Project financing: La guida completa sulla procedura di finanza di progetto
Il project financing può essere un’operazione di finanza strutturata in grado di facilitare la realizzazione di grandi opere.
- Cos’è il project financing?
- La figura del promotore
- I finanziatori
- La valutazione della proposta
- Esempio di Project Financing
- Novità 2022
- Tipologie di strutture di Project Financing
- Le fasi del project finance
- Conclusioni
1) Cos’è il project financing?
Il project financing è uno strumento giuridico, economico e finanziario, attraverso cui un soggetto può realizzare un progetto specifico, caratterizzato generalmente da:
- elevata complessità;
- alto fabbisogno di capitale;
- in grado di garantire con ragionevole certezza dei flussi di cassa, che possano remunerare i finanziatori, ripagando costi operativi e capitale investito.
In virtù delle sue particolari caratteristiche, spesso il project finance trova la sua principale applicazione nei progetti pubblico – privati, favorendo la formazione di partnership che possano permettere:
- il finanziamento di un’opera pubblica o di pubblicità utilità;
- la sua realizzazione o il suo sfruttamento economico grazie al partner privato.
I vantaggi per entrambe le parti pubblico – privato sono notevoli:
- la Pubblica Amministrazione potrà reperire risorse economiche destinate alla realizzazione del progetto;
- il privato sarà interamente coinvolto negli aspetti economici e progettuali, e nella fase di successiva gestione.
Gli artt. da 183 a 186 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50 del 2016) regolano la finanza di progetto, riproducendo, in parte, la previgente disciplina di cui agli artt. 153 e ss. del D.Lgs. n. 163 del 2006.
Il Project Financing si presenta come una delle modalità applicative del c.d. PPP (“Partenariato Pubblico Privato”) per la realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità. La finanza di progetto, infatti, così come le concessioni di lavori e di servizi sono fenomeni riconducibili al più generale modello del Partenariato Pubblico Privato.
Detto istituto è disciplinato all’art. 3 del Codice dei Contratti, che detta e delinea la nozione di contratto di partenariato pubblico privato, definito come quel contratto, a titolo oneroso, stipulato per iscritto, con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici, per un periodo determinato, in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera, in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore.
Il ricorso al PPP, attraverso le sue diverse estrinsecazioni attuative può, in generale, essere rinvenuto in tutte quelle ipotesi in cui la pubblica amministrazione intenda realizzare un progetto che coinvolga un’opera pubblica, o di pubblica utilità, la cui progettazione, realizzazione, gestione e finanziamento – in tutto o in parte – siano affidati al settore privato.
È importante sottolineare che la finanza di progetto, introdotta nel nostro ordinamento giuridico con la L. 415/1998 (cd. legge Merloni-ter) e attualmente disciplinata dall’art. 183 del d.lgs. n. 50/2016, viene generalmente definita come un’operazione di finanziamento a lungo termine in cui la controprestazione sinallagmatica del finanziamento stesso, totalmente o parzialmente a carico di privati, è garantita dai flussi di cassa derivanti dall’attività di gestione dell’opera prevista nel progetto.
Per effettuare un’operazione di Project Financing, in particolare, risulta del tutto necessario che l’opera sia, almeno potenzialmente, redditizia. Dunque, sembra ragionevole affermare che il “proprium” della finanza di progetto risieda nella sua intrinseca potenziale attitudine all’autofinanziamento.
2) La figura del promotore
Un’operazione di project finance è realizzabile solamente con la partecipazione di più soggetti, che entrano nel processo di finanziamento di progetto con diversi ruoli. In una tradizionale operazione di project finance intervengono in particolar modo i soggetti promotori, ovvero coloro che intendono sviluppare una particolare e specifica iniziativa economica, e che in genere apportano o garantiscono il capitale di rischio, i mezzi propri.
Si tratta, dunque, di coloro che hanno interesse affinché un determinato progetto venga realizzato. Il loro compito sarà quello di strutturare il progetto sotto il profilo giuridico, tecnico, gestionale e finanziario, facendosi carico di tutta la fase preliminare.
Pertanto, il promotore è colui che può presentare alle amministrazioni aggiudicatrici delle proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale, con risorse che siano almeno in parte a carico dei promotori stessi.
Entro 180 giorni dalla pubblicazione dell’avviso da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, il promotore potrà dunque presentare la proposta, contenente alcuni elementi chiave come:
- studio di fattibilità,
- progetto preliminare,
- bozza di convenzione,
- piano economico
- finanziario.
Entro 90 giorni, le amministrazioni aggiudicatrici renderanno pubblica la presenza nei programmi presentati dai promotori, di interventi realizzabili con capitali privati. Infine, entro 15 giorni dalla ricezione della proposta, si procederà con:
- nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
- verifica della completezza dei documenti presentati ed eventuale richiesta di integrazione.
