Riforma della previdenza forense
Approvata la Riforma della previdenza forense. Dal 2024, in virtù del nuovo regolamento deliberato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense, il sistema pensionistico dell'Avvocatura cambia, passando gradualmente dal calcolo retributivo delle pensioni a quello contributivo.
- Introduzione sul sistema contributivo
- Le nuove aliquote
- Casi di paternità, maternità e adozione
- Integrazione al minimo della pensione
Introduzione sul sistema contributivo
Il sistema contributivo prevede una determinazione di calcolo delle prestazione basata sull'intera vita lavorativa dell’individuo; si basa sulla somma dei contributi versati durante l'intera vita lavorativa moltiplicata per la variazione media quinquennale del prodotto interno lordo, determinata dall'Istat.
Le nuove aliquote
Ai futuri iscritti si applicherà il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni in modo integrale, mentre:
- Per gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore a 18 anni al 31/12/2023 si applicherà un sistema di calcolo “misto”, equivalente al contributivo pro-rata (retributivo per gli anni antecedenti l’entrata in vigore della riforma e contributivo per gli anni successivi).
- Per gli avvocati già iscritti, con un’anzianità di almeno 18 anni al 31/12/2023, continuerà ad applicarsi l’attuale sistema retributivo, con la modifica del coefficiente di rendimento per il calcolo della pensione da 1,40% a 1,30%, solo per gli anni successivi all’entrata in vigore della riforma.
L’aliquota per il calcolo del contributo soggettivo verrà gradualmente innalzata di due punti (16% dal 2024 e 17% dal 2026) mentre il contributo soggettivo minimo verrà ridotto da circa 3.000 euro attuali a 2.200 euro. Innalzamento dal 7.5% al 10% dell’aliquota del contributo soggettivo dovuto dai pensionati che proseguano nell’attività professionale.
Il periodo iniziale di iscrizione, per i primi quattro anni, sarà caratterizzato da una contribuzione soggettiva direttamente proporzionale al reddito professionale prodotto, senza obbligo di contributo minimo. Dal quinto all’ottavo anno, il minimo soggettivo sarà ridotto al 50% (€ 1.100). Resta in ogni caso la possibilità, entro i primi 12 anni di iscrizione, su base volontaria, di integrare i minimali non versati.
Casi di paternità, maternità e adozione
Per i casi di maternità, adozione e paternità (nelle fattispecie riconosciute meritevoli di tutela dalla Corte Costituzionale) è previsto un ulteriore beneficio, in sede di pensionamento, con il riconoscimento del coefficiente di trasformazione aumentato di un anno rispetto all’effettiva età anagrafica. Ciò determina, per tali categorie di iscritti, un aumento delle pensioni di vecchiaia (o delle quote di pensione) calcolate con il sistema contributivo.
Integrazione al minimo della pensione
L’integrazione al minimo della pensione, riservata a chi, nell’intera vita lavorativa, si limita a versamenti del solo contributo minimo, sarà gradualmente rimodulata sino a € 9.000 annui, mantenendo, peraltro, un buon tasso di sostituzione rispetto ai redditi prodotti e dichiarati.