I parametri forensi

La prestazione professionale svolta da un avvocato nei confronti di un cliente genera il suo diritto al compenso.

parametri forensi

Nella determinazione di quest’ultimo, salvo accordo scritto tra avvocato e cliente che determina il compenso, la liquidazione dei compensi per la professione forense avviene secondo parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. n. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (Dm Giustizia).

Cosa sono i parametri forensi?

I parametri forensi sono linee guida che permettono di individuare il valore delle prestazioni svolte dall’avvocato, alle quali si può ricorrere in via consultiva quando non è possibile determinare il compenso in altro modo. Il compenso, infatti, viene regolarmente concordato con il cliente prima dell’assunzione dell’incarico ed eventualmente aggiornato nel corso di quest’ultimo.

In quanto tale, esso risulta sia dall’accordo preventivo che dalla parcella finale. Tuttavia, esistono casi in cui questa determinazione preventiva non è possibile o, comunque, non viene effettuata. In queste ipotesi soccorrono appunto i parametri forensi, che permettono di fissare dei criteri oggettivi grazie ai quali, da un lato, i clienti non sono esposti ad abusi dei professionisti, mentre gli avvocati, dall’altro, vedono riconosciuto il valore del lavoro svolto.

A norma del Decreto 55/2014, i parametri forensi trovano applicazione in ipotesi specifiche, quali:

  • l’assenza di un accordo preventivo in forma scritta per la determinazione del compenso dell’attività prestata dall’avvocato e, comunque, di ogni forma attraverso cui determinare consensualmente l’onorario;
  • la necessità che la liquidazione del compenso avvenga ad opera del giudice, mediante il provvedimento, la sentenza, con cui si chiude il giudizio;
  • l’esercizio dell’attività svolto nell’interesse di un terzo;
  • i casi in cui l’attività forense è esercitata d’ufficio.

Per determinare il compenso dovuto agli avvocati i parametri prevedono un sistema tabellare, che contengono i criteri per determinare gli onorari degli avvocati. Sono quindi previste cifre specifiche per tipologia di incarico, materia della prestazione (civile, penale, tributaria e amministrativa), valore della controversia (in materia civile e penale), fase processuale (indagini, primo grado, impugnazioni, stragiudiziale) e tipologia di atto intrapreso.

Inoltre, i parametri contengono anche fattori attraverso i quali calcolare maggiorazioni e diminuzioni sui valori medi precedentemente individuati, attraverso i quali il giudice può effettivamente determinare il compenso da riconoscere all’avvocato.

Quali sono le modifiche del 2022?

Il nuovo decreto ministeriale n. 147 del 13/08/2022 ha modificato il DM precedente, in vigore dal 2014, e che non era stato più aggiornato dopo il 2018. La procedura di aggiornamento prevista dall’art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012 n. 247 (“I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF,..”) ha lo scopo di introdurre novità, colmare le lacune e correggere le inadeguatezze delle tabelle parametriche o della normativa vigente nonché le carenze per alcune attività professionali, oltre che adeguare i valori parametrici all’aumento del costo della vita, conferendo maggiore dignità e decoro alla professione forense.

Anche i nuovi parametri forensi non vincolano né l’avvocato né il cliente e continuano ad applicarsi nei casi in cui cliente e avvocato non hanno convenuto, in forma scritta, la misura del compenso, e nei casi di liquidazione giudiziale. I nuovi valori si applicano alle prestazioni professionali concluse e quindi completate, dal 23 ottobre 2022. Infatti, a differenza dei precedenti decreti parametrici, l’art. 7 del D.M. n. 147/2022 prevede espressamente l’entrata in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le novità introdotte dal D.M. n. 147/2022 sono:

1) adeguamento dei valori parametrici al costo della vita: gli indici parametrici erano fermi al DM. n. 55/2014, ma il nuovo D.M. n. 147/2022 ha previsto l’incremento dei valori parametrici rapportato all’aumento del costo della vita in base agli indici Istat a decorrere dal 2014.
 

2) un’unica percentuale del 50% per regolare aumenti e diminuzioni dei valori medi parametrici: è stata prevista, per tutti i giudizi (civili, penale, stragiudiziale), un’unica percentuale volta a regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi base dei parametri relativi alle varie fasi del processo, individuata nella percentuale del 50%.
 

3) riduzione margine discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi: l’applicazione di un’unica percentuale per regolare aumenti e diminuzioni dei valori medi dei parametri priva il giudice della troppa discrezionalità nella liquidazione del compenso all’avvocato.
 

4) eliminazione dell’espressione “di regola” nella determinazione del compenso: al fine di evitare disparità di trattamento e garantire un’uniforme applicazione della disciplina parametrica sul territorio nazionale, il D.M. n. 147/2022 elimina l’espressione “di regola” ove prevista nel decreto parametrico. Infatti, l’uso di tale locuzione nella liquidazione giudiziale del compenso ha creato spesso notevoli disparità di trattamento, data l’ampia discrezionalità attribuita all’autorità giurisdizionale. È stata così risolta anche la problematica della percentuale per le spese forfettarie, fissata al 15%, senza alcuna possibilità per il giudice di toccare tale percentuale.
 

5) incentivi per la soluzione conciliativa delle controversie in sede stragiudiziale: il D.M. n. 147/2022 fa chiarezza sull’interpretazione dell’art. 4, comma 6, D.M. n. 55/2014 relative alla quantificazione del compenso dell’avvocato nel caso di conciliazione giudiziale o transazione. Il D.M. n. 147/2022 chiarisce il contenuto del menzionato art. 4, statuendo: “Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”. Quindi viene modificata l’espressione “fino ad un quarto” e praticamente l’importo previsto per la fase decisionale viene aumentato di un quarto.
 