3) I finanziatori
Quella dei finanziatori è una fondamentale categoria di soggetti, coinvolti in un’operazione di project finance, poichè si tratta di coloro che mettono a disposizione dell’iniziativa i capitali necessari.
Evidentemente, può trattarsi dei fornitori di:
- capitale di rischio, come gli azionisti della società di progetto;
- capitale di debito, come gli istituti che concedono mutui e altri prestiti.
Tra i secondi, i fornitori di capitale di debito, svolgono un ruolo chiave le banche. L’impegno finanziario richiesto è spesso elevatissimo: per questo motivo le banche di frequente si organizzano in pool, collaborando con altri istituti di credito, sotto la guida di una banca commerciale di principale riferimento, che coordina tutti i prestatori nelle varie fasi di avanzamento e di formalizzazione delle trattative, fino a rappresentare i singoli istituti nei confronti dei terzi.
4) La valutazione della proposta
Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le proposte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’esame delle proposte - oltre a quanto previsto dall’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici - è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico-finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario garantito da un istituto di credito, o da società iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, o da una società di revisione, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità, comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del Codice Civile.
È importante sottolineare che l’amministrazione aggiudicatrice, dopo la pubblicazione del bando e la presentazione delle offerte, deve seguire il seguente iter procedurale: (i) la PA deve prendere in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; (ii) deve, successivamente, redigere una graduatoria e nominare promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; (iii) deve approvare il progetto definitivo presentato dal promotore; (iv) deve, infine, procedere alla stipula della concessione.
La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. L’amministrazione aggiudicatrice, entro il termine perentorio di tre mesi, deve valutare la fattibilità della proposta.
A tal fine, l’amministrazione stessa può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente.
Anche il progetto di fattibilità è sottoposto a meccanismi di approvazione, ed il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche richieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità, così come approvato ad esito delle modifiche richieste, è poi sottoposto all’ulteriore vaglio del proponente.
Nel bando, l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto.
5) Esempio di Project Financing
Project-financing ai sensi dell’art. 183 del Dlgs 50/2016
Proponente: ……… Ill.mo ………..
OGGETTO: PROPOSTA DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 183, COMMA 15 E SS. MM.II. DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, AVENTE AD OGGETTO
“………………………………………………………………………………………………………………….……….”. Il sottoscritto: …………, nato a ….. il …….., in qualità di legale rappresentante, giusti poteri statutari, della Soc. ………, con sede in ……., Via ………, n. ………., COD. FISC. e P. IVA ……. Iscritta alla CCIAA di: ……… al n. ……….
PRESENTA
ai sensi degli dell’art. 183, comma 15 e ss. mm.ii. del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto la “…………..” A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm.ii. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm.ii. in relazione al valore dell’investimento desumibile dal Piano Economico Finanziario allegato alla Proposta, pari ad € …….. oltre I.V.A., e segnatamente di:
- di avere un fatturato medio relativo alle attività svolte nel quinquennio …….. non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento, dunque non inferiore ad € ……..;
- avere un patrimonio netto non inferiore a un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento, e dunque non inferiore ad € …….;
- di avere svolto negli ultimi cinque anni di servizi affini a quelli previsti dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento, e dunque non inferiore ad € …..;
- di avere svolto negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento, e dunque non inferiore ad € ……;
- che intende eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione, in quanto in possesso di attestazione SOA adeguata ai lavori previsti in concessione; - che le quote sociali della Società di progetto eventualmente costituita saranno detenute al 100% da ……., con riserva di comunicare all’Amministrazione aggiudicatrice una diversa ripartizione delle quote nel caso, in cui in vista e prima dell’indizione della procedura di gara per l’aggiudicazione della concessione, si determini a procedere all’allargamento della compagine ad altri soggetti (v. Determinazione ANAC 6 marzo 2002, n. 4 e determinazione 26 ottobre 2000, n. 51);
- che le spese sostenute per la presentazione della proposta sono pari al 2,5% dell’investimento ovvero € ……..;
- di non trovarsi nelle situazioni preclusive la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii., ed a tal fine dichiara:
a) di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di …………. per le seguenti attività: ……………….., al numero …….., iscritta nella sezione ordinaria dal ………., data di termine …….., forma giuridica ……..,
b) che gli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, membri del consiglio di direzione/controllo sono:………………
c) che i soggetti cessati dalle predette cariche nell'ultimo anno: ………….
