Pagamento merce a mezzo assegno scoperto
Scopri le implicazioni del pagamento di merce con assegno scoperto: i rischi, le conseguenze legali e le migliori pratiche per gestire questa situazione delicata. Leggi l'articolo per comprendere come proteggerti da possibili controversie e adottare strategie per evitare l'utilizzo di assegni senza fondi.
L’assegno bancario è un particolare strumento di pagamento, esso consiste in un titolo di credito attraverso il quale un soggetto, detto emittente (o traente) ordina all’istituto di credito (la banca detta trattaria) di pagare a vista, ossia alla presentazione, l’importo scritto sul titolo ad un soggetto chiamato beneficiario.
Questa è la definizione di assegno bancario ordinario, e detta così sembrerebbe un mezzo comodo per regolare i pagamenti, specie nei rapporti tra fornitori di merce (venditori) e loro clientela (acquirenti), che pagano, per l’appunto, con assegni.
Purtroppo non sempre tutto fila liscio, potendo il fornitore, o venditore che sia, ritrovarsi in mano un assegno “scoperto”. Ma cosa vuol dire assegno scoperto e cosa si deve fare qualora ne siamo in possesso di uno?
L'assegno scoperto: cosa significa e come si presenta
L’assegno si dice scoperto (o a vuoto) quando viene emesso in assenza di fondi, o di fondi insufficiente, sul conto corrente di chi lo emette (traente), e che non consentono, per l’appunto, di “coprire” la somma indicata nell’assegno medesimo.
Si parla in questi casi anche di assegno privo di provvista, per indicare proprio la mancanza di danaro (provvista) sul conto corrente di colui che emette il titolo. L’assegno scoperto sta indicare semplicemente che una volta portato in banca per l’incasso, esso torna indietro impagato perché ci viene segnalato che sul conto di chi lo ha emesso non vi sono fondi a sufficienza.
Pertanto, materialmente parlando, si presenta come un normalissimo assegno con l’indicazione di tutti gli elementi tipici, quali la denominazione di assegno bancario, l'ordine incondizionato di pagare la somma che vi è indicata, il nome del trattario, il luogo di pagamento, la data e il luogo di emissione, la firma del traente, per cui è un rischio tipico di ogni assegno che lo stesso non sia accompagnato da fondi sul conto corrente.
È bene fare una distinzione. Vi sono, infatti, due fondamentali tipologie di assegni, cioè quelle più ricorrenti nella pratica: l’assegno bancario (ordinario) e quello circolare. La differenza è che l’assegno circolare viene firmato ed emesso direttamente dalla banca che si occupa di trattenere la somma indicata nell’assegno dal conto di chi lo emette, mentre l’assegno bancario ordinario viene firmato dal correntista e da esso staccato dal libretto per essere consegnato al beneficiario.
L’assegno circolare offre un’ottima garanzia al ricevente perché garantisce che l’importo in esso indicato si trova vincolato presso la banca, mentre l’assegno ordinario, come abbiamo pocanzi visto, può essere emesso scoperto o, a “vuoto”, cioè senza la materiale presenza di provvista (di danaro disponibile) sul conto dell’emittente, comportando una serie di conseguenze spiacevoli per l’emittente, ma in molti casi anche per il beneficiario, ossia il rischio di non vedersi pagata la somma indicata nel titolo.
Cause dell'uso di assegni scoperti nel pagamento della merce
In ordine ai motivi dell’emissione di assegni a vuoto le cause possono essere molteplici. Ma prima ancora è opportuno chiarire le ragioni dell’uso di assegni soprattutto nella pratica commerciale. Sappiamo che l’assegno è unicamente uno strumento di pagamento alternativo alla moneta. La sua praticità sta nel fatto di evitare di far circolare danaro contante, o di portare con sé danaro contante, e di regolare i rapporti, specie commerciali, tra le parti in modo spedito, ossia consegnando l’assegno in luogo del contante.
A questo motivo, diciamo originario, si sono aggiunti i limiti di legge all’uso del contante, e che richiedono la tracciabilità dei movimenti di pagamento al fine di contrastare il riciclaggio di moneta e/o l’evasione fiscale. Tuttavia, nella pratica quotidiana l’assegno ha assunto un ruolo diverso dal suo originale: non più e non tanto come strumento di pagamento, bensì come strumento di “credito”, andando in tal modo ad aggirare (e sostituire) l’uso della cambiale (che invece è sicuramente un legittimo strumento di credito) per posticipare i pagamenti ed evitare il versamento del bollo.
