Che cos’è il passo carrabile?
Il passo carrabile: definizione, normative e diritti. Una guida completa su questo importante concetto nel codice della strada e nelle dispute legali.
- Che cos’è il passo carrabile?
- Cosa dice il Codice della Strada
- Come si richiede
- Quanto costa
- Procedura di rilascio
- Chi rischia di pagare una multa
- Conclusioni
Nel presente articolo, tratteremo del passo carrabile che è disciplinato: - dalle norme del Codice della Strada; - dal Regolamento attuativo al Codice della Strada; - dai regolamenti comunali.
1. Che cos’è il passo carrabile?
Il passo carrabile, detto anche passo carraio, è uno sbocco di un'area privata su un'area di passaggio pubblico. Esso è identificato da un apposito cartello che permette di uscire liberamente ed impedisce la dinanzi ad esso la sosta dei veicoli. In ogni caso è permessa una breve sosta per il carico e lo scarico delle merci.
2. Cosa dice il Codice della Strada
Il passo carrabile è disciplinato da:
- art. 3 Codice della Strada;
- artt. 22, 26 e 27 Codice della Strada;
- artt. 44, 45 e 46 del relativo Regolamento attuativo, modificato dall’art. 36 del D.P.R. 16/09/1996 n. 610;
- dalle discipline locali che ne regolano i presupposti, le condizioni e le modalità di rilascio.
3. Come si richiede il passo carrabile
I privati non possono decidere autonomamente di posizionare un passo carrabile, dinanzi al proprio garage, al proprio portone o allo sbocco di una strada di loro esclusiva proprietà, acquistando il relativo cartello. Devono, infatti, ottenere prima l'autorizzazione al Comune di riferimento, pagando il relativo costo.
4. Quanto costa
La tassa per il passo carrabile, essendo di competenza dell'ente locale, varia da Comune a Comune. Il calcolo avviene per profondità, che in genere è di 1 metro, e non per larghezza. Si tratta, infatti, di una tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico e varia in base a diversi parametri quali ad esempio:
- area di richiesta: fuori città costa meno che in centro;
- superficie in mq: basata su larghezza dell’accesso e spazio antistante;
- attività: la più economica è quella per fini privati; - tariffa base: stabilita dal Comune di riferimento.
L’insieme di questi parametri costituisce il canone annuo da pagare per l'ottenimento del passo carrabile. In alcuni casi, la concessione del passo carrabile avviene a titolo gratuito. In questo caso, si fa riferimento:
- agli accessi temporanei su strada dei cantieri edili;
- ai passi carrai dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi;
- ai passi carrabili di Enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi nello Stato, di Enti non commerciali e di Onlus Inoltre, nemmeno i portatori di handicap devono corrispondere la tassa per il passo carrabile.
5. Procedura di rilascio
La procedura per il rilascio del cartello di passo carrabile è disciplinata dagli enti locali. Ne consegue che, per conoscere esattamente i vari passaggi da seguire, occorre rivolgersi allo sportello competente o andare sul sito web del Comune di riferimento. In ogni caso, solitamente, viene richiesto di compilare un modulo su cui il richiedente deve inserire i propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale, l'indicazione della residenza e del domicilio e tutte le informazioni necessarie ad identificare il locale o l'area interessata. La domanda deve essere accompagnata dalle marche da bollo e dai documenti richiesti dai dirigenti comunali e può essere consegnata personalmente all’Ufficio protocollo oppure trasmessa per pec o raccomandata A/R. In assenza di revoche o modifiche, l’autorizzazione per un passo carrabile dura 29 anni. Se la proprietà viene venduta, scade il diritto acquisito su di essa. In caso di subentro di un nuovo proprietario, la richiesta di trasferimento di proprietà deve essere effettuata entro 60 giorni.
6. Chi rischia di pagare una multa
All'esito della procedura di rilascio, che ha una durata massima di 90 giorni, il Comune di riferimento concede al richiedente un segnale apposito (cartello) che deve essere affisso sul confine tra la proprietà privata del richiedente ed il suolo pubblico, in modo da risultare visibile dalla strada.
