È valido un contratto stipulato su Internet?

La tutela del commercio elettronico nella disciplina comunitaria

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1. Cosa si intende per “commercio elettronico”?

L'enorme diffusione delle pratiche commerciali, e pertanto la conclusione di diverse tipologie contrattuali, in Internet è una tendenza non solo consolidata ma in rapido ed ulteriore sviluppo. Potremmo dire che il consumatore si è spostato da un luogo fisico, il negozio, verso un negozio virtuale, Internet, ormai riferimento principale per ogni sorta di acquisto.

Il peso sempre maggiore assunto dal c.d. e-commerce (electronic commerce) ha portato la Commissione Europea ad occuparsene soprattutto al fine di tutelare la figura del consumatore rispetto a questa nuova, e non priva di “tranelli”, pratica di contrattazione.

E' proprio la Commissione Europea a delineare una definizione di commercio elettronico, esso consiste quindi “nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica; nella distribuzione online di contenuti digitali; nell’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; negli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni” (cfr. COM (1997) 157: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI - Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico).

Le innumerevoli transazioni che giornalmente si effettuano attraverso Internet, quindi in uno spazio virtuale, determinano un commercio di natura transnazionale proprio in ragione del mezzo utilizzato. Il consumatore infatti navigando in Internet e contraendo con le aziende di tutto il mondo presenti nello spazio virtuale supera costantemente i confini della propria Nazione senza rendersene conto.

2. La disciplina del commercio elettronico

La dimensione transnazionale della contrattazione non è un fenomeno nuovo nel mondo del diritto e del commercio stesso tant'è vero che in passato proprio grazie alle regole condivise del diritto internazionale privato e processuale, nonché grazie alla ampia schiera di trattati e accordi stipulati fra le diverse Nazioni, si è addivenuti ad una regolamentazione dei traffici internazionali.

Questo insieme di regole, che per lungo tempo hanno efficacemente diretto i traffici commerciali di natura transnazionale, si sono rivelate insufficienti per affrontare il nuovo fenomeno dell'e-commerce caratterizzato da elementi difficilmente inquadrabili all'interno di una normativa di tipo tradizionale. I tradizionali istituti pensati per regolare il contratto non possono infatti facilmente adeguarsi alla tipologia del contratto informatico e alla sua natura virtuale. Si pensi ad esempio alle norme classiche della disciplina contrattuale che regolano aspetti quale il luogo di esecuzione dell'obbligazione o il luogo in cui si verifica l'evento dannoso: luoghi appunto che nel contratto tradizionale sono fisici, e quindi individuabili, ma che nell'e-commerce subiscono una smaterializzazione.

La disciplina di riferimento, volta alla tutela del consumatore digitale, è contenuta nel Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), nello specifico attraverso una serie di norme che attuano una forte protezione per il singolo contraente su Internet. Quest'ultimo è infatti individuabile quale parte “fragile” della contrattazione e come tale meritevole di particolare salvaguardia attraverso le norme dettate per:

  • le clausole vessatorie;
  • la promozione pubblicitaria (pratiche scorrette);
  • gli obblighi informativi, il recesso e la consegna nella “nuova” versione di cui al D.Lgs. n. 21/2014 (di attuazione della dir. n. 2011/83/UE);
  • le garanzie nella vendita dei beni di consumo.

La normativa in esame si è nel tempo coordinata ed integrata con la normativa comunitaria in materia. Il nostro ordinamento ha infatti recepito la direttiva 2011/83/UE attraverso il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 che ha apportato significative modifiche al Codice del Consumo, soprattutto per quanto attiene le sezioni da I a IV contenute nel Capo I (ora rubricato «Dei diritti dei consumatori nei contratti»), Titolo III, Parte III (artt. 45-67).

Le principali modifiche introdotte dalla normativa comunitaria riguardano:

  • la previsione di maggiori obblighi di informazione precontrattuale, in capo al professionista, da fornire ai consumatori in caso di contratti negoziati fisicamente fuori dai locali commerciali e nelle vendite a distanza;
  • il diritto di recesso per il consumatore entro un termine più ampio (da 10 a 14 giorni). Termine che aumenta ulteriormente in caso di omessa comunicazione al consumatore dell’informazione sull’esistenza del diritto di recesso (dai previgenti 60 giorni dalla conclusione del contratto, o 90 giorni dalla consegna del bene, si passa al termine di 12 mesi);
  • in caso di esercizio del diritto di ripensamento il consumatore può restituire il bene, anche se in parte deteriorato, perché responsabile solo della “diminuzione del valore del bene custodito”.
  • Se il consumatore esercita il diritto di recesso ha diritto ad ottenere il rimborso di tutti i pagamenti effettuati, compresi quelli relativi alle spese di consegna (diminuito proporzionalmente nel caso in cui il consumatore abbia utilizzato i beni per il tempo necessario a stabilire natura, caratteristiche e funzionamento del prodotto).
  • Per gli acquisti online il venditore è tenuto a dichiarare i costi che il consumatore dovrà sostenere in caso di restituzione dei prodotti, se manca detta comunicazione i costi di restituzione gravano sul venditore.
  • Per gli acquisti al telefono non è sufficiente il solo consenso da parte del consumatore (anche se registrato come spesso accade con le transazioni telefoniche gestite dai call center) deve infatti esservi anche l'ulteriore conferma scritta del consenso prestato (in forma cartacea o per e-mail).
  • Se il consumatore per effettuare il pagamento non utilizza contante (es. pagamenti con carta di credito o bancomat) non può vedersi addebitate tariffe superiori. Lo stesso dicasi per le tariffe telefoniche delle linee messe a disposizione dal venditore per i consumatori in caso di vendite dirette e vendite a distanza.
  • Si individua l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale organismo competente in tema di vigilanza sulle eventuali violazioni delle norme dettate dal nuovo Codice del Consumo così come sull'irrogazione delle relative sanzioni.

