Assegno Bancario: La Guida Completa per Capirlo

Scopri cosa è un assegno bancario, come funziona e perché rimane uno strumento di pagamento affidabile ed efficiente per transazioni finanziarie.

Gli assegni bancari sono uno strumento finanziario utilizzato per trasferire fondi da un conto bancario a un'altra parte. Solitamente, sono emessi da una persona a favore di un'altra (il "beneficiario") per un importo specifico. Possono essere utilizzati per pagare beni e servizi o per trasferire denaro tra individui o aziende. Tuttavia, è importante notare che negli ultimi anni, con l'avvento di metodi di pagamento elettronici, l'uso degli assegni bancari è diminuito in molti paesi. Vediamo, comunque, in cosa consistono

Cos'è un assegno bancario

L’assegno bancario è un titolo di credito attraverso il quale un soggetto, detto emittente (o traente) ordina all’istituto di credito, la banca detta trattaria, di pagare a vista, ossia alla presentazione, l’importo scritto sul titolo ad un soggetto chiamato beneficiario. Esso, pertanto, consiste in uno strumento di pagamento. La banca, nel momento in cui si apre un conto corrente, rilascia su richiesta un libretto degli assegni composto di regola da 10 assegni. Ogni assegno è composto da due parti: la matrice, che rappresenta la parte del libretto che rimane all’emittente dove è dove sono riportati alcuni estremi e, in particolare, il numero dell’assegno; l'assegno, il titolo di credito che verrà compilato, indicando la data e luogo, importo, beneficiario dell’assegno (cioè colui al quale viene consegnato l’assegno per consentirgli l’incasso), e la firma dell’emittente, di emissione, dopodiché viene “staccato” e consegnato al beneficiario.

Si distinguono, in particolare, due tipologie di assegno, cioè quelle più ricorrenti nella pratica: l’assegno bancario (ordinario) e quello circolare. La differenza è che l’assegno circolare viene firmato ed emesso direttamente dalla banca che si occupa di trattenere la somma indicata nell’assegno dal conto di chi lo emette, mentre l’assegno bancario viene firmato dal correntista e da esso staccato dal libretto per essere consegnato al beneficiario (ma sempre emesso dalla banca). L’assegno circolare offre un’ottima garanzia al ricevente perché garantisce che l’importo in esso indicato si trova vincolato presso la banca, mentre l’assegno ordinario potrebbe essere emesso scoperto o, come si suol dire, a “vuoto”, cioè senza la materiale presenza di provvista (di danaro disponibile) sul conto dell’emittente, comportando una serie di conseguenze spiacevoli per l’emittente, ma in molti casi anche per il beneficiario.

Va detto, tuttavia, che con il sempre maggior uso di strumenti elettronici di pagamento l’utilizzo dell’assegno bancario è destinato via via a scomparire, tanto si vocifera che alcune banche siano già pronte per eliminarlo del tutto. Gli assegni hanno una data di scadenza oltre i quali potrebbe essere difficile, se non impossibile incassare le somme ivi contenute. Vediamo di seguito cos’è un assegno scaduto e come comportarsi in tali evenienze.

Qual è l'importo massimo per un assegno bancario?

A seguito della normativa antiriciclaggio, dal 2008 le banche rilasciano libretti degli assegni con prestampata l’indicazione “non trasferibile”, cioè che può essere incassato esclusivamente dal beneficiario indicato da chi lo emette. Tali assegni non hanno un importo massimo per i pagamenti. Il cliente può espressamente richiedere il rilascio di assegni in forma libera, pagando apposita imposta di bollo (€. 1,50), che non riportano l'indicazione "non trasferibile" ma che permettono il pagamento esclusivamente di importi inferiori a 1.000 €. Difatti, l'assegno bancario (e postale) emesso per importi pari o superiori a 1000 euro deve sempre recare l'indicazione della clausola di non trasferibilità.

Come è composto un assegno bancario?

Il titolare di un conto corrente può stipulare un’apposita convenzione con la propria banca, depositare la propria firma su apposito documento per consentire la verifica di autenticità della sottoscrizione alla presentazione di assegni da parte di terzi e ottenere un blocchetto di assegni che generalmente ne contiene 10 o 20. L’assegno è, quindi, un documento prestampato secondo uno schema standard che riporta la denominazione “assegno bancario” (quando ordinario, altrimenti reca la dicitura circolare) e il nome della banca che lo ha fornito e il numero di serie.

