Vaccino ai minori con genitori in disaccordo
Il combinato disposto di questi articoli fa in modo che la salute psico-fisica del minore venga tutelata in ogni fase della sua crescita e in ogni contesto sociale (famiglia e scuola in particolar modo) in cui esso svolge la sua personalità.
1. Il diritto alla salute dei minorenni nella Costituzione
Il diritto alla salute è previsto e tutelato dall’articolo 32 della Costituzione ed è l’unico diritto che la nostra Carta Costituzionale definisce espressamente come fondamentale.
Esso garantisce le cure mediche in caso di malattia ed ha una portata erga omnes, di conseguenza i minori, così come gli adulti, hanno diritto ad ottenere delle prestazioni sanitarie idonee a tutelare la loro salute, la quale, però, non dev’essere intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico.
Sotto questo aspetto, i minorenni, soprattutto i più piccoli, hanno delle specifiche esigenze legate alla loro età, di conseguenza il quadro costituzionale di riferimento non è dato solo dall’art. 32 Cost., ma anche dagli artt. 30, 31e 34 :
- Art. 30 - Sancisce che i genitori hanno prima un dovere e poi un diritto a mantenere, istruire ed educare i propri figli, anche se nati fuori dal matrimonio. I genitori sono i principali punti di riferimento di un minore, hanno il preciso dovere di tutelare la loro salute psico-fisica, aiutandoli non solo materialmente ma anche psicologicamente, garantendo loro l’affetto di cui necessitano.
- Art. 31 - Riconosce il ruolo della famiglia come contesto di crescita e di sviluppo dei figli, e impone allo Stato di intervenire per supportarla in caso di difficoltà. Un ambiente familiare sano e armonioso è essenziale per la salute (soprattutto mentale) di un minore, ed è preciso compito dello Stato aiutare le famiglie più numerose e bisognose.
- Art. 34 – Assicura a tutti i cittadini il diritto allo studio. Consiste nel diritto a vedersi garantita la possibilità di studiare e di svilupparsi culturalmente, quindi di essere inserito nel contesto scolastico. Esso è uno dei principali luoghi di aggregazione, formazione e crescita, pertanto è fondamentale per lo sviluppo psichico che tutti i bambini e tutti i ragazzi possano accedervi.
Il combinato disposto di questi articoli fa in modo che la salute psico-fisica del minore venga tutelata in ogni fase della sua crescita e in ogni contesto sociale (famiglia e scuola in particolar modo) in cui esso svolge la sua personalità.
2. La legge 219/2017
Il secondo comma dell’art. 32 Cost. assume centrale importanza in tema di diritto alla salute, esso stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” Questa disposizione è il fondamento del “principio del consenso informato”, ovvero il consenso che ogni paziente deve prestare prima di sottoporsi a un trattamento sanitario, previa informazione da parte del medico riguardo modalità d’esecuzione, benefici e possibili rischi.
La Legge 219/2017 costituisce lo strumento di concreta attuazione di tale principio. Con riferimento ai minori, essa stabilisce all’art. 3 che nel caso di trattamenti sanitari la loro volontà è validamente manifestata, al loro posto, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore. In questo modo il legislatore ha previsto che la volontà del minore, non avendo ancora acquisito la capacità di agire, venga sostituita da quella di un altro soggetto.
Tuttavia, viene garantito anche il diritto del minore alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, infatti, in situazioni del genere esso non è privo di voce in capitolo e a partire dagli anni 12 dovrà essere comunque ascoltato. Questo diritto spetta anche ai minori di età inferiore che abbiano capacità di discernimento, al fine di arrivare ad individuare il provvedimento più idoneo a realizzare il superiore interesse del minore.
Tutto ciò si riallaccia a un tema di grande attualità, ovvero quello del consenso dei genitori alla vaccinazione anti-covid dei figli minorenni.
Da quando l’AIFA ha dato il via libera al vaccino per i bambini dai 5 anni in su, si è registato un aumento esponenziale delle controversie familiari. Sempre più spesso, infatti, accade che i figli minori si vogliano vaccinare e i genitori non siano d’accordo, altresì, ci sono situazioni in cui i genitori hanno un pensiero discordante sulla vaccinazione.
