Ritiro della patente con bicicletta elettrica. Un po’ di chiarezza

Le biciclette elettriche non sono delle normali biciclette. Questo vale sia per le caratteristiche che le differenziano nella loro tangibilità, sia per il Codice della Strada.

Le biciclette elettriche non sono delle normali biciclette. Questo vale sia per le caratteristiche che le differenziano nella loro tangibilità, sia per il Codice della Strada. Equiparabili ai veicoli a motore, oltre certi limiti di potenza, in caso di infrazione il guidatore può subire la sospensione o la revoca della patente di guida, quest’ultima necessaria per tutti i mezzi che la richiedono.

Un po’ di chiarezza viene dalla sentenza n. 22228/2019 emessa dalla Quarta sezione penale di Cassazione, importante in quanto si affronta il buco normativo che si è venuto a creare nell’ordinamento italiano con l’introduzione del regolamento europeo 168/2013 in tema di Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

I primi limiti riguardanti le biciclette a pedalata assistita erano stati introdotti nel nostro Codice della Strada nel 2003. L’obbligo di patente e di assicurazione con Rc auto riguardava tutti i velocipedi con motore oltre i 250 watt di potenza e velocità superiore ai 25 km/h. Oltre il limite, la bicicletta era da considerarsi ciclomotore a tutti gli effetti.

Il regolamento europeo 168/2013, invece, prevede i limiti appena elencati solo per quanto riguarda la neocategoria dei “cicli a propulsione”, i quali motori possono arrivare fino a 1000 watt di potenza ed essere guidabili anche senza la pedalata del guidatore. Cosa succede, però, per tutti i mezzi di potenza tra i 251 e i 1.000 watt? Non lo specificano né il Codice della Strada né il regolamento europeo.

La sentenza 22228/2019 poteva essere l’occasione giusta per riuscire a raggiungere una quadra, ma non è andata così. Il ricorrente era già stato condannato alla revoca della patente perché sorpreso a guidare in stato di ebbrezza e aver scatenato un incidente. Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto giusta la revoca della patente in quanto il mezzo in questione era una «bicicletta con pedalata assistita necessitante di patente di guida AM ai sensi del regolamento europeo n. 168/2013». I giudici di Cassazione, però, hanno sì accertato il fatto che il mezzo condotto dal ricorrente era a tutti gli effetti una «bicicletta a pedalata assistita», ma anche che «il citato regolamento europeo non si applica a tutti i mezzi a pedalata assistita ma solo a quelli dotati di potenza superiore a 250 W (cd. “cicli a propulsione”, con targa e per i quali è richiesta patente AM), mentre quelli di potenza pari o inferiore sono considerati velocipedi a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 50 cod. strada». Mancando l’indicazione delle reali caratteristiche del mezzo, la questione non ha trovato l’applicabilità di alcuna sanzione amministrativa accessoria. Ne è conseguito, così, «l’annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio al Tribunale di Massa per nuova valutazione sul punto».

Emanuele Seccogiuridica.net

Fonti normative


Il Sole 24 Ore
Corte di Cassazione
Regolamento UE 168/2013

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