Niente assegno divorzile all’ex coniuge che non vuole trovare lavoro

Non si ferma il trambusto creato dalle due sentenze di Cassazione (la 11054/2017 e la 18287/2018) riguardanti i motivi che possono provocare la mancata corresponsione di un assegno divorzile.

A pronunciarsi, questa volta, è stato il Tribunale di Treviso, il quale ha negato sia la richiesta di aumento sia il versamento stesso dell’assegno da parte del marito nei confronti della ex. Il motivo di tutto ciò sarebbe uno solo: a partire dal 2007, la ex moglie non ha mai lavorato.

1. Le sentenze

La sentenza in questione può sembrare senz’altro troppo dura, ma porta con sé delle motivazioni ineccepibili dal punto di vista giuridico. In primo luogo, va sottolineato che la moglie non aveva mai provato a cercare un lavoro, rendendo così nullo il proprio apporto alla costituzione e a un eventuale incremento del patrimonio di famiglia.

Come già detto sopra, ai fini della decisione hanno contribuito senza dubbio le sentenze di Cassazione n. 11054/2017 e 18287/2018. La prima, come molti ricorderanno, riguardava la cancellazione del parametro concernente il tenore di vita familiare precedente al divorzio come base per il calcolo dell’assegno divorzile.

La seconda, invece, era stata un chiarimento su quanto asserito in precedenza, ovvero che l’assegno divorzile ha una ben specifica funzione di riequilibrio – quindi non un perentorio mantenimento delle condizioni di vita precedenti – e che nel suo calcolo avviene una sorta di riconoscimento per l’apporto alla vita familiare da parte del coniuge più debole. Quest’ultima una conclusione senz’altro più nebulosa, ma che va incontro a una concezione del matrimonio come organismo alla quale salute contribuiscono entrambi i coniugi.

La concezione figlia della sentenza n. 18278/2018 ha spinto la Cassazione, con sentenza n. 2480/2019, a riconoscere il fatto che per il coniuge che richiede l’assegno divorzile va riconosciuta sì l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarseli, ma sempre tenendo conto della divisione dei ruoli all’interno dell’unione matrimoniale, della durata dell’unione e, per ultimo ma non meno importante, dell’età del richiedente.

Un parametro che va valutato caso per caso, questa volta secondo il giudizio espresso dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 2819/2018, riguarda il possibile sacrificio da parte del coniuge più debole delle proprie aspettative professionali in favore al benessere della famiglia.

Centrale per quanto sostenuto dai giudici di Treviso, è quanto sostenuto dal Tribunale di Roma con sentenza n. 1452/2019 riguardo la valutazione del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare.

Esso, infatti, va preso in considerazione anche in rapporto al lavoro domestico e di cura eseguito, in relazione a quello svolto fuori dal nucleo familiare e alla durata dell’unione: «È infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale e il lavoro prestato all'estero del nucleo familiare».

Penalità nei confronti del coniuge debole, in molti casi donna, o segnale di vera uguaglianza di trattamento? A voi la risposta.

Redazione, Giuridica.net

Fonti

iltuoforo.net
giuridica.net
Il Sole 24 Ore