Si può ricorrere contro una sentenza della Cassazione?
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La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità sui provvedimenti posti al suo esame in quanto non riesamina nel merito la controversia ma verifica la sussistenza di eventi errori nell’applicazione delle norme e quindi del giudizio di diritto che ha portato all’emanazione della decisione. Vediamo quando i suoi provvedimenti sono impugnabili?
Quando sono impugnabili i suoi provvedimenti?
L’argomento che tratteremo oggi riguarda il tema dei mezzi di impugnazione e più precisamente in quali casi sia possibile ricorrere avverso un provvedimento emesso dalla Corte di Cassazione.
Nell’ordinamento italiano, la Cassazione è l’organo supremo di giustizia a cui spetta principalmente assicurare l’osservanza e la corretta interpretazione delle leggi. La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, pur trattandosi di organo di giustizia ordinaria, di ultimo grado, può essere soggetta ad impugnazione. Infatti, contro di essa, la parte può proporre:
- Revocazione straordinaria;
- Opposizione di terzo;
- Ricorso per errore materiale, di calcolo oppure per errore di fatto.
La revocazione costituisce un mezzo di impugnazione avverso quei provvedimenti affetti da vizi gravi, composto da una duplice fase attraverso la quale, inizialmente si valuta la sussistenza dei motivi oggetto di revocazione eliminando in caso affermativo la sentenza viziata ed in secondo luogo sostituendo la sentenza revocata con un’altra decisione di merito.
È proponibile la revocazione straordinaria
Avverso i provvedimenti della Corte di Cassazione è proponibile la revocazione straordinaria, definita in tal modo in quanto può essere proposta anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Al riguardo, il provvedimento della Corte di Cassazione che abbia deciso la causa nel merito, può essere soggetto a revocazione, qualora:
a) la sentenza impugnata sia l’effetto del dolo posto in essere da una parte processuale contro un’altra. Ciò avviene, quando una parte del giudizio abbia posto in essere comportamenti e raggiri, al fine di impedire la valida difesa processuale dell’altra parte in causa;
b) la sentenza impugnata si fondi su prove dichiarate o riconosciute false successivamente alla sentenza stessa oppure qualora la parte soccombente non avesse conoscenza dell’accertamento della falsità prima della definizione.
In tal caso, la dichiarazione o il riconoscimento della falsità delle prove prodotte in giudizio può avvenire per riconoscimento volontario della parte oppure a seguito di giudizio civile o penale, passato in giudicato, che ne abbia accertato la falsità.
c) successivamente all’emanazione della sentenza impugnata, siano scoperti documenti decisivi per definizione della controversia che la parte interessata non abbia potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore oppure per colpa dell’altra parte contendente;
d) la sentenza impugnata sia dovuta al comportamento doloso posto in essere dal giudice purché il dolo sia stato accertato con sentenza passato in giudicato.
La revocazione, può essere proposta dalla parte soccombente
La revocazione può essere proposta dalla parte soccombente con ricorso dinanzi alla stessa Corte di Cassazione, dandone notizia all’altra parte entro 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata oppure entro un anno dalla sua pubblicazione.
Il ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso deve indicare i motivi di revocazione straordinaria nonché le prove a fondamento del dolo della parte, della falsità delle prove o della scoperta dei documenti necessari alla revisione della sentenza impugnata.
Sul ricorso per revocazione, la Cassazione provvede ad assegnare la decisione ad una delle sue Sezioni, in pubblica udienza, in caso contrario qualora ritenga inammissibile il ricorso, provvede con ordinanza.
In caso di accoglimento del ricorso, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito della controversia. L’opposizione di terzo è una particolare procedura che permette ad una terza parte, che non sia coinvolta nel procedimento, di proporre opposizione contro la sentenza quando quest’ultima pregiudichi i suoi diritti e non sia possibile intervenire nel procedimento, essendo la sentenza già passata in giudicato oppure sia già esecutiva.
È possibile proporre anche l’opposizione revocatoria da parte dei creditori o degli aventi causa di una delle parti, qualora la sentenza sia frutto del dolo o collusione a loro danno. I provvedimenti della Cassazione sono impugnabili con opposizione di terzo quando la Corte abbia deciso la causa nel merito.
Il terzo può proporre opposizione qualora un suo diritto possa subire un pregiudizio concreto dall’esecuzione della sentenza impugnata oppure per errore di fatto, avendo il debitore o l’avete causa del terzo posto in essere comportamenti al fine di raggirare i suoi diritti.
Il provvedimento della Cassazione è impugnabile con ricorso
Anche in tal caso, il provvedimento della Cassazione è impugnabile con ricorso dinanzi alla stessa Corte, da notificarsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata oppure entro un anno dalla sua pubblicazione. In caso di accoglimento del ricorso, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito della controversia, in caso contrario, rinvia l’esame della decisione ad una propria Sezione.
In ultimo, i provvedimenti emessi della Corte di Cassazione possono essere impugnati, qualora presentino:
- Errori materiali, ossia quegli errori dovuti a delle sviste nella stesura della sentenza che non vanno ad inficiare il giudizio di diritto, posto alla base della decisione (ad es. il cognome errato di una delle parti);
- Errori di calcolo, ossia quegli errori derivanti dall’applicazione delle regole matematiche (ad es. un importo frutto di un’operazione matematica errata);
- Errori di fatto, ossia qualora la decisione nel merito sia dovuta ad una falsa rappresentazione della realtà processuale. In questi casi, la parte interessata può ricorrere dinanzi alla stessa Corte di Cassazione al fine di ottenere la correzione del provvedimento in oggetto. Sul ricorso per errore materiale, la corte provvede con ordinanza.
Negli altri casi provvede a fissare la pubblica udienza dinanzi ad una propria Sezione, con decreto, da notificarsi a cura dell'istante alle altre parti interessate.
Fonti normative
- Codice di procedura civile: articoli 287, 288, 380 bis, 391 bis, 391 ter, 395, 398, 404, 405.
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