La pensione di vecchiaia di un avvocato
La pensione di vecchiaia, retributiva, viene erogata tenendo conto degli anni di età e degli anni di versamento dei contributi.
- A chi spetta la pensione di vecchiaia?
- Come si calcola la pensione di vecchiaia?
- Da quando decorre la pensione di vecchiaia di un avvocato?
- La pensione di vecchiaia può essere anticipata?
- C'è un minimo?
Con la riforma del sistema previdenziale (art. 2 legge 576/1980; art. 1 legge 141/1992) ha subito un graduale aumento dei requisiti minimi per fruirne. Infatti, dal 2021, occorrono 70 anni di età, con almeno 35 anni di anzianità contributiva. La domanda per la pensione di un avvocato può essere inoltrata alla Cassa, a mezzo PEC o con raccomandata a/r, compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta, quale documento d’identità e autocertificazione sulle detrazioni d’imposta.
A chi spetta la pensione di vecchiaia?
Ai sensi dell’art. 2 Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, la pensione di vecchiaia viene corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti:
- sino al 31.12.2010: 65 anni di età e almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 01.01.2011: 66 anni di età e almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 01.01.2014: 67 anni di età e almeno 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 01.01.2017: 68 anni di età e almeno 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 01.01.2019: 69 anni di età e almeno 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 01.01.2021: 70 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.
Come si calcola la pensione di vecchiaia?
L’art. 3 Reg. Prev. Dispone che la pensione di vecchiaia è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in un trattamento unitario. Una prima quota, detta di base, calcolata secondo il criterio retributivo (art. 4 Reg. Prev.) e una seconda quota detta modulare, calcolata secondo il criterio contributivo (art. 6 Reg. Prev.). La quota di base della pensione di vecchiaia è calcolata sulla media dei redditi professionali, rivalutati, dichiarati dall’iscritto ai fini IRPEF, per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all’anno antecedente a quello della decorrenza del trattamento pensionistico (art. 4 Reg. Prest. Prev., comma 1).
La quota modulare della pensione di vecchiaia è una quota volontaria di pensione aggiuntiva al trattamento di base e l’avvocato può stabilire la parte di reddito da destinare a risparmio previdenziale al fine di integrare il proprio trattamento pensionistico. La determinazione avviene secondo il metodo di calcolo contributivo definito dalla legge 335/95. «Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi obbligatori e facoltativi versati. Il montante contributivo individuale è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell’1,5%.
Tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente 10% del rendimento non attribuito all’iscritto» (art. 6 Reg. Prest. Prev., comma 1).
Da quando decorre la pensione di vecchiaia di un avvocato?
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, Reg. Prev. la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all’evento da cui nasce il diritto per la pensione e in particolare:
- dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica prevista;
- dal 1° febbraio dell'anno di maturazione dell'anzianità contributiva prevista, se successiva al compimento dell'età anagrafica richiesta;
- dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione della domanda o alla maturazione dei requisiti minimi richiesti, se successivi, in caso di anticipazione della pensione
La pensione di vecchiaia può essere anticipata?
Sempre l’art. 2 comma 2 del Reg. Prev. dispone la possibilità di anticipare la pensione di vecchiaia, infatti è facoltà dell’iscritto anticipare il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal 65° anno di età, fermo restando i requisiti di anzianità di iscrizione e contribuzione.
In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di trasmissione dell’istanza o dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti minimi previsti ove non ancora maturati al momento della domanda. L’anticipo, però comporta una decurtazione permanente della pensione dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
Se invece, fermo restando il dato anagrafico dei 65 anni d’età, si anno almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa non ci sarà nessuna decurtazione della pensione.
C'è un minimo?
L’art. 5 del Reg. Prev. dispone che lì dove l’avente diritto, applicando i criteri stabiliti dagli artt. 4,6 e 15, dovesse essere inferiore ad € 10.160,00 viene corrisposta un’integrazione minima per il raggiungimento del suddetto importo. Non essendo prevista la cosiddetta pensione minima, il meccanismo di integrazione al trattamento minimo è una misura di solidarietà, rivolta agli iscritti che non riescono a raggiungere un trattamento pensionistico dignitoso, sotto forma d’integrazione dell’assegno pensionistico.