L' amministratore di sostegno inadempiente
L’amministratore di sostegno è tenuto ad assistere e compiere gli atti di straordinaria amministrazione in nome e per conto del beneficiario. In caso di inadempimento all’incarico il mandato può essere revocato.
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1. L’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno ha il compito di assistere e rappresentare il soggetto amministrato, provvedendo ai suoi interessi, quando quest’ultimo non è in grado di effettuarlo autonomamente a causa di problematiche temporanee, derivanti da un’infermità, una menomazione fisica o psichica che limitino la sua capacità d'agire anche solo parzialmente o in via temporanea.
La sua nomina si rende necessari perché, il beneficiario, per effetto dell'infermità o della menomazione, ha bisogno di una persona che lo aiuti nel compimento degli atti o li compia al suo posto.
La Corte di Cassazione, con una pronuncia del 2018, ha voluto precisare che il fine cui deve mirare l'amministrazione di sostegno è quello di proteggere le persone che si trovano in difficoltà o nell’impossibilità di gestire le attività della vita quotidiana e i propri interessi. Deve trattarsi di uno strumento di assistenza che sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire dell’assistito.
1.1 Ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno può essere nominato dal giudice tutelare del tribunale di residenza o domicilio del beneficiario su ricorso:
- del beneficiario stesso;
- del coniuge o del convivente;
- dai parenti o affini;
- dal pubblico ministero;
- dal tutore o curatore.
Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno, deve contenere le generalità del beneficiario, descrivendo i motivi per i quali si ritiene opportuno assoggettare l’interessato alla vigilanza e assistenza dell'amministratore. Infine, è necessario includere l’eventuale presenza dei parenti più prossimi al beneficiario, specificando la residenza o dimora di quest’ultimo.
A seguito del deposito del ricorso, il giudice è tenuto previamente ad ascoltare il beneficiario dell’amministrazione, potendo inoltre disporre le necessarie indagini probatorie, attraverso l’ausilio di certificati o consulenze mediche. Successivamente viene emessa la decisione con la presenza obbligatoria del pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve specificare in particolare:
- le generalità dell'amministrato e dell’incaricato dell’amministrazione di sostegno;
- la durata ed i compiti e mansioni dell'amministratore;
- l’indicazione degli atti che il beneficiario può compiere autonomamente, di quelli che richiedono l’assistenza dell’amministratore e infine gli atti che l’amministratore compie in nome e per conto dell’amministrato, eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il giudice tutelare, generalmente, individua la figura dell’amministratore di sostegno tra i prossimi congiunti del beneficiario medesimo, quali il coniuge, i figli, i genitori o fratelli e sorelle, salvo nei casi in cui, la nomina di un familiare arrechi grave pregiudizio agli interessi del soggetto amministrato.
Lo stesso beneficiario, può indicare, in previsione di una sua futura incapacità, il soggetto preposto all'amministrazione di sostegno, designandolo con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
2. Che costo ha l’amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno svolge la sua attività di regola a titolo gratuito.
Tuttavia in alcuni casi, per l’entità del patrimonio da gestire o per la particolare difficoltà della gestione, il giudice può stabilire che venga corrisposto un compenso che viene definito ‘equo indennizzo’.
L’importo di questo indennizzo non è preventivabile, perché non la sua quantificazione è rimessa essenzialmente alla discrezionalità del Giudice ed al caso concreto. L’equo indennizzo succitato ed il rimborso delle spese sono di regola a carico del beneficiario, tuttavia se questi non ha disponibilità economiche, la spesa sarà coperta dallo Stato (al ricorrere ovviamente dei requisiti per l’accesso all’intervento statale).
Il costo potrà anche essere a carico degli eredi del beneficiario defunto e, in questo caso, l’esborso di queste somme potrà essere evitato soltanto rinunciando all’eredità o accettandola con beneficio d’inventario. Il giudice può anche concedere l’autorizzazione a che l’amministratore si avvalga di collaboratori che lo affianchino nella cura degli interessi del beneficiario; in questo caso la giurisprudenza sembra orientata nel senso di ritenere che affinché l’amministratore possa reclamare rimborso dei relativi compensi elargiti a questi collaboratori, è necessario che si tratti di lavoratori (subordinati oppure autonomi) che lo affianchino in via continuativa e non saltuaria.
3. L’inadempimento dell’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno ha il dovere di esercitare i suoi compiti nel rispetto dei bisogni e degli interessi del beneficiario.
Qualora non adempia con la diligenza richiesta per il proprio incarico, compiti e mansioni, compiendo atti o scelte inopportune e dannose non corrispondenti ai bisogni e agli interessi del beneficiario, o sia negligente a soddisfare le necessità e le richieste indicate dal beneficiario, è previsto che quest’ultimo, nonché i suoi prossimi congiunti ed il pubblico ministero, possano ricorrere al giudice tutelare competente. Questo, disporrà i provvedimenti necessari con decreto motivato revocando l’incarico in caso di gravi inadempienze.
L’amministratore di sostegno può essere inadempiente rispetto all’incarico conferito dal giudice tutelare, anche qualora compia atti contrari alla legge o che esorbitano dall’autorizzazione del giudice tutelare, in relazione all'oggetto dell’amministrazione o dei poteri indicati dal giudice medesimo.
In questi casi è previsto che tali atti sono soggetti all’azione di annullamento, da proporsi nel temine di cinque anni dalla conclusione dell’amministrazione di sostegno, da parte del beneficiario, dei suoi eredi o aventi causa ed infine su istanza del pubblico ministero.
Inoltre, l’amministratore di sostegno è passibile di revoca dall’incarico su istanza rivolta al giudice tutelare da parte del soggetto amministrato, dei suoi prossimi congiunti nonché dal pubblico ministero, qualora sopravvengono circostanze tali da legittimare la sostituzione dell’amministratore di sostegno.
In tal caso, il giudice tutelare, disposti i mezzi probatori necessari alla decisione, provvede con decreto motivato.
La revoca può essere inoltre disposta d’ufficio dal giudice, qualora quest’ultimo ritenga che l’amministrazione di sostegno sia inidoneo a tutelare il beneficiario.
Fonti normative
Codice civile: articoli 379, 404 – 413
Cass. civ. Sez. I, 04/07/1991, n. 7355
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 26/07/2018, n. 19866
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Roberto Ruocco
Mi chiamo Roberto Ruocco, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno 2013. Successivamente ho svolto il Praticantato Forense, presso uno studio legale, attivo in tutta la ...