d) che i propri punti di contatto: tel …….., fax …….., posta elettronica: ………, posta elettronica certificata: ………., autorizzando espressamente ……….., ai sensi dell’art. 52, del Codice e dell’art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ad utilizzare per le comunicazioni inerenti la procedura di cui all'oggetto: fax, posta elettronica o posta elettronica certificata
e) che, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati ai punti b) e c) non è stata pronunciata con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: …………….
f) che nei confronti di ……..., non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
g) che ………. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) che, nei confronti di ……. non sussiste una delle seguenti situazioni: ……
ALLEGA
- Bozza di convenzione;
- Capitolato di gestione;
- Progetto di fattibilità composto da: o Relazione illustrativa, o Relazione tecnica, o Studio di prefattibilità ambientale o Progetto di fattibilità tecnica ed economica, o Planimetria generale ed elaborati grafici;
- Cronoprogramma;
- Piano economico finanziario asseverato;
- Caso Base;
- Cauzione ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2006 e ss. mm.ii.; S’IMPEGNA in caso di indizione della gara, a presentare - cauzione a garanzia del rimborso al miglior offerente non aggiudicatario delle spese sostenute per la partecipazione alla gara, nei limiti del 2,5% dell’investimento; - a dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto; - ogni altra dichiarazione necessaria per la dimostrazione dei requisiti richiesti per la partecipazione.
Con osservanza, Luogo……., Data….. per ……………. Il Presidente Sig. ………….
6. Novità 2022
In stretta aderenza alla normativa comunitaria che trova riferimento nelle direttive europee numeri 23, 24 e 25 del 2014 si prevede l’esercizio della legge delega 2330 entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Sono state predisposte riforme in materia di contratti pubblici, tramite diversi decreti legislativi.
Il disegno di legge approntato dal Governo ha il principale scopo di riordinare la normativa in materia avvalendosi della predisposizione di ausili organizzativi, disciplinari e normativi di vario tipo. Tra questi, di particolare interesse risulta la prospettiva di rafforzamento e promozione auspicata con riferimento alle procedure di partenariato pubblico-privato e di project financing.
In caso di successo degli obiettivi prefissati infatti, si potrebbe ottenere a seguito delle modifiche, un non indifferente miglioramento nell’apporto procedurale asserito dagli investitori istituzionali ed esteri che si riuscirebbero ad attirare per la realizzazione di opere pubbliche.
Tra le modifiche, si prevedono inoltre nuove soglie per lo svolgimento di appalti. I settori interessati sono quelli della difesa e sicurezza e delle concessioni, per cui si prevede un abbassamento della soglia.
7. Tipologie di strutture di Project Financing
Il project financing può essere analizzato anche da un punto di vista strutturale-finanziario, procedendo con la classificazione dell’istituto in base alle differenti modalità di rivalsa previste in capo ai soggetti finanziatori nei confronti degli azionisti delle rispettive società facenti parte del progetto di finanza. A tale proposito è pertanto possibile parlare di:
- project financing without recourse, per indicare tutte quelle operazioni che non prevedono rivalsa. In questo caso si esclude che i finanziatori possano rivalersi sugli azionisti, in virtù delle garanzie concesse da soggetti terzi che provvedono in modo autonomo o solidalmente con altri. Ugualmente potrebbe accadere che siano le stesse banche ad accollarsi la prestazione di garanzia, operando in tal caso al di fuori del rischio tradizionale da queste trattato;
- project financing limited recourse, nel caso in cui l’operazione di rivalsa dei finanziatori sui soci sia limitata a determinati fattori previamente individuati quali ad esempio il tempo, l’ammontare e la qualità;
- project financing total recourse, qualora il progetto preveda operazioni di rivalsa piena, con conseguente possibilità per i finanziatori di rivalersi sui soci azionisti. Sebbene in questo caso, dunque, sembrano venir meno i presupposti stessi dell’istituto, assumono particolare importanza le disposizioni che contemplano possibili modalità di intervento del settore privato nello svolgimento delle fasi di costruzione, finanziamento e gestione delle proposte presentate.
8. Le fasi del project finance
Lo svolgimento pratico del progetto di finanza può essere suddiviso in tre macro-fasi che comprendono rispettivamente la progettazione e costruzione, la verifica dei presupposti per procedere con l’attuazione del progetto ed infine, la gestione dell’intera operazione approvata.
Procedendo ad un’analisi più dettagliata è possibile dire che la fase iniziale è quella inerente alla progettazione e a livello pratico, spesso questo è il passaggio che si presenta più lungo in termini di tempo e risorse.
In tale fase, i protagonisti principali sono sostanzialmente i finanziatori, che provvedono allo stanziamento delle risorse necessarie, man mano che le abbiano procurate. Solitamente, è proprio in questa fase che le banche aderenti all'iniziativa procedono alla predisposizione di contratti di finanziamento appositamente stipulati e progettati per l’erogazione progressiva delle tranche riguardanti il finanziamento richiesto.
