Quando lo spray al peperoncino e’ legale?
Scopri le normative e le condizioni sotto le quali l'uso dello spray al peperoncino è considerato legale per la difesa personale. Questo articolo esplora i dettagli di legittimità, proporzionalità e le situazioni in cui è permesso utilizzare lo spray per proteggere te stesso e gli altri.
Lo spray al peperoncino, conosciuto anche come spray al peperoncino o pistola al peperoncino, è un dispositivo di difesa personale ampiamente utilizzato in tutto il mondo. Il suo utilizzo è spesso oggetto di discussione e regolamentazione, poiché solleva questioni riguardanti la sicurezza personale, la legittima difesa e il rispetto delle leggi. Vediamo di seguito cosa dice l’ordinamento italiano in tema di spray al peperoncino.
Cosa dice la legge sull’uso dello spray al peperoncino: quadro normativo in talia
Per comprendere quando l'uso dello spray al peperoncino è legale in Italia, è essenziale considerare le leggi vigenti in materia.
Attualmente, la legge che disciplina l'uso di dispositivi di autodifesa, compresi gli spray al peperoncino, è il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), emanato con il Regio Decreto n. 773 del 1931, e successive modifiche, tra cui la legge n. 110/1975, nota come "Legge sulla detenzione e porto di armi" e, per quello che ci interessa in questo articolo, il Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n. 103. Il richiamo alla normativa del 1975 è un atto dovuto, atteso che dibattuto è il tema se anche l’uso dello spray al peperoncino e, dunque, degli strumenti relativi, debbano considerarsi come vere e proprie armi. Prima ancora, osserviamo il Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n. 103 e i requisiti tecnici che gli spray al peperoncino devono avere per essere considerati strumenti di autodifesa e non armi.
In particolare, il decreto stabilisce, affinché l’uso dello spray sia legale, che:
- Capienza massima: Lo spray al peperoncino deve avere una capienza massima di 20 ml.
- Composizione della miscela: La miscela nebulizzante deve contenere Oleoresin Capsicum (OC), estratto da peperoncini piccanti, in una concentrazione non superiore al 2,5%.
- Sostanze vietate: Lo spray al peperoncino non deve contenere sostanze infiammabili, tossiche o cancerogene.
- Portata del getto: Il getto dello spray al peperoncino non deve superare i 3 metri.
Oltre al Decreto Ministeriale 103/2011, è importante tenere conto anche della seguente normativa: Codice Penale, il cui articolo 52 stabilisce che "non è punibile chi agisce per legittima difesa, cioè chi reagisce ad un'offesa ingiusta e attuale con mezzi proporzionati all'offesa". Questo significa che l'uso dello spray al peperoncino può essere giustificato solo se utilizzato per difendersi da un'aggressione in atto o imminente.
Giurisprudenza sul tema dello spray al peperoncino
Da considerare l’importante contributo della Giurisprudenza, la quale è intervenuta più volte sul tema dibattuto se l’uso dello spray deve considerarsi o meno alla stregua del “porto d’armi” ovvero se lo stesso debba considerarsi come arma bianca: La giurisprudenza italiana ha fornito alcuni chiarimenti sull'uso dello spray al peperoncino e soprattutto è intervenuta sulla questione se lo spray va considerato o meno come vera e propria arma.
Ad esempio, la Cassazione ha stabilito che l'aggressione nei confronti di qualcuno con uno spray al peperoncino costituisce un reato aggravato dall'uso di un'arma, poiché l'utilizzo di tale spray è consentito solo in conformità ai requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale 103/2011. Tra questi requisiti vi è l'utilizzo dello spray al peperoncino esclusivamente per difendersi da una minaccia o un'aggressione che metta a rischio l'incolumità personale."
Ed ancora: “La detenzione in luogo pubblico di una bomboletta contenente gas urticante, in grado di provocare irritazione agli occhi, seppur temporanea, può essere considerata lesiva per l'incolumità personale e, pertanto, rientra nella definizione di arma comune da sparo ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 110 del 1975. Tale condotta potrebbe altresì rientrare nel concetto di aggressivi chimici, come confermato da varie sentenze della Corte di Cassazione tra cui la sent. n. 6106 del 13/01/2009, Stabile, Rv. 243349” (Cass. Pen. n.10889/2017). Ancor più recentemente, con la sentenza n. 30140 del 2021, gli ermellini hanno respinto il ricorso contro la condanna per detenzione di un'arma da sparo (la bomboletta spray).
