La prescrizione civile

Il nostro ordinamento all’art 2943 c.c. disciplina la c.d. prescrizione estintiva. Tale istituto prevede l’estinzione di un diritto soggettivo ove il titolare del diritto stesso non lo eserciti entro un determinato termine previsto dalla legge. La ratio della norma consiste nel tutelare la certezza dei rapporti giuridici ed è un istituto di ordine pubblico e le norme che la disciplinano sono inderogabili.

prescrizione causa civile

1. La prescrizione civile

Ciò comporta che le parti non possano rinunziarvi (art. 2937 c.c.) né prolungarne o abbreviarne i termini (art. 2936 c.c.). Quanto al tempo richiesto dal Legislatore, si distingue:

  • la prescrizione ordinaria, da applicarsi in tutti i casi in cui la legge non stabilisce diversamente, di 10 anni (20 per l'usucapione e per i diritti reali su cose altrui);
  • la prescrizione breve, 5 anni per il diritto al risarcimento del danno che consegue ad un illecito civile, annullamento del contratto, i diritti derivanti da prestazioni periodiche, i diritti che conseguono a rapporti societari, 1 anno per i diritti che conseguono a particolari rapporti di tipo commerciali (ad esempio la mediazione).

Alcuni diritti non sono soggetti a prescrizione.

Tra questi vi sono i diritti indisponibili, tali sono quelli che derivano dagli status personali, come ad esempio la responsabilità genitoriale (c.d. diritti imprescrittibili). Dall'esempio appena fatto, è evidente che tali diritti sono attribuiti al titolare nell'interesse generale dell'ordinamento, costituendo per il titolare sia un potere che un dovere.

Tra i diritti non soggetti a prescrizione vi è inoltre il diritto di proprietà, perché il proprietario può liberamente scegliere di non utilizzarla. Invece sono soggette a prescrizione alcune azioni giudiziali, come l’azione di annullamento (art. 1442 c.c.) e la prescrizione per far valere i vizi del bene acquistato (art. 1495 c.c.).

2. Differenza fra decadenza e prescrizione

La prescrizione comporta che il trascorrere del tempo estingua il diritto che il titolare, per inerzia, ha trascurato di esercitare. La decadenza, al contrario, si fonda su un termine fissato dalla legge o da una clausola contrattuale di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve effettuare una determinata attività, in assenza della quale l’esercizio del diritto è del tutto precluso.

3. Decorrenza del termine di prescrizione

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La prescrizione non comincia a decorrere se il diritto è sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale.

4. Come interrompere la prescrizione

Quanto un soggetto deve esercitare un diritto entro i termini sopra descritti può interrompere la prescrizione mediante una lettera di messa in mora (ad esempio un danneggiato può indirizzare una richiesta risarcitoria mediante lettera di apertura del sinistro ad una Compagnia Assicurativa, o ad un Condominio).

In questo modo dal verificarsi del fatto interruttivo, la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente, ciò perché l’inerzia del titolare viene a mancare o perché il diritto viene esercitato. L’interruzione elimina, così, ogni valore al tempo anteriormente trascorso (art. 2945 c.c.)

Diversamente dall’istituto della interruzione, la sospensione della prescrizione è determinato da particolari rapporti tra le parti, come ad esempio i rapporti tra figli e genitori (art. 2941 c.c.) o dalla condizione del titolare, come quella del minore non emancipato, l’interdetto per infermità di mente, ecc. (art. 2942 c.c.).

Le cause di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicate dal Codice Civile, a differenza dell’interruzione, nella sospensione l’inerzia del titolare del diritto continua a durare e produce i suoi effetti per il tutto il periodo nel quale perdura la causa giustificativa dell’inerzia (fino a che il minore non emancipato contragga matrimonio, o fino a quando il minore raggiunga la maggiore età).

Il tempo anteriore all’esplicarsi della causa che lo ha prodotto si somma con il tempo successivo alla cessazione della causa che ha prodotto l’evento sospensivo. Azionare un giudizio civile comporta l’interruzione di ogni termine di prescrizione o decadenza.

Tale situazione persiste sino all’emanazione della sentenza del Giudice competente. Una volta che la sentenza sia passata in giudicato e questa non possa essere più impugnata, il termine di prescrizione del diritto ivi statuito è di 10 anni, anche se il diritto oggetto della pronunzia giudiziale sia un diritto per il quale la legge prevede una prescrizione breve.

Visto che una causa civile non ha un termine di durata previsto per legge, anche se il procedimento civile dovesse durare molti anni, il titolare non vedrebbe prescritto il proprio diritto nella pendenza del procedimento.

Anzi, la domanda giudiziale comporta anche la rivalutazione monetaria degli interessi ed eventualmente, se previsto nella sentenza di condanna, la refusione delle spese di giustizia. La sentenza di condanna costituisce titolo esecutivo. Se la sentenza di primo grado viene appellata, questa rimane provvisoriamente esecutiva a meno che il Giudice d’appello non sospenda l’esecuzione su istanza di parte.

5. La prescrizione di una sanzione del Codice della Strada

Non solo il privato cittadino ha un termine per esercitare il proprio diritto, anche la Pubblica Amministrazione deve irrogare una sanzione amministrativa entro un dato termine, come ad esempio la sanzione per infrazione al Codice della Strada.

A tal proposito l’art. 209 del Codice della strada prevede che: “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689", quest’ultima norma prevede che il termine di prescrizione della sanzione amministrativa è di cinque anni dalla commessa violazione.

Quando l’infrazione non può essere immediatamente contestata, al trasgressore deve essere notificato il verbale entro 90 giorni dall’accertamento. La notifica, interrompe il termine prescrizionale di cinque anni. Altrimenti, se non viene notificato alcune verbale nel termine anzidetto, la sanzione si estingue per prescrizione.

Notificata la sanzione il Comune ha ulteriori cinque anni per riscuotere coattivamente l’importo della sanzione amministrativa, ulteriori solleciti comportano l’interruzione del termine di prescrizione.

L’amministrazione poi si avvarrà dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per recuperare il credito sotteso alla contravvenzione. L’Agente della Riscossione dovrà notificare entro due anni dall’inoltro da parte del Comune del ruolo.

Superato questo termine la sanzione amministrativa non potrà essere oggetto di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione. Tuttavia se la sanzione non è prescritta, perché non è decorso il termine di cinque anni, il Comune può adottare un’azione giudiziaria per il recupero del credito. Giova precisare che una volta che il cittadino riceve la notifica della cartella di pagamento avrà 60 giorni per procedere al pagamento o impugnare la cartella.

Se la cartella non viene impugnata o pagata, l’Agente della Riscossione procederà con l’azione esecutiva nei confronti del debitore (pignoramento).

Fonti:

  • Andrea Torrente, Pietro Schlesinger, Manuale di diritto privato Giuffrè editore;
  • Art. 2943 c.c-e seguenti,
  • Art. 209 Codice della Strada,
  • Art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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Avvocato Reva Kunze

Reva Kunze

Sono l'avv. Simona De Mauri, mi occupo di diritto penale diritto civile, in particolar modo di procedure esecutive, diritto commerciale, assicurativo e famiglia.