Annualmente si deve provvedere al pagamento del canone per la concessione. Il cartello di passo carrabile è legittimo quando riporta:
- il nome e lo stemma del Comune che ha autorizzato il passo carrabile;
- il numero dell'autorizzazione e l’anno del rilascio;
- il segnale di divieto di sosta;
- la scritta passo carrabile.
Se queste informazioni mancano, il cartello di passi carrabile non è legittimo e chi lo utilizza è assoggettato alla sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da euro 41,00 ad euro 169,00.
Non solo, la realizzazione del passo carrabile deve essere fatta nel rispetto di precise condizioni dettate anche dal Regolamento attuativo del Codice della Strada. In particolare, il segnale va realizzato osservando le seguenti condizioni:
- deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni: solo in casi eccezionali, la distanza può essere ridotta a 3 metri. In questo caso, il titolare dell’autorizzazione deve esibire l’idoneo avviso di pericolo; - deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata che risulta dalla velocità massima consentita sulla strada interessata;
- deve permettere ad un veicolo la rapida immissione nella proprietà, senza ostacolare la fluidità della circolazione stradale;
- deve consentire l'accesso a un'area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- nel caso in cui l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, l'entrata carrabile e quella pedonale devono essere separate;
- se l’accesso avviene direttamente dalla strada, il portone di ingresso deve essere arretrato in modo da permettere l’attesa di un veicolo fuori dalla carreggiata. Si deve, quindi, evitare che un mezzo debba attendere in mezzo alla strada l’apertura del portone, ostacolando il traffico;
- il cartello del passo carrabile non deve essere collocato ad una altezza da terra inferiore a 60 cm e non superiore a 2,20 metri; - il cartello del passo carrabile non può essere posto su elementi mobili come cancelli, porte o catene che, se aperti, ne impedirebbero la visibilità.
Nemmeno il titolare di un passo carrabile può sostare nell’aerea antistante l’ingresso all’edificio, visto che l’area tra la strada ed il portone deve restare una zona di passaggio e non di sosta.
Il Codice della Strada, poi, prevede delle sanzioni anche per chi sosta nell'area antistante il segnale di passo carrabile autorizzato. Più precisamente, l'art. 158, comma 2, lett. a) del Codice della Strada, prevede il divieto di sosta allo sbocco dei passi carrabili.
Per i trasgressori, si applica una multa da euro 24,00 ad euro 98,00 per ciclomotori e motoveicoli a due ruote e da euro 41,00 ad euro 169,00 per gli altri veicoli. Le sanzioni si applicano per ogni giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
7. Conclusioni
A conclusione del presente articolo, si può riassumere che:
1. il passo carrabile, per essere definito tale, deve essere identificato dall'apposito cartello;
2. per ottenere il passo carrabile è necessario effettuare una richiesta al proprio Comune, producendo apposita documentazione e pagando i tributi, il cui importo varia a seconda del Comune;
3. per mantenere l'autorizzazione, è necessario pagare annualmente la tassa relativa all'occupazione del suolo pubblico, il cui valore varia da Comune a Comune.
4. in corrispondenza del passo carrabile non è permessa la sosta di alcun veicolo, neanche se appartenente ai proprietari della concessione;
5. nel caso in cui un veicolo, lasciato in sosta, impedisca la fruizione del passo carrabile, viene disposta la rimozione col carro attrezzi, ad eccezione di una breve sosta per il tempo necessario allo scarico e carico merci;
6. il Codice della Strada prevede sanzioni pecuniarie in capo ai trasgressori ed anche in caso di cartello non legittimo.
Dott.ssa Paola Testa
Riferimenti normativi:
- art. 3 Codice della Strada;
- artt. 22, 26 e 27 Codice della Strada;
- artt. 44, 45 e 46 del relativo Regolamento attuativo, modificato dall’art. 36 del D.P.R. 16/09/1996 n. 610;
- l'art. 158, comma 2, lett. a) del Codice della Strada