Nell’assegno devono essere indicati:

  • il luogo (il comune) nel quale state emettendo l’assegno;
  • la data di emissione;
  • l’importo in cifre e in lettere, sempre con due decimali anche se di importo pari a zero;
  • il nome del beneficiario che indica la persona o la società a favore della quale viene disposto l’ordine di pagamento;
  • la firma, che è l’atto di sottoscrizione dell’ordine di pagamento.

Quando l’assegno viene staccato rimane attaccato al libretto il talloncino, chiamato “matrice”, che riporta il numero del relativo assegno. Il titolare può annotarvi la data, l’importo e il beneficiario del pagamento. Se l'assegno è privo anche di una sola delle informazioni necessarie, la banca ha il diritto di rifiutarne il pagamento a chi lo presenta. La completa e corretta compilazione rappresenta una forma di tutela per il cliente che lo emette, soprattutto contro il rischio di alterazioni del suo contenuto.

Quanti soggetti figurano nell’assegno bancario?

Nell’assegno bancario sono coinvolti tre soggetti:

  • il traente, ossia il soggetto che emette l’assegno;
  • il trattario, ossia la banca presso la quale è aperto il conto corrente;
  • il beneficiario, ossia il soggetto a cui spetta il pagamento.

Il beneficiario ha un termine massimo per incassarlo:

  • entro 8 giorni se sono emesso su piazza, ossia quando il Comune di emissione corrisponde con quello in cui viene riscosso l’assegno;
  • entro 15 giorni se sono emessi fuori piazza, ossia quando il Comune di emissione non è lo stesso di quello di riscossione.

Decorso inutilmente tale arco temporale, è possibile che chi ha emesso l'assegno ordini alla banca, legittimamente, di non eseguire più il pagamento, in caso contrario la Banca potrà comunque metterlo in pagamento anche se presentato fuori termine.

Che differenza c'è tra assegno bancario e circolare?

L’assegno bancario si differenzia dall’assegno circolare che non viene emesso dal cliente/traente, ma dall’istituto di credito su richiesta del proprio cliente. Sebbene i requisiti sono più o meno gli stessi, ad eccezione della firma, che non sarà quella del traente ma dell’istituto di credito emittente, le modalità di emissione sono dunque differenti.

Altra differenza attiene alla garanzia di copertura. Infatti, l’assegno bancario viene emesso a valere sui fondi presenti sul conto corrente mentre quello circolare è emesso solo dietro costituzione dei fondi, che sono immediatamente addebitati al cliente. Ciò vuol dire che la tutela garantita al creditore in quello circolare è superiore perché la banca emetterà l’assegno solo dopo essersi assicurata di aver ottenuto i fondi dal proprio cliente.

Assegno scaduto e prescrizione

Per assegno scaduto, s’intende un assegno per cui sono decorsi i termini per metterlo all’incasso, comportante il serio rischio di non vedersi più pagata la somma ivi indicata. L’articolo 32 della legge sull’assegno (Regio Decreto n.1736/1933) dispone, infatti, che l’assegno bancario deve essere portato all’incasso, nel territorio italiano, entro otto giorni dalla data di emissione, se è pagabile nello stesso comune in cui venne emesso (c.d. assegno su piazza) o entro quindici giorni se il comune è diverso (c.d. assegno fuori piazza). Se, invece, l’assegno deve essere riscosso all’estero, cioè il pagamento in uno Stato diverso da quello di emissione, ma comunque in un paese europeo, i tempi per la scadenza di riscossione sono fissati in 20 giorni; se deve essere riscosso in un paese straniero e appartenente a un continente diverso dal nostro, il titolo potrà essere riscosso entro 60 giorni.

Durante questi termini, il correntista che ha tratto (cioè colui che ha emesso) l’assegno è obbligato a mantenere sul proprio conto corrente la provvista, ovvero la somma di danaro, necessaria per il pagamento, ma se ciò non avvenisse (se cioè, messo all’incasso tempestivamente l’assegno, sul conto non vi fosse una giacenza sufficiente per pagarlo) l’assegno potrebbe essere protestato ed il correntista si vedrebbe obbligato all’ulteriore pagamento di una penale pari al 10% dell’importo del titolo. Ma non solo. Il correntista verrebbe segnalato alla Centrale allarmi interbancaria, con conseguenze diverse, sia sul piano dell’affidabilità commerciale, con il rischio di non vedersi riconoscere, ad esempio, un finanziamento; inoltre si vedrebbe revocata l’autorizzazione all’emissione di assegni da parte della banca.