Alla normativa in esame si aggiunga quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 524 del 2013 grazie al quale è stato introdotto un sistema di risoluzione online delle controversie, nazionali e internazionali, per quanto attiene tutti i contratti di vendita stipulati tra venditori professionisti e consumatori. Il venditore digitale ha l’obbligo di dare massima visibilità a questa procedura, citando il regolamento, nelle proprie condizioni di vendita.

3. Alcuni aspetti particolari: il luogo di conclusione del contratto e la normativa applicabile in fase di esecuzione del contratto

La disciplina di questa nuova forma di commercio come detto, per poter tutelare il consumatore efficacemente, considera le caratteristiche peculiari della contrattazione virtuale.

Nello specifico due sono gli aspetti più critici da affrontare rispetto alla contrattazione informatica:

  • come definire il luogo di formazione del consenso contrattuale

Per poter definire il luogo di conclusione di un contratto digitale la normativa considera le modalità peculiari attraverso cui si realizza l'offerta contrattuale in Internet:

  • in una pagina web apposita (ad esempio il sito del venditore): in questo siamo di fronte alla c.d. “offerta al pubblico” quindi un'offerta commerciale rivolta ad una serie indefinita di potenziali acquirenti a cui potrà applicarsi la disciplina dell'art. 1336 del Codice Civile secondo cui “l'offerta al pubblico quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta" (primo comma).
  • tramite email: in questo caso la norma applicabile è quella contenuta nell'art. 1335 Codice Civile secondo cui la proposta si presume pervenuta all'acquirente quando essa giunge al suo indirizzo tranne che questo provi di non esserne venuto a conoscenza per causa non imputabile a sua colpa.

L'art. 1326 Codice Civile rispetto alla conclusione del contratto tradizionale prevede che “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”. Detta regola va rivista in ragione delle peculiarità in cui si manifesta il commercio virtuale. Nello specifico per individuare il momento e il luogo di conclusione del contratto si deve far riferimento alla sede del server del provider presso cui l’accettazione perviene.

  • il diritto applicabile in fase di esecuzione del contratto

Per quanto riguarda il diritto applicabile, anche in materia di e-commerce si deve fare riferimento ai criteri di collegamento dettati dall’art. 57 L. 218/95 che a sua volta richiama la Convenzione di Roma del 19 giugno del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (la Convenzione è stata sostituita tra gli Stati membri dal Regolamento n. 593/2008 c.d. Roma I).

Come rilevato la normativa nel regolare la contrattazione digitale individua l'acquirente/consumatore quale parte economicamente debole della transazione e ne protegge di conseguenza la posizione di diritto. A tal fine l'art. 5 della Convenzione prevede che in questi casi la legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale, in deroga a quanto stabilito dalle regole generali.

In ambito comunitario il Regolamento n. 44/2001 stabilisce a riguardo una disciplina particolarmente protettiva introducendo alla sezione 4 un sistema di competenze di carattere imperativo in base proprio perché come detto in materia di e-commerceè opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali”. Il consumatore online viene quindi tutelato prevedendo la possibilità per lo stesso di scegliere se convenire la controparte avanti il giudice dello Stato di proprio domicilio, ed evitare in questo modo un giudizio all’estero, o avanti il giudice dello Stato di domicilio dell’altra parte, qualora questo fosse ritenuto più conveniente.

4. Il nuovo Regolamento Europeo n. 302/2018: la fine del geoblocking

Da ultimo, con l'adozione di questa nuovissima normativa europea in materia di e-commerce, la Commissione Europea ha imposto ai diversi Stati membri dell'Unione l'adozione del Regolamento n. 302/2018 grazie al quale si decreta la fine del geoblocking. In pratica si apre alla possibilità per tutti i cittadini dell'Unione di effettuare acquisti online da un rivenditore e-commerce operante in una qualsiasi parte d'Europa senza alcun ostacolo o spesa ulteriore. Appare evidente la volontà della Commissione Europea nel disporre detta regolamentazione che si inserisce nelle attività volte alla costruzione del tanto auspicato Mercato Unico Digitale nella zona Euro.

Con l'entrata in vigore delle norme comunitarie gli acquirenti digitali potranno ordinare beni o servizi senza incontrare ostacoli derivanti da blocchi geografici o territoriali, lo stesso dicasi per i metodi di pagamento nel caso in cui la transazione sia affidata ad un istituto che ha sede in uno stato diverso rispetto al ricevente.

Viene inoltre previsto che le catene e i grandi store che si rivolgono ad acquirenti di diversi paesi dovranno applicare attività promozionali omogenee offrendo le stesse agevolazioni a tutti, senza alcun tipo di discriminazione. Le misure in esame coinvolgono non solo gli store di prodotti (abbigliamento, elettrodomestici etc.) ma altresì tutte quelle realtà che offrono servizi (ad esempio noleggio auto, prenotazione di hotel, ticket per concerti, eventi o per l’ingresso a parchi ed attrazioni, le agenzie viaggi).

Paola Inconis

Fonti normative

COM (1997) 157: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI - Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico

Artt. 1326, 1335, 1336 Codice Civile

Convenzione di Roma del 19 giugno del 1980

Legge n. 218/95

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo)

Regolamento n. 593/2008 c.d. Roma I

Direttiva n. 2011/83/UE

Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori)

D.Lgs. n. 21/2014

Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

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