Il processo penale telematico
Avvocato penalista e Criminologa, docente di diritto penale, relatrice in convegni e seminari in ambito penale, processuale penale e criminologico, nonché, negli stessi ambiti, autrice di pubblicazioni ed ospite in qualità di esperta in programmi televisivi e radio.
In tema di processo penale telematico, la comunità giuridica italiana si è trovata – e si trova - divisa e combattuta tra chi manifesta entusiasmo e chi una certa ritrosia, per una serie di motivi condivisibili, sia in un verso che nell’altro.
Questo anche perché gli interventi normativi adottati in via emergenziale in materia di giustizia, nella prima fase, erano prevalentemente volti a sospendere o rinviare tutte le attività processuali, allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale per rallentare la diffusione del Covid19, mentre nella così detta seconda fase si sono susseguiti una serie di provvedimenti volti a potenziare, appunto, gli strumenti informatici, proprio per favorire le attività giudiziarie da remoto con risultati non proprio soddisfacenti.
Il Legislatore ha, così, successivamente istituito uno specifico portale del processo penale telematico con il D.L. 137/2020, al momento attivo essenzialmente ai fini del deposito di nomine difensive, memorie, atti di opposizione, denunce/querele e, prevedendone il possibile malfunzionamento, introducendo all’articolo 24, comma 2-ter la possibilità del deposito di singoli atti e documenti in formato analogico a mezzo P.E.C. ovvero tramite deposito cartaceo, secondo la normativa generale.
Con specifico riferimento ai procedimenti penali, poi, riprendendo in parte il contenuto di alcune disposizioni dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, in vigore fino al 30 giugno scorso, con il decreto-legge n. 137 del 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 176/2020) si è prevista la possibilità di compiere atti tramite collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari, come l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, escludendo invece dalla modalità da remoto - a tutela e garanzia dell’oralità del processo - le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, anche con incidente probatorio, le udienze di discussione di cui agli articoli 441 c.p.p. e 523 c.p.p., le udienze preliminari e dibattimentali. Se del resto, opporsi radicalmente all’avvento dei nuovi strumenti e mezzi di comunicazioni appare anacronistico, allo stesso modo, ignorare i rischi ai diritti processuali e penali dei singoli, che dalla loro introduzione nel processo ne deriverebbero, sembra sbrigativo.
L’ingresso raffazzonato di tali elementi di innovazione potrebbe, infatti, mettere a repentaglio le regole del processo accusatorio, fondato sull’oralità, l’immediatezza, ed il contraddittorio tra le parti davanti un giudice terzo ed imparziale, con il controllo democratico dato dalla pubblicità dell’udienza. È fuor di dubbio che, se correttamente utilizzati, gli strumenti informatici possono positivamente supportare la giustizia nel rispetto dei principi costituzionali e delle garanzie difensive inviolabili ma è altrettanto vero che l’emergenza pandemica ci ha catapultati nel futuro nel giro di poche settimane, introducendo senza criterio alcune innovazioni che limitano alcune tutele imprescindibili della difesa.
È stato introdotto, ad esempio, il c.d. atto abilitante, il quale deve accompagnare l’atto di nomina e sia evidenza della conoscenza del procedimento penale da parte del difensore (si pensi alla istanza ex art. 335, c.p.p.), mentre i ritardi e le disfunzioni nel sistema dei depositi, ha comportato l’elaborazione di prassi nei diversi Uffici giudiziari, di adottare circolari, note e provvedimenti autonomi a seconda delle avvertite esigenze. Probabilmente la digitalizzazione del processo penale, ad oggi, sta dunque pagando lo scotto dell’improvvisazione e della assoluta incertezza figlia della urgenza con la quale è stata messa in atto e non pare – almeno allo stato – in grado di fornire una adeguata risposta alle esigenze di semplificazione e velocizzazione degli iter burocratici.
Al contrario, questa doveva essere l’occasione per ragionare e ben disciplinare l’utilizzo degli strumenti informatici in maniera conforme ai principi generali di diritto, concentrandosi essenzialmente sul fatto che la digitalizzazione dovrebbe riguardare prima di tutto il fascicolo telematico ed il deposito degli atti tramite un portale appositamente sviluppato e funzionante, evitando – al contrario- di poter consentire lo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza, strumento che avrebbe come effetto solo quello di snaturare il processo penale.
Non bisogna, del resto, dimenticare che, in ambito civile, prima di arrivare ad una gestione ordinaria del processo telematico, sono trascorsi almeno un paio d’anni di transizione mentre il lockdown ha costretto tutti gli operatori della giustizia a confrontarsi con la necessità di dover adoperare mezzi alternativi immediatamente, per far sì che la macchina giudiziaria non si fermasse del tutto.
Basti pensare alla confusione fatta in merito al deposito tradizionale ovvero quello a mezzo PEC delle impugnazioni in caso di emergenza, tanto che della questione è stata immediatamente investita la Suprema Corte, ponendo il veto su tali modalità di deposito stante il principio di inderogabilità e tassatività. La problematica non riguarda, perciò, solo gli avvocati colpiti così dalla scure della inammissibilità del deposito nonché delle sanzioni di tipo disciplinare ma anche (forse soprattutto) tutti i dipendenti del comparto giustizia.
Ci si riferisce, in particolare, al fatto che in molti casi nei Tribunali e nelle Procure mancano addirittura i mezzi (computer, scanner, stampanti) per poter adeguatamente affrontare una digitalizzazione, degna di chiamarsi tale. Basti pensare al fatto che gli stessi impiegati amministrativi, abituati a svolgere il proprio lavoro in tutt’altra maniera, si sono trovati, da un giorno all’altro, ad avere a che fare con atti firmati digitalmente da decodificare, appuntamenti a mezzo pec da gestire e doppio deposito dell’atto – cartaceo e digitale – visti i ritardi che registra il sistema informatico.
Si comprende, dunque, come ci si sia immersi totalmente ex abrupto in questa nuova tecnologia senza avere il confronto di guide o di formazioni specifiche ma in maniera del tutto autodidatta. In ottica de iure condendo, dunque, sembrerebbe auspicabile – anche alla luce del miglioramento della situazione epidemiologica – il ripristino completo dei metodi tradizionali di deposito degli atti e di accesso ai fascicoli, dando vita ad un doppio binario che consenta lo sviluppo imprescindibile del PPT per ciò che concerne gli aspetti più “burocratici”, quali depositi, notificazioni ovvero comunicazioni, con i tempi giusti, senza intralciare il sistema della giustizia penale ed anzi, guidandolo verso la modernità, non intaccandone i principi fondanti.
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