L’assegno bancario difatti non può essere post-datato, poiché la sua unica funzione è di sostituire il danaro come modalità di pagamento. Tuttavia, nella pratica, e soprattutto nel commercio, è invalso l’uso di emettere assegni post-datati, in certi casi anche inserendo una data per il versamento dell’assegno molto lontana (parliamo non solo di giorni, ma anche di mesi).
Facciamo un esempio: La ditta Alfa Edil Costruzioni acquista materiale edile dalla società fornitrice Beta S.r.l., per un ammontare di circa 5.000.00. La ditta Alfa Edil Costruzioni chiede alla controparte in affari, ed ottiene il consenso, di effettuare il pagamento consegnando un assegno apponendo una data per l’incasso lontana di ben 3 mesi.
Ma perché si arriva a tanto? Perché con molta probabilità la ditta Alfa Edil Costruzioni al momento non ha contante disponibile sul conto corrente, ma necessita di merce immediata per eseguire lavori in appalto che gli permetteranno, in un momento successivo, di “coprire” l’assegno il quale, se portato all’incasso nella immediatezza risulterebbe, invece, scoperto, cioè senza provvista.
Pertanto lo scopo di un assegno post-datato, quanto meno nel commercio, è proprio quello di ottenere merce in un momento in cui non si ha molta disponibilità sul conto, rinviando il pagamento, in un tempo futuro che si spera, evidentemente, migliore. Il fornitore, dal canto suo, può acconsentire sia per vendere merce, sia perché, comunque, avrà in mano un titolo di pagamento. Si ricordi che alla base del commercio la fiducia resta un elemento fondamentale, anche se ciò non esclude che ci siano molti fornitori che non acconsentono a questa modalità di pagamento per i rischi connessi.
Conseguenze per il venditore in caso di assegno scoperto
La conseguenza principale è che l’assegno portato all’incasso in banca per il suo versamento, torni indietro e la Banca ci avvisa che lo stesso è privo di provvista. Morale: non riceviamo l’importo in esso indicato. A questo punto due sono le strade che nel commercio si utilizzano:
- La prima strada resta quella diciamo “diplomatica”; siamo nel campo degli affari e sappiamo che non sempre tutto fila liscio e le vendite vanno a gonfie vele, le difficoltà sono sempre in agguato. Aggiungiamo che il cliente che ha rilasciato l’assegno, è sempre stato fedele nei pagamenti ed anzi è anche un buon cliente perché acquista merce a cadenza periodica. Pertanto, il fornitore, qui considerato in veste di venditore di merce, non proceda con la richiesta di protesto, ma avvisa il cliente dell’inconveniente concedendogli magari del tempo per coprire l’assegno ovvero, e comunque, trovando una soluzione alternativa;
- La seconda strada, complice ora la cattiva fama di pagatore del cliente, o perché non è un cliente “storico” per il venditore (cioè un cliente con cui si hanno rapporti di fornitura ricorrenti e da tempo, per cui se ne conosce la sua affidabilità), dopo un’eventuale, in alcuni casi dovuto, avviso al cliente medesimo per regolarizzare il pagamento, in caso di esito negativo potrà far protestare l’assegno. Con il protesto, il correntista emittente (a vuoto) si vedrebbe obbligato all’ulteriore pagamento di una penale pari al 10% dell’importo del titolo. Ma non solo. Il correntista verrebbe segnalato alla Centrale allarmi interbancaria, con conseguenze diverse, sia sul piano dell’affidabilità commerciale, con il rischio di non vedersi riconoscere, ad esempio, un finanziamento; inoltre si vedrebbe revocata l’autorizzazione all’emissione di assegni da parte della banca. Inoltre l’assegno è titolo esecutivo, che consente al fornitore possessore di azionare legalmente la sua pretesa ed agire in esecuzione senza dover richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo (purché l’azione fondata sul titolo avvenga entro il termine di prescrizione dell’assegno stesso.
Come gestire la situazione di un assegno scoperto ricevuto come pagamento
Quando abbiamo in mano, ahinoi, un assegno scoperto il venditore/fornitore può optare tra mettere in esecuzione direttamente il titolo oppure, se prescritto (sei mesi), per l’avvio di un’azione legale, affidando la pratica di recupero crediti ad un avvocato. In alternativa, affidarsi ad un’agenzia di recupero crediti. La prima opzione, tuttavia, è preferibile, poiché se ci si vuole munire di un titolo esecutivo (in luogo dell’assegno ormai scaduto) dobbiamo presentare domanda al giudice al fine di ottenere un decreto ingiuntivo.
