La partita IVA Avvocato: come funziona, cosa devi sapere

Per poter esercitare la propria attività professionale in maniera continuativa è necessario che l’avvocato richieda una partita IVA, ossia quel codice numerico di 11 cifre idoneo ad identificare univocamente il relativo titolare ed utile al fine di corrispondere l’IVA calcolata sugli introiti all’Agenzia delle Entrate.

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Di norma, per quanto attiene l’esercizio della professione di Avvocato sono gli stessi ordini professionali che, al momento dell’iscrizione all’Albo o in un momento immediatamente successivo, richiedono a colui/colei che intenda iscriversi al fine di accedere all’esercizio della professione forense di comunicare il proprio numero di partita IVA.

Occorre, tuttavia, premettere che le formule di partita IVA cui è possibile optare sono molteplici. Deve, pertanto, analizzarsi preliminarmente quali sono quelle tra le quali può effettuare la propria scelta l’avvocato e in cosa si sostanziano le differenze tra le diverse ipotesi concrete.

Quale tipo di partita IVA può scegliere un avvocato?

Come premesso nel paragrafo precedente esistono diverse formule di partita IVA per le quali è possibile optare, avendo riguardo in particolar modo all’entità degli introiti per anno. In specie, la scelta fra le diverse formule di partita IVA assume particolare rilievo, essendo necessaria al fine di scegliere il proprio regime fiscale e, pertanto, valutare in che modo inciderà sulla tassazione dei redditi.

La principale differenziazione è quella tra la partita IVA ordinaria e la partita IVA in Regime Forfettario. Quest’ultimo, in particolare nei primi tempi di esercizio dell’attività professionale è indiscutibilmente preferibile, essendo più vantaggioso in ragione del fatto che prevede la possibilità di ricorrere ad alcune semplificazioni precluse per chi versa nel regime ordinario e comporta la riduzione della tassazione applicabile.

Come si è anticipato, tuttavia, al fine di poter accedere al Regime Forfettario è indispensabile che l’attività del professionista rispetti alcuni requisiti, in assenza dei quali scatta in automatico la riconducibilità al Regime fiscale Ordinario. Orbene, primo requisito richiesto dalla normativa attualmente in vigore al fine di poter accedere al Regime Forfettario consiste nel fatto che il soggetto titolare di un’attività d'impresa, arte o professione (ivi compresi, pertanto, gli avvocati), non percepisca ricavi o compensi superiori ai 65.000,00 euro all’anno, anche qualora l’importo corrisponda alla somma dei ricavi e compensi relativi allo svolgimento ed esercizio di attività corrispondenti a differenti codici Ateco.

A tale requisito ne devono essere aggiunti, tuttavia, ulteriori che devono contemporaneamente sussistere. Si tratta, nel dettaglio, nel limite imposto di non aver sopportato spese eccedenti i 20.000,00 euro lordi annui per lavoro avente carattere accessorio, lavoro alle dipendenze oltre che per compensi erogati ad eventuali collaboratori (anche se assunti a progetto) e di quello che richiede che non siano stati percepiti redditi da lavoro dipendente o da pensione superiori a 30.000,00 euro.

Non sono, al contrario, previsti limiti di spesa per i beni strumentali. La valutazione del rispetto di questi requisiti deve riguardare, per coloro che svolgano già da qualche tempo l’attività professionale, i dati dell’anno precedente, mentre, per coloro che si accingano ad intraprendere una nuova attività, sui dati presunti nell’anno in corso. In conclusione, ove ricorrano tutte le condizioni testé descritte l’avvocato, al pari degli altri liberi professionisti, può optare per la scelta del Regime Forfettario, in luogo di quello Ordinario.

Pro e contro per ognuna di loro

Analizziamo, quindi, in concreto quali sono i risvolti applicativi per ciascuna delle singole figure suelencate. Per quanto, innanzitutto, attiene al Regime Forfettario esso implica, in primis, l’esenzione dall’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Sicché, l’avvocato professionista che eserciti in Regime fiscale Forfettario, nell’emettere fattura, non sarà tenuto ad esporre e, quindi, a corrispondere gli importi relativi all’IVA.

Inoltre, è previsto che si applichi ai professionisti in Regime Forfettario una tassazione più bassa rispetto a quella prevista per il Regime fiscale Ordinario e, specificatamente, fissata nella misura del 15% del fatturato. Appare importante, inoltre, sottolineare che, almeno per tutto il 2022 e, allo stato degli sviluppi normativi, almeno sino all’inizio del 2024 il professionista che versi in Regime fiscale Forfettario non ha l’obbligo di fatturazione elettronica qualora i suoi introiti annuali non eccedano i 25.000,00 euro. Inoltre, è altresì prevista l’esenzione dell’applicazione della ritenuta di acconto in fattura e conseguono considerevoli semplificazioni contabili.

