenti al terzo settore troviamo un altro riferimento normativo, il dlgs. 117/2017, il quale per l’acquisto della personalità giuridica va ad introdurre una deroga rispetto a quanto era già stato previsto dal legislatore del 2000: l’art. 22, dlgs. 117/2017, prevede infatti che in alternativa a quanto previsto dal legislatore del 2000, la personalità giuridica possa essere acquisita mediante l’iscrizione dello stesso al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tale iscrizione compete alla persona del notaio, il quale deve procedere una volta che riceve un atto costitutivo di un’associazione o fondazione del terzo settore, oppure un testamento che disponga la costituzione di un’associazione del terzo settore, a dover verificare che vi siano alcuni requisiti previsti per legge.

In particolare il notaio provvede alla verifica di un requisito minimo patrimoniale (15000 euro per le associazioni, 30000 euro per le fondazioni). L’ente in ogni caso deve necessariamente costituirsi con atto pubblico.

Per quanto riguarda gli enti pubblici, possiamo richiamare in parte quanto citato sopra ma, anche in questo caso, riferendosi ad un fondamento di carattere normativo specifico. Se quindi l’istruzione degli enti pubblici come detto avviene direttamente per legge nel caso di enti a statuto singolare, o in base a delibere amministrative qualora si tratti di categorie di enti previsti da legge generale, possiamo richiamare allora la Legge 20 marzo 1975, n. 70 la quale prevede che nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge. Sarà quindi la legge istitutiva di un singolo ente o di categoria di enti ad individuare la finalità dell’ente stesso, l’assetto organizzativo ed i poteri.

Conclusioni

In conclusione possiamo affermare che la personalità giuridica di un ente, quale che sia la natura dello stesso, corrisponde al concetto di autonomia patrimoniale perfetta dello stesso, l’ordinamento attribuisce alle persone giuridiche il riconoscimento a divenire soggetti di diritti e, dunque, titolari di diritti e doveri giuridici.

Vi sono diverse modalità di acquisto di personalità giuridica a seconda della natura dell’ente: registrazione (iscrizione nel caso degli enti del terzo settore), iscrizione nel registro delle imprese, per legge ovvero per delibere amministrative nel caso di enti pubblici. La perdita delle caratteristiche che hanno comportato, per legge, il riconoscimento della personalità giuridica fa cessare l’esistenza dello stesso status in capo agli enti.

Dott.ssa Cornelia Granata