Ultima sentenza della Cassazione sul tema del divorzio 2021
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Con la recente sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha preso posizione su un tema molto dibattuto ed interessante, sia sotto il profilo pratico che teorico; ovvero, la possibilità per i coniugi in sede di separazione e/o divorzio congiunto di effettuare, senza la necessità di rivolgersi ad un notaio, trasferimenti di proprietà e/o di diritti reali immobiliari.
Su questo punto, in particolare, una parte della dottrina si era espressa in senso negativo, poiché gli accordi di separazione/divorzio congiunto non potrebbero avere un contenuto diverso da quello relativo all’affidamento dei figli minori, all’esercizio della responsabilità genitoriale, al mantenimento degli stessi figli, all’assegnazione della casa coniugale etc.
In senso opposto si era espresso, invece, un diverso orientamento che riconosceva la piena legittimità delle clausole dell’accordo di separazione e/o di divorzio congiunto che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva dei beni immobili, ovvero ne producano il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurare il loro mantenimento.
Infine, parte della dottrina – in un’ottica di maggiore apertura, dettata dalla necessità di tenere conto del particolare contesto nel quale si sviluppano determinati accordi traslativi, dettati dall’esigenza di porre fine quanto prima e senza rischio di successivi ripensamenti pregiudizievoli per la stabilità, già precaria, della situazione familiare – ammetteva le predette pattuizioni; ma attribuendo alle stesse efficacia puramente obbligatoria, cosicché il trasferimento effettivo dei diritti immobiliari avrebbe richiesto comunque il successivo atto del Notaio ovvero, in caso di successivo inadempimento della parte che si era obbligata a trasferire, una apposita sentenza costitutiva ex artt. 2908 e 2932 c.c.
Ultima sentenza della Corte di Cassazione
Con la suddetta pronuncia n. 21761/2021, la Suprema Corte ha, dunque, affermato che debbano ritenersi assolutamente valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva dei beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne producano il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento.
Difatti, per la Corte di Cassazione, l’accordo di divorzio e/o di separazione contenuto nel verbale d’udienza, redatto dall’ausiliario del giudice, ha validità di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 del Codice civile e, nel caso in cui esso implichi anche il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, inoltre, titolo per la trascrizione a norma dell’articolo 2657 del Codice civile.
Tuttavia, la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e abbiano reso le dichiarazioni di cui alla legge 52 del 1985, articolo 29 co. 1 bis; mentre non produce la nullità del trasferimento la mancata effettuazione, da parte dell’ausiliario del Giudice, dell’ulteriore verifica riguardante l’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
In ogni caso, la sentenza in esame, sebbene sia rispettosa del Codice civile e della nuova legge sulla negoziazione assistita, presenta non poche criticità sia dal punto di vista della coerenza con il nostro sistema di trasferimenti immobiliari e sia, più in generale, con gli interessi della stessa collettività. Invero, com’è assai noto, nell’ambito del sistema dei trasferimenti immobiliari, la ratio dell’intervento del Notaio non è rivolta alla sola tutela degli interessi privatistici delle parti, ma anche di quelli pubblicistici, con riguardo, in maniera particolare, alla regolarità degli scambi ed al sistema di trascrizione.
Difatti, il notaio, non si limita solamente ad accertare l’identità delle parti ma, a prescindere che si tratti di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata autenticata egli viene a conoscenza del contenuto dell’atto, allo scopo di verificare la capacità di agire, la legittimazione delle parti e la regolarità della transazione; il tutto tutelato da un sistema di controlli, piuttosto rigido, da parte del Guardasigilli.
In senso contrario, l’attribuzione di un controllo di legalità all’ausiliario del Giudice non è supportato da sufficienti garanzie di responsabilità non assumendo, il Cancelliere, alcuna responsabilità per quanto concerne il contenuto dell’accordo transattivo; e limitandosi, piuttosto, alla semplice verifica della conformità catastale, senza garantire, perciò, la verifica di vincoli pregiudizievoli o di irregolarità antiriciclaggio ed urbanistiche In conclusione, quest’ultimo intervento delle Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, su un tema così dibattuto - seppur apprezzabile nel suo intento di liberalizzare i trasferimenti immobiliari – rischia, oltremodo di richiedere l’intervento del legislatore; poiché, allo stato dei fatti, e per le ragioni suesposte, potrebbe tradursi nella lesione di determinati diritti sostanziali.
Dott.ssa Chiarastella De Angelis
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