Separazione: tra doveri coniugali e addebito

La sentenza n. 251/2018 del Tribunale di Ascoli ha oggetto una separazione tra coniugi, con reciproca richiesta di addebito alla controparte.

Il caso

Da un lato la ricorrente richiede l’addebito al marito, il quale si era non solo disinteressato ai suoi doveri coniugali, rifiutando la moglie sessualmente e tenendo un comportamento fedifrago, ma anche a quelli paterni, tanto che il figlio rifiutava di trascorrere del tempo con lui.

Dall’altro lato il ricorrente richiede l’addebito alla moglie, in quanto quest’ultima lo costringeva a dormire in un posto diverso dal letto matrimoniale, tenendo al suo posto il figlio di 8 anni, il quale aveva dormito ininterrottamente con la madre dal giorno della sua nascita.

La sentenza

Il giudice, dopo aver ascoltato le testimonianze di parte e aver acquisito i documenti probatori, dispone l’accoglimento della separazione coniugale per conclamata intollerabilità della prosecuzione del coniugio, addebitando la separazione alla moglie.

La valutazione comparativa delle diverse condotte tenute, l’ha condotto a ritenere che il comportamento posto in essere dalla madre con il figlio, caratterizzato da atteggiamenti eccessivamente accudenti protratti per un lungo arco temporale, abbia determinato, con rapporto di causa-effetto, quel distacco affettivo tra i coniugi che ha portato inevitabilmente alla impossibilità di prosecuzione della convivenza matrimoniale.

A fortiori va aggiunto che non è assolutamente provata l’asserita relazione extraconiugale del marito in costanza del matrimonio.

Inoltre, non può essere considerato contrario ai doveri coniugali il non volersi operare per limitare la propria attività di russamento, poiché «a giudizio del Collegio giudicante, tali problemi non appaiono ostativi di per sé all'intrattenimento di rapporti sessuali o alla creazione di un clima di confidenza e di intimità, che agevolino l'incontro fisico, tra persone unite da un affetto profondo, suggellato nel caso di specie da un matrimonio».

Questo per ciò che concerne l’addebito.

Per ciò che riguarda l’affidamento del figlio, invece, il Collegio ritiene opportuno che egli resti affidato alla madre, al fine di evitare il grande distacco emotivo che potrebbe conseguire con l’affidamento al padre, con il quale ha un rapporto oltremodo conflittuale provocato dal comportamento ambiguo della madre.

Da ciò deriva che l’addebito della separazione non comporta automaticamente anche l’affido del figlio; il giudice è tenuto a considerare, primariamente, l’interesse del minore.

Le conclusioni

Rimane da chiedersi, ora, quanto tutto ciò convenga al minore. Senza dubbio, visto soprattutto il rapporto quasi morboso dimostrato dalla madre nei confronti del figlio, un distacco tra i due potrebbe comportare uno shock non da poco per entrambi.

Vero è, però, che tale morbosità può ledere la personalità del figlio, andando a influenzare le sue scelte future nel momento in cui avverrà il distacco verso la vita da adulto; sempre che la madre continui con tali comportamenti.

Che fosse il caso di assecondare uno shock momentaneo piuttosto che rischiare di favorire problemi ben più gravi in futuro? Un’unica certezza: nel momento in cui bisogna prendere una decisione simile non si possono osservarne subito le conseguenze.

Michel Simion, Giuridica.net

Leggi il testo integrale della sentenza n. 251/2018 del Tribunale di Ascoli