La riforma del CSM
Il Parlamento ha approvato la legge n. 71 del 2022, che delega il Governo a riformare l'ordinamento giudiziario. La legge introduce inoltre nuove norme in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
- Che cosa è il CSM?
- Come si elegge il CSM dopo la riforma?
- Le porte girevoli
- La valutazione dei magistrati
Che cosa è il CSM?
Il CSM è l’organo di amministrazione della giurisdizione e di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati ordinari. Ha rilevanza costituzionale in quanto espressamente previsto dalla Costituzione, che ne delinea la composizione (art. 104) e i compiti (art. 105). Esso adotta tutti i provvedimenti che incidono sullo status dei magistrati (dall’assunzione mediante concorso pubblico, alle procedure di assegnazione e trasferimento, alle promozioni, fino alla cessazione dal servizio).
Provvede inoltre al reclutamento e alla gestione dell’attività dei magistrati onorari. Ha infine il compito di giudicare le condotte disciplinarmente rilevanti tenute dai magistrati. Il Consiglio Superiore è presieduto dal Presidente della Repubblica che ne è membro di diritto al pari del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione e del Procuratore Generale presso la stessa Corte. I lavori all’interno del Csm vengono affidati a delle commissioni, di cui fanno parte sia consiglieri laici che togati, e suddivise per argomento.
Come si elegge il CSM dopo la riforma?
Attualmente il Csm è composto da 27 membri: il presidente della Repubblica, membro di diritto e capo del Csm; il primo presidente della Corte di Cassazione; il procuratore generale presso la Corte di Cassazione; 16 membri “togati” eletti tra i magistrati di tutta Italia; e infine otto membri “laici”, eletti dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari in materie giuridiche e gli avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione. La riforma aumenta il numero dei membri del Csm a 30, più i primi tre citati in precedenza, che sono membri di diritto.
Venti magistrati saranno eletti dai colleghi, mentre dieci membri laici saranno eletti dal Parlamento. Il nuovo sistema per l’elezione dei magistrati è piuttosto articolato e prevede un sistema misto, tra il maggioritario e il proporzionale. Quattordici membri del Csm eletti dai magistrati saranno infatti scelti in singoli collegi dove passeranno i due candidati più votati (in assenza di candidature, i membri vengono sorteggiati). Cinque membri saranno assegnati a livello nazionale, con un sistema proporzionale, mentre un ventesimo seggio andrà a un pubblico ministero.
Le porte girevoli
Con il termine “porte girevoli” nella magistratura si intende l’ingresso dei magistrati in politica e il loro successivo ritorno al loro lavoro originario. Con la riforma, un magistrato potrà entrare in politica, come accade già oggi, ma candidandosi in una regione diversa rispetto a quella dove ha lavorato nei tre anni precedenti e senza percepire più il proprio compenso da magistrato.
Se un magistrato viene eletto e poi decide di ritornare al proprio lavoro originario, non potrà ricoprire ruoli che riguardino l’applicazione delle leggi, ma avrà incarichi amministrativi. Se un magistrato, invece, va in aspettativa per lavorare in un ministero, non potrà poi tornare al proprio lavoro originario prima che siano passati almeno tre anni.
La valutazione dei magistrati
La riforma introduce anche un nuovo sistema di valutazione delle carriere dei magistrati. Oggi un magistrato è valutato ogni quattro anni dai consigli giudiziari, organi collegiali che sono presenti nei 26 distretti di Corte d’appello in tutta Italia. Nella valutazione non possono partecipare gli avvocati o i professori universitari esperti di diritto, ma solo i magistrati. Con la riforma, sarà istituito uno schedario nel quale saranno raccolti i dati statistici sull’attività di ciascun magistrato, aggiornati ogni anno. Nella valutazione dei magistrati, potranno partecipare anche gli avvocati, ma con una serie di vincoli.