Il legislatore del 2017 si è preoccupato di stabilire un criterio per dirimere situazioni del genere. Conformemente a quanto previsto dall’art. 316 c.c., la legge 219/2017 stabilisce all’art. 3, 5° comma che “nel caso in cui il rappresentante legale del minore rifiuti le cure proposte ed il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al Giudice tutelare”.
Di conseguenza, laddove sia impossibile trovare un accordo è necessario rivolgersi al Tribunale Ordinario che dirimerà la controversia prendendo la decisione più giusta per il benessere del minore. Sarà il Tribunale a decidere sia nel caso di genitori separati che regolarmente sposati o conviventi. Se invece c’è una separazione in corso la decisione sarà presa dal giudice di fronte al quale già pende la separazione.
Già in passato si sono registrate pronunce che, in tema di vaccinazione (sebbene contro altre tipologie di virus, quali ad esempio quello della meningite o il papilloma virus), hanno invitato i genitori a ridimensionare la conflittualità reciproca. In particolare, la Corte Costituzionale con la sentenza n.5 del 18.01.2018 in tema di vaccinazioni obbligatorie, ricordò come “l’art. 32 Cost. presume il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo e della sua libertà di autodeterminazione nelle scelte sulle cure sanitarie, con l’interesse della collettività e, nel caso dei minori, il loro interesse deve essere tutelato dai genitori, vigilando affinché questi ultimi nell’esercizio dei loro diritti non assumano scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute dei loro figli”.
In particolare, la Corte sottolineò come “i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva (tutelate dall’art. 32 Cost.), anche l’interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell’esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore.”
Dall’inizio della pandemia da Covid-19 i minori sono stati costretti a rinunciare alla socialità e alla condivisione, con significative ricadute sulla loro vita relazionale e sul loro sviluppo psico-fisico. Negargli il vaccino significherebbe non solo minare la loro salute e quella della collettività, ma anche impedirgli di riappropriarsi di elementi essenziali della loro infanzia/adolescenza.
Nel quadro normativo che si è descritto, quindi, la sentenza appena richiamata dev’essere vista come un faro in grado di indirizzare i genitori verso la scelta più giusta per il benessere del minore e della collettività.
3. La sentenza del Tribunale di Parma dell’11 ottobre 2021
Le pronunce giurisprudenziali in merito ai contrasti familiari sulla vaccinazione dei minori tendono senz’altro in favore del vaccino, a riguardo è emblematica la sentenza emessa dal Tribunale di Parma l’11 ottobre del 2021.
Nell’ambito di una coppia, il padre desiderava far somministrare ai figli, di anni 14, il vaccino anti-covid, mentre la madre, aderendo alle teorie no-vax, si opponeva. Il padre, pertanto, proponeva ricorso davanti al Tribunale di Parma, chiedendo che gli venisse attribuito il potere di decidere in via autonoma ed esclusiva in merito alla somministrazione del vaccino anti-covid ai figli minorenni.
Il Tribunale, dopo aver confermato la giurisdizione del giudice ordinario ex art. 316 c.c., ha richiamato nella sentenza le decisioni dell'EMA e dell'AIFA sull'autorizzazione dei vaccini ai maggiori di 12 anni, ritenendo le posizioni della madre no-vax fondate su “teorie di soggetti che si pongono fuori dalla comunità scientifica”.
Al padre è stato dunque attribuito il potere di decidere in autonomia, senza il consenso della madre, in ordine alla somministrazione del vaccino anti-covid per i figli minorenni, in quanto considerato più idoneo a garantire il loro interesse.
Altri provvedimenti orientati in questo senso sono quelli emanati dal Tribunale di Milano il 13 settembre 2021, dal Tribunale di Massa Carrara il 14 settembre 2021 e, infine, dal Tribunale di Modena il 24 novembre 2021:
• Tribunale di Milano, 13 settembre 2021 - Il caso sottoposto all’esame dei Giudici milanesi è quello di un padre che chiedeva di ottenere l'assenso affinché la figlia undicenne potesse ricevere le vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, nonché le ulteriori vaccinazioni facoltative raccomandate, tra cui il vaccino anti-covid. Inoltre, richiedeva l'assenso affinché la figlia potesse effettuare, ogni qualvolta fosse necessario, il tampone molecolare per la diagnosi del coronavirus.