Questa decisione è stata motivata sottolineando la natura dell'agente chimico contenuto nella bomboletta, considerato un "aggressivo chimico", e le sue potenzialità dannose, poiché è fortemente irritante per la pelle e gli occhi. Questa interpretazione giuridica condivisibile rappresenta un'applicazione coerente del principio consolidato secondo cui il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray contenente gas urticante, anche se la sua irritazione è reversibile nel tempo, costituisce un'offesa alla persona e rientra quindi nella definizione di arma comune da sparo, come stabilito dalla Legge n. 110 del 1975.
La qualificazione della bomboletta contenente gas urticante come arma comune da sparo si basa sul testo letterale dell'articolo 2, comma 3, della legge del 18 aprile 1975, n. 110, che include tra le armi comuni da sparo anche quelle capaci di emettere gas. Inoltre, si considera la potenzialità nociva del contenuto, essendo gli aggressivi chimici, come il gas CS nel caso specifico, in grado di compromettere temporaneamente l'integrità della persona.
In aggiunta, se la concentrazione elevata del gas conferisce alla bomboletta una spiccata potenzialità nociva, potrebbe essere considerata un'arma da guerra ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 110 del 1975. Tale normativa definisce le armi da guerra come quelle che, per la loro particolare capacità di causare danni, sono destinate all'armamento moderno delle forze armate nazionali o straniere per fini bellici, comprendendo anche sostanze chimiche aggressive, biologiche o radioattive, oltre a esplosivi o incendiari.
Circostanze in cui l'uso dello spray al peperoncino è legale
Definito l’assetto normativo-giuridico sul tema, cerchiamo di semplificare è indicare quando l'uso dello spray al peperoncino sia considerato consentito e quindi legittimo. Di seguito sono riportati alcuni scenari in cui l'uso di questo dispositivo potrebbe essere considerato legittimo:
- Legittima difesa: Se un individuo si trova ad affrontare un'aggressione fisica o un attacco violento da parte di un'altra persona e non è in grado di sottrarsi al pericolo in altro modo, potrebbe essere giustificato l'uso dello spray al peperoncino per difendersi e proteggere la propria incolumità.
- Protezione della proprietà: In alcune circostanze, l'uso dello spray al peperoncino potrebbe essere giustificato per proteggere la propria proprietà da intrusioni o atti criminali, purché l'azione sia proporzionata e ragionevole rispetto alla minaccia.
- Prevenzione di atti criminali: Se un individuo è testimone di un crimine in corso o è coinvolto in una situazione in cui è necessario fermare un aggressore per prevenire un crimine imminente, l'uso dello spray al peperoncino potrebbe essere considerato legittimo per proteggere se stessi o gli altri.
- Difesa da animali pericolosi: In situazioni in cui un individuo è minacciato da animali pericolosi, come cani aggressivi o altri animali selvatici, l'uso dello spray al peperoncino potrebbe essere un mezzo efficace per respingere l'attacco e proteggere la propria incolumità.
Limiti all’uso dello spray al peperoncino
Nonostante l'uso legale dello spray al peperoncino in determinate circostanze, è importante sottolineare che ci sono limitazioni e responsabilità legali associate al suo utilizzo. Gli individui che scelgono di portare e utilizzare uno spray al peperoncino devono essere consapevoli delle seguenti considerazioni:
- Proporzionalità: L'uso dello spray al peperoncino deve essere proporzionato alla minaccia affrontata. Ciò significa che l'individuo che lo utilizza non deve reagire in modo eccessivo rispetto al pericolo effettivo o potenziale.
- Evitare l'abuso: Lo spray al peperoncino non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli di autodifesa legittima.
- Difesa di terzi: L'uso dello spray al peperoncino per difendere terzi è ammesso solo se vi è un pericolo immediato e se l'intervento è necessario per proteggere l'incolumità di un'altra persona.
- Divieto di offesa: L’uso dello spray deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per la difesa di un pericolo imminente ed alla difesa della propria incolumità o di terzi in identiche situazioni. Mai utilizzare per scopi diversi o per offendere e/o ledere terzi senza le situazioni suddette.
Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...