Orbene, cosa accade se presentiamo l’assegno oltre questi termini?

L’emittente dell’assegno potrebbe legittimamente revocare l’ordine di pagamento, senza incorrere in protesti e conseguenze di sorta surrichiamate; inoltre, presentando l’assegno fuori termine, ben potrà la stessa banca trattaria avvisare il correntista emittente e richiedere se deve o meno procedere con il pagamento nonostante la presentazione sia fuori termini.

Prescrizione

La prescrizione dell’assegno bancario è disciplinata dall’articolo 75 del Regio Decreto 1736/1933: “Il regresso del portatore verso i giranti, il traente e anche gli altri obbligati ha tempi di prescrizione pari a 6 mesi dal termine di incasso. Le azioni di regresso fra i diversi obbligati (a norma di legge) al pagamento dell’assegno della banca gli uni contro gli altri hanno prescrizione in 6 mesi a partire dal giorno nel quale l’obbligato ha effettuato il pagamento dell’assegno bancario o dal giorno nel quale l’azione di regresso è stata attivata contro di lui. Esiste anche l’azione di arricchimento che è prescritta entro un anno a partire dal giorno della perdita della azione che dunque nasce dall’assegno”

Questa norma regola l’ipotesi in cui l’assegno sia stato trasferito. Infatti, occorre precisare, l’assegno bancario può essere emesso in forma trasferibile (ma solo fino ad €. 999,99) ovvero non trasferibile; nel primo caso il beneficiario può “girare” l’assegno ad altro soggetto, ossia apponendo la propria firma sul retro dell’assegno stesso, e consegnarlo ad altro soggetto che provvederà egli stesso ad incassarlo presso la banca. Per esempio: supponiamo che Caio abbia ricevuto un assegno di euro 500,00 per il pagamento di merce da egli venduta a Sempronio, e che tale assegno sia trasferibile.

Supponiamo che Caio debba, a sua volta, al proprio fornitore Tizio esattamente €. 500,00, in tal caso potrà girargli l’assegno trasferibile ricevuto da Sempronio a titolo di pagamento merce. Ma se Tizio porta all’incasso l’assegno e questi torna indietro per assenza di provvista, o per rifiuto della Banca trattaria per protesto ovvero per dichiarazione scritta sull’assegno bancario, ecco che esso Tizio, in qualità di portatore dell’assegno in parola, potrà agire in regresso cioè a ritroso verso chi gli ha consegnato il titolo, nella fattispecie Caio o verso il traente Sempronio, per ottenere il pagamento della somma contenuta nel titolo.

Se non ottiene il pagamento (per mancanza di fondi/protesto), e non sono decorsi i 6 mesi di prescrizione (n. b. decorrenti, non dalla data di emissione dell’assegno, ma da quella successiva prevista per il suo incasso - 8 o 15 giorni - o da quella del protesto) se vi è stato l’assegno vale come titolo esecutivo, per cui si potrà direttamente agire con l’esecuzione forzata in virtù del titolo stesso posseduto, senza dover passare prima per il giudice con l’azione ordinaria. Decorsi i sei mesi rimangono comunque azionabili l'azione causale e l'azione di arricchimento. Quanto agli assegni circolari, la disciplina di cui al RD n. 1736/1933, art.84, c.2, chiarisce che, riguardo agli assegni circolari, l'azione contro l'emittente istituto bancario si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione

Conclusione

L’assegno rappresenta un metodo di pagamento alternativo al contante, sicuro e tracciabile, adatto soprattutto per acquisti dagli importi elevati. In certi casi ed a certe condizioni legate al rispetto dei termini di prescrizione esso è un valido titolo esecutivo che legittima l’azione contro l’emittente, senza dover passare prima dal giudice per ottenere un decreto ingiuntivo. In caso contrario è possibile procedere con l’azione causale essendo l’assegno prova di un rapporto sottostante che ne ha originato l’emissione.

Tuttavia, non va tralasciato di rammentare che, negli ultimi anni vi si ricorre con minore frequenza essendo sorte nuove modalità on-line (pagamenti telematici) alternative al contante ed agli stessi assegni, pertanto quest’ultimi sono destinati ad essere in un futuro non troppo lontano rimpiazzati.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...