Prescrizione bollo auto

Il bollo auto, noto anche come tassa automobilistica regionale, è un tributo obbligatorio per tutti i proprietari di veicoli immatricolati in Italia. Il pagamento del bollo deve avvenire annualmente, entro determinate scadenze. Ma cosa succede se il bollo auto non viene pagato? In questo articolo, approfondiremo il tema della prescrizione del bollo auto, chiarendo quando si verifica, come fare per regolarizzare la propria posizione e quali sono le sanzioni previste per chi non paga.

- COS’È LA PRESCRIZIONE IN GENERALE

La prescrizione indica quel particolare fenomeno giuridico attraverso il quale si perviene ad estinguere un diritto o un'azione per il mancato suo esercitato entro un determinato periodo di tempo. 

Il termine di prescrizione varia a seconda del tipo di diritto o di azione. Ad esempio, in materia civile, il termine generale di prescrizione è di dieci anni.

Come si calcola il termine di prescrizione?

Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ad esempio, in caso di compravendita, il termine di prescrizione per l'azione di risoluzione del contratto decorre dalla data della consegna del bene.

Il termine di prescrizione si calcola in anni, mesi e giorni. Se il termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

- QUANDO SI PRESCRIVE IL BOLLO AUTO

Il bollo auto va in prescrizione dopo 3 anni dalla scadenza del pagamento. Ciò significa che, se non si paga il bollo per 3 anni consecutivi, l'Agenzia delle Entrate non potrà più richiedere il pagamento degli arretrati. 

Il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento fino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuto il mancato pagamento.

Secondo l'art. 5 del Decreto Legge 953/1982, modificato dalla Legge 60/1986, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per l'iscrizione di veicoli o autoscafi nei registri pubblici e delle relative penalità si prescrive entro il termine di tre anni successivi a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.

Questo stesso articolo stabilisce che nello stesso periodo di tempo si prescrive anche il diritto del contribuente al rimborso delle tasse pagate indebitamente.

Il bollo auto è diventato un tributo di competenza regionale dal 1993 per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale è un tributo di tipo erariale. Pertanto, è necessario prestare particolare attenzione agli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono che possono estendere il periodo in cui è possibile richiedere il pagamento del bollo auto.

Tuttavia, è importante sottolineare che la prescrizione non cancella il debito: questo rimane comunque esistente e il proprietario del veicolo potrebbe comunque essere soggetto a sanzioni.

La scadenza triennale del termine di prescrizione è stata confermata da diversi pronunciamenti giurisprudenziali di rilievo. Tra questi, risultano particolarmente significative le sentenze nn. 3658/2007 (C.C.) e 44/2007 (CTP di Taranto) e 137/2005 (CTR del Lazio). Inoltre, la Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003 della Corte Costituzionale ha chiarito che le Regioni non hanno il potere di stabilire autonomamente proroghe ai termini di decadenza e prescrizione riguardanti la riscossione del bollo auto.

- COME REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE

Anche se il bollo auto è in prescrizione, è sempre possibile regolarizzare la propria posizione pagando gli arretrati. Per farlo, è necessario contattare l'Agenzia delle Entrate o un'agenzia di pratiche auto autorizzata. In questo caso, oltre agli arretrati, dovranno essere pagati anche gli interessi moratori una sanzione pari al 30% dell'importo dovuto.

- CONSEGUENZE PER IL MANCATO PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO

Oltre alla prescrizione, il mancato pagamento del bollo auto comporta una serie di sanzioni:

  1. Richiesta di pagamento: l'Agenzia delle Entrate invierà al proprietario del veicolo un avviso di pagamento con l'importo da regolarizzare, comprensivo di interessi moratori;
  2. Fermo amministrativo: se il proprietario del veicolo non provvede al pagamento entro i termini indicati nell'avviso, l'Agenzia delle Entrate può disporre il fermo amministrativo del mezzo, che non potrà più circolare fino alla regolarizzazione della posizione;
  3. Sanzioni amministrative: il mancato pagamento del bollo auto comporta inoltre il pagamento di una sanzione amministrativa che varia da un minimo di 32 euro a un massimo di 335 euro, a seconda della potenza fiscale del veicolo;

- AGENZIE DI RISCOSSIONE

Spesso le Regioni affidano il recupero delle somme di cui ai bolli auto non pagati per il tramite di Agenzie di riscossione debitamente autorizzate ad agire in nome e per conto della Regione stessa.