L’avvocato che eserciti e non rientri, tuttavia, nei limiti imposti per l’applicazione del Regime Forfettario, ricade automaticamente nell’applicazione del Regime fiscale Ordinario, con la conseguenza che sarà tenuto a corrispondere l’IVA sugli importi fatturati (solo per mero scrupolo si rammenta che ad oggi l’IVA è fissata nella misura del 22% sugli importi fatturati). Sarà, inoltre, tenuto all’emissione della fattura elettronica e sarà assoggettato ad una tassazione tale da seguire l’ordinario criterio di progressività delle imposte, nella misura minima del 23% sugli importi dichiarati.

Avrà, d’altro canto, la possibilità di detrarre maggiori entità e tipologie di spese. Si tratta, comunque, di un regime fiscale nettamente più complesso rispetto a quello descritto in precedenza. Tuttavia, la maggiore complessità comporta anche la maggiore difficoltà di gestione, in ragione della molteplicità di oneri, di tal che appare consigliabile, per la gestione degli adempimenti, rivolgersi ad un Commercialista.

Quanto si paga per aprire una partita IVA per avvocato?

I costi per l’apertura di una partita iva per un avvocato sono, in realtà, piuttosto contenuti, nella misura degli euro 50,00, circa, oltre IVA iniziale, cui vanno sommati i costi annuali per la tenuta della contabilità, che, laddove particolarmente laboriosa e consistente potrebbe richiedere l’intervento di un professionista del settore.

Quando l’avvocato deve aprire la partita IVA?

Rispondere alla domanda è abbastanza semplice, nel senso che, qualsiasi legale che sia abilitato all’esercizio della professione forense e intenda iscriversi all’Albo professionale è tenuto ad aprire la partita IVA, presumendosi che cià comporti l’esercizio della professione in maniera non saltuaria, ma continuativa ed essendo, di norma, richiesto dagli stessi Ordini professionali l’indicazione del numero di partita IVA al momento dell’iscrizione all’Albo professionale.

Hai bisogno di un commercialista o puoi fare tutto da solo?

In realtà, aprire una partita iva è un’operazione che, volendo, può essere effettuata anche in completa autonomia, fornendo il codice Ateco nonché tutti gli altri elementi utili al fine di identificare le modalità di svolgimento dell’attività professionale direttamente all’Agenzia delle Entrate. Senonché, trattandosi di attività connotate da un certo livello di tecnicismo operativo, appare consigliabile rivolgersi a tale scopo ad un commercialista che provveda all’esercizio della totalità degli adempimenti necessari.

Meglio aprire una partita iva o lavorare per uno studio legale?

La risposta al quesito è abbastanza complessa, posto che occorre rammentare che, qualora si intenda lavorare in modo continuativo per uno studio legale e spendere il titolo di Avvocato, per esercitare tutte le attività consentite dalla legge al professionista del settore, è necessaria l’iscrizione all’Albo professionale e, conseguentemente, l’apertura di una partita IVA.

Diverso è il caso in cui la collaborazione all’interno di uno studio legale sia svolta in maniera occasionale ovvero abbia ad oggetto attività che non comportino la necessaria iscrizione all’Albo professionale forense (quali le attività di tipo giudiziale).

In tali ipotesi (si pensi alla redazione di pareri, alla redazione di lettere di messa in mora, ovvero ad una molteplicità di attività aventi carattere stragiudiziale – quali la redazione di contratti) è ben possibile che il Professionista possa essere inserito nella struttura dello studio anche senza essere tenuto all’apertura di una partita IVA e gli emolumenti eventualmente dovutigli quali corrispettivi dell’attività svolta potranno essergli corrisposti anche senza obbligo di fatturazione (ad esempio, mediante corresponsione con ritenuta d’acconto).

Detta ultima opzione di norma è quella economicamente più conveniente per il lavoratore, ove si consideri che l’importo percepito risulta essere già decurtato degli importi anticipati al fisco dal datore di lavoro.

Conclusione

In conclusione, allo stato attuale della normativa l’Avvocato che voglia iscriversi all’Albo professionale per esercitare in maniera continuativa la professione deve necessariamente aprire una partita IVA, optando sostanzialmente tra le due modalità previste della la partita IVA in Regime fiscale Ordinario e la partita IVA in Regime fiscale Forfettario, nei limiti di operatività e con le caratteristiche tipiche di ciascuno di essi.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...