La madre, convinta sostenitrice no-vax, si opponeva a ogni tipo di vaccinazione e vietava persino l’utilizzo della mascherina e l’effettuazione dei i tamponi molecolari per la diagnosi del Covid-19. Costituitasi in giudizio, la madre sollevava questione di costituzionalità della legge 119/2017, contenente le disposizioni in materia di vaccinazioni obbligatorie, sostenendo che fosse contraria all’art. 32 Cost.
Il Tribunale di Milano, aderendo a quanto espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 in tema di vaccinazioni obbligatorie, ha ricordato come “l’art. 32 della Costituzione presume il necessario contemperamento del diritto alla salute di ogni singolo essere umano e della sua libertà di autodeterminazione nelle scelte sulle cure sanitarie, con l’interesse della collettività e, nel caso dei minori, il loro interesse deve essere tutelato dai genitori, vigilando affinché questi ultimi nell’esercizio dei loro diritti non assumano scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute dei minori medesimi”.
In forza di ciò e di tutto quanto espresso in argomento dalla comunità medico scientifica nonché dalle raccomandazioni dei pediatri, il Tribunale ha autorizzato il padre a “provvedere in autonomia senza il consenso della madre” a sottoporre la figlia a tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, a farle i tamponi molecolari per la diagnosi da Covid-19 tutte le volte che sarà necessario, a farle indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui l’utilizzo è imposto dalla legge e, al raggiungimento dei 12 anni della bambina, a valutare in autonomia l’opportunità o meno di procedere con la somministrazione del vaccino anti-Covid.
La posizione espressa dalla madre ha condotto i Giudici sia a statuire una limitazione alla sua responsabilità genitoriale per tutte le questioni di salute della figlia relative alla somministrazione di vaccinazioni obbligatorie o facoltative, che a condannare la stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata legata al suo comportamento processuale, per avere resistito su alcuni punti del giudizio in modo del tutto pretestuoso.
• Tribunale di Massa Carrara, 14 settembre 2021 - Il caso riguarda un sedicenne toscano figlio di genitori separati con responsabilità congiunta, il quale aveva ottenuto il consenso del padre alla vaccinazione, mentre la madre aveva dato parere contrario. I “grandi minori”, ovvero i minori che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, possono sposarsi, avviare un’impresa, ma non possono decidere autonomamente a quali trattamenti sanitari sottoporsi.
Pertanto il minore, assistito dal suo avvocato, aveva deciso di agire per vie legali e il Giudice, ritenuta la necessità e l'urgenza, ha autorizzato la vaccinazione del minore raccomandando alla commissione medica vaccinatrice di raccogliere anche il suo consenso unitamente a quello del padre, con effetto immediatamente esecutivo.
Per la prima volta, dunque, è stato dato valore al consenso del minore, il quale in questo modo è riuscito a far prevalere la sua volontà su quella del genitore dissenziente.
• Tribunale di Modena, 24 novembre 2021 - Anche in questo caso una minorenne voleva vaccinarsi contro il covid ma uno dei genitori era contrario. La ragazza di 13 anni era l’unica della sua classe a non avere il vaccino, l’unica anche della squadra sportiva di cui fa parte. La ragazzina, appoggiata dal padre, è sempre stata favorevole alla vaccinazione, ma la madre non voleva sentire ragioni, per cui il padre ha deciso di far esprimere il Tribunale.
Il giudice ha ritenuto infondate le paura della madre, che riteneva il vaccino “sperimentale” e per questo con poche garanzie. “Il vaccino non è sperimentale” ha decretato il giudice “e i timori non muovono da un presupposto scientifico”, visti di pareri di AIFA e non solo. Ha deciso, quindi, di autorizzare la somministrazione del vaccino anche senza il consenso della madre, valorizzando la chiara e consapevole volontà della ragazza.
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Michele Ruberto
Sono il Dott. Michele Ruberto, mi sono laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Parma e, una volta conseguito il titolo, ho intrapreso la pratica forense. Le attività dello studio presso cui svolgo la pratica spaz ...