In questo caso, l’assegno costituisce non solo una prova del rapporto causale (che, per rimanere nell’esempio, unito alle fatture di vendita avrà una forza probatoria maggiore), ma ai sensi dell’art. 642 c.p.c., quando il credito è fondato su assegno bancario il giudice, su istanza del ricorrente, può emettere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, fissando i termini per la sola opposizione. Ciò è un aspetto positivo, poiché si evita di incorrere in quelle opposizioni a decreto ingiuntivo, proposte dal debitore in modo pretestuoso e dilatorio, cioè aventi l’unico scopo di procrastinare nel tempo il pagamento.
Diciamo subito che, la regola fondamentale è che prima si agisce minori potranno essere i costi da sostenere. Appare di palmare evidenza, difatti, che se riusciamo ad utilizzare l’assegno bancario come titolo esecutivo, evitando la sua prescrizione, gli esborsi da sostenere saranno minori, in quanto andremo ad evitare l’azione ordinaria rivolta ad ottenere un titolo che ci legittimi all’esecuzione. Pertanto, potremo direttamente procedere con la notifica del precetto di pagamento basato sull’assegno, ed in mancanza di pagamento attivare le procedure esecutive disponibili.
Quando, invece, l’assegno è scaduto e si è prescritto, a questo punto, i costi per l’esercizio dell’azione causale variano in base alla tipologia di azione in concreto esercitabile. Restando nell’ipotesi tipica, per cui alla base delle ragioni che hanno determinato l’emissione di un assegno bancario vi è un rapporto di credito, la strada più ovvia sarà quella di procedere con ricorso ex art. 633 c.p.c., rivolto ad ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo.
L’assegno potrà essere utilizzato sia quale prova del rapporto sottostante, e sia per richiedere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo stesso. Prima ancora, l’avvocato a cui ci affidiamo ben potrà tentare un recupero in via stragiudiziale, notificando una lettera di sollecito di pagamento, evidenziando nella stessa che il titolo è privo di fondi, cioè l’assegno è tornato indietro insoluto, perché privo di provvista, e se vuole evitare il proteste sarà bene che ci si metta in contatto con il legale.
In mancanza di riscontri positivi si opterà per la istanza di ingiunzione (volendo, si potrebbe tentare con uno strumento alternativo alla risoluzione della controversia, c.d. ADR, quale mediazione o negoziazione, tenendo presente che ci sarebbero ulteriori costi da sostenere, oltre tempo utile che va via a favore del debitore)
Prevenire il pagamento a mezzo assegno scoperto
Per evitare tutte le conseguenze legate alla scadenza dell’assegno, alle lungaggini e, soprattutto, agli ulteriori costi da sostenere per il recupero delle somme, che spesso si rivelano infruttuose, l’unica regola possibile da seguire, è quella di non accettare assegni ordinari, ma eventualmente solo circolari.
L’assegno ordinario è preferibile accettare previa una serie di valutazione, quali affidabilità notoria del cliente o comunque di chi ci consegna l’assegno, soprattutto se con lo stesso si hanno rapporti commerciali da tempo e questi sono andati sempre a buon fine. C’è da dire, inoltre, che molti tipi di transazioni, soprattutto quelle on-line, ormai escludono a priori l’uso di assegni bancari come metodi di pagamento, richiedendo solo strumenti telematici come mezzi di pagamento (carte di credito, prepagate, bonifici bancari).
Diciamo che l’uso dell’assegno bancario è una pratica che resiste ancora nel commercio tra imprese fornitrici e operatori al dettaglio, per quanto, anche in questo campo stia diventando sempre più in disuso.
Conclusioni
L’assegno bancario è uno strumento di pagamento in sostituzione del denaro contante, ma non sempre può dirsi sicuro. Certamente, nel caso in cui si riceve un assegno circolare si può stare tranquilli, poiché l’emissione di tali titoli prevede la preventiva costituzione della provvista da parte dell’emittente, che rimane vincolata a favore del beneficiario. In caso contrario, di fronte ad un assegno bancario ordinario è opportuno tenere in considerazione i termini di presentazione per l’incasso, oltre i quali si corre il rischio di non incamerare le somme ivi contenute.
Parimenti, c’è da considerare che, non sempre gli assegni bancari risultano coperti, anzi non è rara la loro emissione a vuoto, per cui è sempre opportuno in prims evitare di accettare questo metodo di pagamento, ma altri quali i bonifici bancari; in seconda battuta, accettare assegni solo qualora l’emittente sia una persona sulla quale riponiamo massima fiducia.
Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...