Mansioni superiori nel pubblico impiego: riconosciuto/ il diritto ad uno stipendio adeguato al lavoro effettivamente svolto

Mansioni superiori nel pubblico impiego

1. COSA SONO LE MANSIONI?

Le mansioni sono l’insieme dei compiti che il dipendente pubblico è tenuto ad adempiere in esecuzione del contratto di categoria.

2. DISCIPLINA NORMATIVA DELLE MANSIONI

Il pubblico impiego risulta essere disciplinato dal D. Lgs. N. 165/2001, meglio noto come Testo Unico sul Pubblico Impiego. La normativa in questione prevede che il lavoratore sia adibito:

  • Alle mansioni per cui è stato assunto
  • Alle mansioni equivalenti nell’ambito della classificazione professionale sancita dai contratti collettivi
  • Alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore che abbia acquisito a seguito di sviluppo professionale o di procedure selettive.

Solo nel caso in cui vi siano “obiettive esigenze di servizio”, il dipendente può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • Nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12 mesi, purchè siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
  • In caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell’assenza, esclusa l’assenza per ferie.

Nel pubblico impiego non vige la regola dell’acquisizione automatica in capo al dipendente della diversa qualifica a seguito dello svolgimento di mansioni superiori. Tuttavia, la Corte di Cassazione con una recente sentenza, ha stabilito un nuovo principio di diritto disciplinante la retribuzione di soggetti, che seppur contrattualizzati in un determinato modo, svolgono effettivamente mansioni diverse e superiori.

3. IL CASO

Il giudizio riguarda la posizione lavorativa di una dipendente INPS, formalmente inquadrata nella categoria B, ma che effettivamente aveva svolto tutte le mansioni proprie della superiore categoria C3. Nonostante questa circostanza, la lavoratrice continuava a percepire la retribuzione spettante alla categoria B, come previsto dal relativo contratto collettivo nazionale.

Il caso giunge davanti alla Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 1496/2022, ha sancito il seguente principio di diritto: secondo l’art. 52, c. 5, del D.Lgs n. 165/2001, l’effettivo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore rispetto a quella contrattualizzata comporta il diritto alla retribuzione prevista per quella determinata mansione superiore.

La Suprema Corte specifica inoltre che tale diritto deve essere riconosciuto anche alla luce dell’art. 36 della Costituzione, secondo cui al lavoratore deve essere garantita una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, non rilevando in alcun modo le eventuali previsioni dei contratti collettivi a riguardo.

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Avvocato Elisa Nardocci

Elisa Nardocci

Sono Nardocci Elisa. Mi occupo prevalentemente di diritto civile, in particolar modo di diritto di famiglia (separazioni e divorzi), del lavoro e previdenza. Mi ritengo proattiva, sempre al fianco del cliente ed alla ricerca della solu ...