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La legge 27 del 2012 ha introdotto un’importante novità per gli azzeccagarbugli di nuova generazione imponendo loro la stipulazione di un contratto d’opera professionale con ogni cliente.
Se, in passato, ci si rivolgeva all’azzecarbugli unicamente per questioni legate alla sfera penale, minacce, percosse, lesioni o addirittura omicidi, e per quella civile per controversie connesse ai confini tra fondi rustici, adesso, l’avvocato svolge un ruolo decisamente poliedrico.
Il diritto vivente, infatti, ha tracciato nuovi confini per gli ambiti di azione degli avvocati, i quali, hanno dovuto misurarsi con le nuove barriere della tecnologia e dei cd. “diritti di quarta generazione” che hanno dato vita a lesioni di nuove posizioni giuridicamente tutelate dal nostro ordinamento e contestuali contenziosi o attività extra giudiziali, si pensi alla tutela della privacy, al cyberbullismo, alle truffe online e al reato di sostituzione di persona nei social network.
La legge 27 del 2012 ha introdotto un’importante novità per gli azzeccagarbugli di nuova generazione imponendo loro la stipulazione di un contratto d’opera professionale con ogni cliente.
Il compenso, come confermato dalla legge 247 del 2013, deve essere oggetto di un apposito accordo scritto al momento del conferimento dell’incarico professionale che metta in luce l’ammontare delle spese per l’espletamento dell’incarico, il grado di complessità, gli estremi dell’assicurazione del professionista, e la parcella comprensiva di onorario, contributi forfettari, previdenziali ed IVA.
Invero, ai sensi dell’art. 25 del codice deontologico, l’avvocato, in quanto libero professionista autonomo ed indipendente, nell’espletamento del proprio incarico professionale, decide liberamente l’ammontare della parcella commisurato al grado di complessità della controversia e al suo valore e lo cristallizza all’interno del preventivo di spesa che consegna al cliente.
La parcella del legale si compone del compenso cui si aggiungono
- una somma pari al 15 % dell’onorario per il rimborso delle spese forfettarie;
- eventuali spese di trasferta qualora il giudizio si svolga in una sede diversa rispetto a quella presso cui esercita la propria attività l’avvocato;
- sull’importo raggiunto si calcola il 4 % per oneri contributivi per la Cassa Forense;
- sul totale, comprensivo di onorario, contributi forfettari e previdenziali si calcola l’Iva al 22%.
Chiaramente, il compenso varia in base al tipo di attività posta in essere dall’avvocato: di certo la consulenza seguirà parametri inferiori rispetto a quelli individuati per l’assistenza processuale e, conseguentemente, anche in ambito giudiziale, l’ammontare della parcella sarà commisurato in base al tipo di atto che il legale dovrà redigere. sia esso una lettera di diffida e messa in mora, un ricorso per decreto ingiuntivo, un ricorso per separazione consensuale o giudiziale o l’impugnazione di una delibera condominiale.
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