Libertà sessuale e prostituzione: la legge Merlin
Senza considerare i casi di “prostituzione forzata”, anche quando si è in presenza della scelta consapevole di “vendere sesso”, i fattori che determinano tale professione – siano essi di tipo familiare, economico, affettivo o sociale – vanno a limitare pesantemente la libertà di autodeterminazione dell’individuo.
Senza considerare i casi di “prostituzione forzata”, anche quando si è in presenza della scelta consapevole di “vendere sesso”, i fattori che determinano tale professione – siano essi di tipo familiare, economico, affettivo o sociale – vanno a limitare pesantemente la libertà di autodeterminazione dell’individuo. Tutto ciò rende molto labile il confine esistente tra decisioni libere e non.
Questo primo passaggio è utile per riassumere le motivazioni presentate dalla Corte Costituzionale, la quale si è trovata ad analizzare le questioni sollevate dalla Corte di Appello di Bari a proposito delle disposizioni contenute nella legge Merlin che puniscono reclutamento e favoreggiamento della prostituzione (articoli 3, comma I, numeri 4, prima parte e 8 della legge 20 febbraio 1958 n. 75). Le disposizioni appena motivate, spiegano i giudici con sentenza n. 141/2019, servono a «tutelare i diritti fondamentali delle persone vulnerabili e la dignità umana» anche nel caso in cui «la scelta di prostituirsi appare inizialmente libera». Esistono dei pericoli innegabili, sempre secondo i giudici, «all’ingresso in un circuito dal quale sarà difficile uscire volontariamente», senza contare i «rischi per l’integrità fisica e la salute cui ci si espone nel momento in cui ci si trova a contatto con il cliente».
La Corte d’Appello di Bari aveva provato a evidenziare come le condizioni sociali odierne fossero molto diverse rispetto a quelle per le quali la legge Merlin era stata introdotta. Oltre alla prostituzione “coattiva” e quella per “bisogno”, infatti, oggi esisterebbe anche quella per “libera scelta” (quella delle escort, per fare un esempio). Una libera scelta che troverebbe riscontro nella libera autodeterminazione sessuale garantita dall’art. 2 della Costituzione, ma che verrebbe lesa nel momento in cui un soggetto terzo, punibile, si interponga per procacciare clienti (reclutamento) o semplicemente agevolando l’attività della prostituta (favoreggiamento).
Secondo i giudici costituzionali, la garanzia dei diritti fondamentali dell’uomo sancita dall’art. 2 è in stretto contatto con l’art. 3, II comma, il quale «impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali al “pieno sviluppo della persona umana”». Anche la libertà sessuale, quindi, viene riconosciuta come libertà da tutelare dalla Repubblica stessa.
La prostituzione, però, è un’attività economica, ovvero la “prestazione di servizio” per conseguire un profitto. In questi termini, quindi, non è uno strumento di sviluppo della persona umana. E ne consegue che «qualsiasi attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, se collegata a una libertà costituzionalmente garantita, diventerebbe un diritto inviolabile, nella misura in cui richiede l’esercizio di libertà costituzionalmente garantite».
Non secondariamente, la legge Merlin non viola alcuna libertà di iniziativa economica prevedendo la punibilità del soggetto terzo che sfrutta a suo beneficio il rapporto prostituta-cliente, anzi è una forma di tutela in più per quello che risulta essere il soggetto debole (per il quale esiste la non punibilità).
Si esclude anche il fatto che «la norma incriminatrice del favoreggiamento della prostituzione sia in contrasto con i principi di determinatezza e tassatività perché l’eventuale esistenza di contrasti sulla rilevanza penale dio determinate marginali ipotesi di favoreggiamento rientra nella fisiologia dell’interpretazione giurisprudenziale».
Redazione – giuridica.net