Ad esempio: Municipia S.p.A. e Abaco S.p.A. sono due società per azioni italiane che operano nel settore della riscossione coattiva. In particolare, sono state raggruppate in un R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) per ricoprire il ruolo di concessionario unico per la riscossione coattiva dei tributi regionali e delle altre entrate in diverse regioni italiane, tra cui: Riscossione coattiva tributi regionali, come per l’appunto il bollo auto; Riscossione di altre entrati, quali ad esempio quelle inerenti le sanzioni per le violazioni del CdS; Attività di supporto agli enti impositori: le due società possono inoltre offrire agli enti impositori (Regioni, Comuni, Enti Pubblici) una serie di servizi di supporto, come ad esempio la gestione del contenzioso tributario, l'assistenza nella redazione dei piani di accertamento e la consulenza in materia di riscossione coattiva.

In sintesi, Municipia S.p.A. e Abaco S.p.A. sono due società che svolgono un ruolo importante nel garantire il gettito fiscale delle Regioni e degli enti locali italiani, recuperando i crediti insoluti dai contribuenti morosi.

- COME PAGARE IL BOLLO AUTO

Qualora non vogliate affidarvi alla sorte, sperando nella prescrizione del bollo in assenza di atti interruttivi del termine relativo (vedi par. successivo), per tagliare la testa al toro e togliersi ogni pensiero al riguardo, esistono diverse modalità di pagamento:

Online: sul sito web dell'Agenzia delle Entrate o utilizzando i servizi di pagamento online offerti da banche e istituti di credito;

Presso gli sportelli: degli uffici postali, delle agenzie di pratiche auto autorizzate o degli esercizi convenzionati con l'Agenzia delle Entrate;

Mediante MAV: il bollo auto può essere pagato anche utilizzando un MAV (Modello di Adesione Vincolata) allegato all'avviso di pagamento inviato dall'Agenzia delle Entrate.

- CALCOLO DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE ED ATTI INTERRUTTIVI

La normativa italiana stabilisce che il bollo auto deve essere pagato entro tre anni dalla data in cui diventa dovuto. 

Questo periodo di tre anni inizia a decorrere il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento della tassa era previsto e termina il 31 dicembre del terzo anno. 

Ad esempio, se il bollo auto era dovuto nel 2021 e non è stato pagato, il termine di prescrizione inizia il 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2024.

Nel calcolare se il termine prescrizionale è stato rispettato, si devono considerare le notifiche interruttive precedenti e le eventuali proroghe nazionali. 

Gli atti interruttivi sono eventi che interrompono il decorso della prescrizione e fanno decorrere un nuovo termine di prescrizione.

Esempi di atti interruttivi: atti di riconoscimento del diritto da parte del debitore: ad esempio, il pagamento di una somma a titolo di acconto, il riconoscimento del debito in una lettera, la rinuncia all'eccezione di prescrizione; atti di messa in mora del debitore: ad esempio, una diffida ad adempiere, un atto di citazione in giudizio; proposizione dell'azione in giudizio: anche se l'azione viene poi dichiarata inammissibile o improcedibile. 

In particolare per il bollo auto, il termine triennale si applica sia per l'avviso di accertamento che per la cartella di pagamento, che interrompono il precedente termine di prescrizione. 

La data di ricezione dell'atto dal destinatario è determinante, e deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno della violazione. La Corte di Cassazione e altre giurisprudenze confermano che le Regioni non possono modificare i termini di accertamento o riscossione. La notifica dell'avviso di accertamento riapre il termine di prescrizione, mentre la cartella di pagamento ha lo stesso effetto interruttivo. La sentenza delle Sezioni Unite del 2016 stabilisce che la scadenza del termine per opporsi a un atto di riscossione non determina la conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale.

- COME FAR VALERE LA PRESCRIZIONE

È possibile rivolgersi alla Commissione Tributaria entro i termini previsti per impugnare la richiesta di pagamento (60 gg. dalla data di notifica dell’atto). 

Tuttavia, è anche possibile scegliere di presentare preventivamente una richiesta di annullamento in autotutela, mediante la quale il contribuente può chiedere all'amministrazione finanziaria di annullare la richiesta di pagamento o di ridurre l'importo della cartella.

È possibile richiedere l'autotutela anche quando i termini per impugnare l'accertamento delle entrate sono scaduti. In tal caso, l'Agenzia è obbligata ad annullare il provvedimento. Tuttavia, va tenuto presente che l'annullamento in autotutela è una decisione discrezionale dell'ufficio competente, il quale può anche respingere la richiesta del contribuente. In caso di contestazione, sarà necessario presentare ricorso davanti al giudice tributario (Commissione tributaria).

Avv. Marco Mosca

 

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...