Il reato di molestie: attenzione ai condomini

Secondo l’art. 660 c.p., il reato di molestia o disturbo alle persone si configura nel caso in cui una persona – che si tratti di luogo pubblico o semplicemente aperto al pubblico – rechi a qualcun altro disturbo tramite telefono, petulanza o qualsiasi altro mezzo; la pena per tale reato prevedere un’ammenda massima di 516 euro e l’arresto fino a 6 mesi. Il tutto è stato pensato come norma atta a tutelare la tranquillità pubblica come elemento fondante dell’ordine pubblico, anche considerando una eventuale reazione da parte della persona offesa.

1. La tutela per il reato di molestie

La tutela in questione, come si può evincere dalla sentenza di Cassazione n. 43704/2007, può scattare anche contro la volontà del molestato, in quanto si incentra sul tipo di condotta presa in esame: qualsiasi azione atta al disturbo e all’invasione della vita privata e di relazione altrui. Deve solo essere chiara la volontà da parte dell’agente, di interferire con l’altrui sfera di libertà.

Il comportamento petulante, poi, deve presentare ben specifiche caratteristiche, ovvero essere un atteggiamento di eccessiva insistenza e quindi fastidiosa.
Non valgono, come giustificazione, nemmeno condotte atte a far valere i propri diritti. Anche in questo caso, la molestia troverà la sua configurazione.

2. Reato di molestie in condominio: la pronuncia della Cassazione

Nell’ultimo caso esaminato dalla Cassazione (ordinanza n. 55296/2018), i giudici hanno ritenuto inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato al pagamento di 340 euro di ammenda per molestia ai danni di una condomina. La Corte ha ritenuto che la sentenza di merito, già pronunciata, «ha […] correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua, logica e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, richiamando in particolare l’ambito di commissione dei reati, le condotte poste in essere, l’astio verso la persona offesa, l’intromissione nella sfera di riservatezza, il disagio procurato e il turbamento della vita quotidiana».

La vicenda in esame, infatti, non era una semplice molestia, ma andava a inserirsi in tutto ciò che concerne il rapporto fra condòmini: l’imputato aveva dato il via a tutta una serie di condotte illegittime e “dispetti” quando la condomina “rivale” aveva espresso il suo essere contraria all’installazione di una canna fumaria e di alcune tende parasole. I comportamenti esaminati erano tra i più vari: scontri verbali anche molto accesi, aver simulato l’intenzione di investire la rivale con la propria autovettura e, per ultima ma la più grave di tutte, l’installazione di una telecamera per controllare i movimenti e la sua vita privata.

L’imputato ha provato a montare una difesa riguardante un supposto reciproco scambio di condotte illecite e che, in nessun caso, fossero mai rientrate nell’ambito della petulanza o della creazione di disturbo. Tuttavia, la Cassazione ha deciso di punirlo con il pagamento delle spese processuali e il versamento di 3mila euro nella cassa delle ammende.

Emanuele Secco, Giuridica.net

Fonte

Il Sole 24 Ore