Nella seconda fase, quella intermedia allo svolgimento dell’intero progetto, viene definita con il termine inglese di start-up, per indicare come la parte preponderante di tale passaggio sia l’avvio concreto dell’operazione.
Per rendere questo possibile, si procede alla verifica preliminare dei presupposti e dei requisiti di cui deve essere dotata la stesura definitiva della proposta di progetto. In questo caso, ci si riferisce ad un’analisi di tipo tecnico, riguardante tutte le caratteristiche identificative della proposta.
A tale fine vengono pertanto condotti dei test per analizzare la fattibilità, cioè verificare che le capacità di funzionamento del progetto siano commisurate in modo adeguato alle modalità previste nel rispettivo contratto di costruzione.
In ultimo, un ulteriore fattore oggetto di verifica riguarda l’aspetto economico, che viene considerato per controllare che le capacità esecutive del progetto di produrre dei flussi di cassa siano sufficienti in misura sostanziale a rimborsare i debiti contratti nei confronti dei soggetti identificati come finanziatori.
Le stime dei flussi generabili sono fondamentali in quanto consentono ai finanziatori di stimare in modo analitico l’attendibilità del progetto e permettono inoltre, di monitorare l’andamento dell’operazione e rilevare eventuali scostamenti dai risultati attesi.
L’analisi dei ricavi e dei costi deve essere stilata prendendo in considerazione la sensitività, tramite studi probabilistici e statistici degli andamenti futuri delle variabili coinvolte, quali ad esempio i prezzi delle materie prime, i tassi di interesse e di inflazione e tempi di realizzazione complessivi.
Con riferimento a queste ultime considerazioni, è necessario precisare che il progetto verrà considerato dotato di un buon livello di performance nel caso in cui tutti i fattori superino i relativi test e, qualora questo non accada, potrebbero essere disposte delle azioni per riallineare il progetto alle condizioni di erogazione delle prestazioni in base a quanto inserito nel contratto.
Per questi motivi, sebbene i contratti di finanziamento si intendano già quasi interamente predisposti in tale fase, potrebbe richiedersi la stipula di nuovi o ulteriori accordi per assicurare la copertura del rischio. Il risultato finale di questa complessa opera di ingegneria contrattuale prevede altresì una fase di valutazione di quelli che sono i cd security package, cioè le garanzie previste per il progetto.
Gli impegni per cui è possibile optare sono molti, e variano in considerazione dei casi, dei rischi e degli effetti che possono essere previsti dal contratto. Alcuni dei documenti formali che vengono sottoposti all’attenzione dei finanziatori in questa fase sono il term sheet, un documento operativo inerente alle condizioni dell’operazione e il memorandum di informazione, realizzato sul modello del prospetto informativo necessario per le offerte pubbliche di acquisto in cui sono contenute tutte le informazioni sulle caratteristiche identificative del progetto.
L’ultima fase è quella della gestione operativa e presuppone il corretto svolgimento delle fasi precedenti e l’attestazione progressiva del superamento dei test ritenuti opportuni. In tale fase, l’operazione ha inizio e di conseguenza i flussi di cassa stimati per il sostentamento dei debiti iniziano ad essere prodotti.
Si tratta, infatti, del momento cruciale nel quale poter effettivamente verificare la riuscita o no del progetto in termini concreti, confermando il collegamento tra quanto finanziato e quanto generato. Conseguentemente, le garanzie o gli impegni previsti perdono efficacia man mano che raggiungono il loro scopo.
9) Conclusioni
Come evidenziato nei paragrafi precedenti, il project financing può essere un’operazione di finanza strutturata in grado di facilitare la realizzazione di grandi opere. A patto, naturalmente, che l’operazione sia realizzata con la giusta attenzione e correttezza.
È necessario ricordare, infatti, che si tratta un’operazione estremamente complessa, che necessita di una piena consapevolezza in ciascuna delle sue fasi, in maniera tale che possano essere generati i flussi di cassa utili per poter rimborsare il debito contratto.
Dunque, il project financing richiede:
- attenta progettazione,
- analisi approfondita dei flussi di cassa generati dal progetto, che siano di valore sufficiente per poter rimborsare il debito bancario e pagare gli oneri finanziari,
- programmazione dei meccanismi contrattuali funzionali.
Fonti normative
D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) Artt. 153 e ss. del D.Lgs. n. 163 del 2006. L. 415/1998 Vuoi conoscere come funziona il Project financing? Hai bisogno di sapere come presentare un Project financing? Vuoi sapere quali sono le fasi del procedimento? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.
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