6) mediazione e negoziazione assistita: la nuova disciplina statuisce che, nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi di attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 %, al fine di rendere maggiormente remunerata l’attività impegnativa svolta dall’avvocato e favorire la soluzione della controversia in tempi rapidi e con una soluzione concordata.
 

7) compenso per tariffa oraria: Il compenso per la prestazione può essere determinato in base all’orario e per le ore effettivamente impiegate per lo svolgimento della prestazione. Quindi, avvocato e cliente possono pattuire espressamente un compenso orario da commisurare alla durata della prestazione e dell’attività da compiersi in adempimento dell’incarico ricevuto (“pattuizione a tempo”). Il D.M.13 agosto 2022 n. 147 quantifica il compenso orario tra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, da determinarsi, comunque, tra le parti in base alla loro autonomia negoziale.

Infatti, solo il D.M. n. 127 del 2004 prevedeva un compenso orario commisurato alla durata della prestazione e delle attività accessorie, e comunque non inferiore ad € 65,00 all’ora. Nel caso in cui tra la prestazione resa e il compenso orario convenuto fosse apparsa una manifesta sproporzione, per le particolari circostanze del caso, l’urgenza, il valore e la natura della pratica, l’importanza della prestazione, il compenso poteva essere congruamente aumentato previo parere del Consiglio dell’Ordine.

Le tabelle parametriche ex D.M. n. 140/2012; D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 37/2018, non prevedono quantificazione per il compenso orario. In realtà, l’esigenza della fissazione di un compenso orario è fortemente sentita dagli avvocati, soprattutto con l’avvento della consulenza online, nonché nei casi in cui l’avvocato riceve incarichi da aziende medio-grandi con base all’estero.
 

8) riparametrazione dei parametri previsti per i giudizi amministrativi: per i giudizi amministrativi il D.M. n. 147/2022 introduce nuove regole sui compensi per le attività di difesa e assistenza nei giudizi amministrativi.


Infatti per i giudizi amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) il decreto prevede che:

  • il compenso per la fase introduttiva del giudizio è aumentato del 50% quando sono proposti motivi aggiunti;
  • quando è proposto ricorso incidentale il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20%;
  • i compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle parametriche del TAR e Consiglio di Stato sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell’istanza cautelare;
  • nel caso di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla tabella parametrica relativa al Consiglio di Stato per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso previsto per la fase decisionale;
  • in materia di pubblici contratti, l’espressa previsione che l’utile effettivo o il profitto atteso in relazione all’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato, si intendono, al fine di individuare il valore della controversia per l’applicazione dei parametri non inferiori al 10% del valore dell’importo dell’appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.

9) giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, compenso per memoria ex art. 378 c.p.c.: il D.M. n. 147/2022 prevede che per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, quando le parti depositano (entro e non oltre 5 giorni prima dell’udienza), una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50%.

10) procedure concorsuali e nuove tabelle parametriche: il D.M. n. 147/2022 colma la lacuna dei parametri vigenti per la difesa e l’assistenza nelle procedure concorsuali con l’introduzione di apposita tabella. Il D.M. n. 147/2022 prevede:

  • l’introduzione di una apposita tabella che si aggiunge alla tabella relativa ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, per l’assistenza nell’accertamento del passivo fallimentare e nella liquidazione giudiziale, con 4 fasi (fasi di studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione e fase decisionale); • nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti nella nuova tabella parametrica possono essere ridotti fino al 50%;
  • per il reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentari), è prevista l’applicazione della tabella relativa ai giudizi civili innanzi alla Corte di appello.

11) avvocato curatore del minore e criteri di liquidazione del compenso: il compenso è liquidato tenendo conto delle tabelle parametriche relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.

12) processo penale e nuovi parametri: nel processo penale il D.M. applica la modifica dei parametri con riferimento:

  • alle indagini difensive: per le indagini difensive i compensi previsti dalla tabella parametrica sono aumentati del 20% allorquando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti;
  • al giudizio per direttissima;
  • per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni: i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla tabella 15 con riferimento all’autorità giudiziaria che sarebbe competente qualora al momento del fatto l’imputato fosse stato maggiorenne;
  • per i procedimenti innanzi il Magistrato di sorveglianza viene prevista apposita tabella parametrica (distinta da quella prevista per il Tribunale di Sorveglianza) con tre fasi (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale);
  • in caso di subentro nell’attività difensiva: il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successiva alla fase introduttiva.

13) responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.: il D.M. n. 147/2022 al fine di contribuire a deflazionare i carichi giudiziari scongiurando la proposizione di cause introdotte con mala fede o colpa grave, la nuova disciplina prevede che, in caso di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., il compenso dovuto all’avvocato soccombente è ridotto del 75 % rispetto a quello spettante.

14) inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda: nei seguenti casi il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 %. Nonostante le rilevanti novità introdotte sul sistema parametrico dal D.M. n. 147/2022, permangono ancora carenze:

  • nei procedimenti in materia di famiglia, nonostante il notevole contenzioso in materia e le “novità” introdotte dalla L. 26 novembre 2021 n. 206; • la mancata previsione di specifici compensi professionali per l’assistenza di colleghi o altri professionisti avanti i Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD), ed i procedimenti disciplinari in genere;
  • la mancata previsione di apposita tabella, e/o di criteri anche per il valore cui fare riferimento, per le “indennità” ai tutori ed amministratori di sostegno, al fine di garantire provvedimenti liquidatori omogenei per gli avvocati che svolgono tali funzioni.
Avvocato Celestine Frami

Celestine Frami