La sentenza della Cassazione su “mafia capitale”
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma è stato proposto ricorso dalle parti coinvolte nel processo, fatta eccezione degli imputati che hanno optato per il patteggiamento e degli assolti. I motivi di impugnazione sono stati molteplici.
Con la sentenza della Corte di Cassazione, del 12 giugno 2020, n. 18125, ampiamente discussa dalla dottrina, gli Ermellini hanno annullato l’aggravante mafiosa a carico degli imputati, sulla base del presupposto che vi fosse, nella pratica, la sussistenza di due associazioni definite “semplici”.
I fatti e le sentenze di primo e secondo grado
Con due distinti decreti di giudizio immediato sono stati contestati a n. 46 imputati, il reato di associazione mafiosa, nonché una serie reati di estorsione ed una moltitudine di delitti contro la pubblica amministrazione.
Il giudice di primo grado non ha riconosciuto l’unicità dell’associazione ipotizzata dall’accusa, ma ha affermato l’esistenza di due associazioni: una dedita ai reati di usura ed estorsione, l’altra ai reati contro la pubblica amministrazione, tra cui corruzioni e turbative d’asta.
Pertanto, quasi tutti gli imputati sono stati condannati per tutte le ipotesi di reato proposte dalla Procura, tranne che per il reato di associazione mafiosa.
Soltanto cinque di loro sono stati assolti. La sentenza di primo grado è stata appellata da tutte le parti coinvolte nel processo e, all’esito del giudizio di appello, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, è stato riconosciuto l’utilizzo del metodo mafioso e, quindi, quanto previsto dall’art. 416 bis c.p.. In secondo grado gli imputati condannati risultano essere 32 oltre. Due persone hanno, invece, richiesto ed ottenuto il patteggiamento della pena.
La sentenza della Corte di Cassazione
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma è stato proposto ricorso dalle parti coinvolte nel processo, fatta eccezione degli imputati che hanno optato per il patteggiamento e degli assolti. I motivi di impugnazione sono stati molteplici.
In particolare, la procura continuava a chiedere la conferma del metodo mafioso, e condanne più severe, mentre gli imputati chiedevano, tra le altre cose, di accertare la non esistenza del metodo mafioso.
La Corte di Cassazione, avvicinandosi alla visione del Tribunale di Roma, non ha riconosciuto l’esistenza di un’unica associazione di carattere mafioso, bensì, l’esistenza di due associazioni a delinquere definite “semplici”. Il compito della ridefinizione delle pene è stato rimandato alla Corte di Appello, anche se per 8 di loro sono maturate sentenze di condanna definitive.
Essendo la questione “mafia capitale” divenuta argomento di grande interesse nazionale, la Corte di Cassazione ha voluto diramare un apposito comunicato stampa per chiarire sinteticamente il motivo delle posizioni assunte in sentenze.
Le Massime
“In tema di criminalità di tipo mafioso, le “nuove” associazioni possono rientrare nella previsione dell’art.416-bis cod. pen. qualora presentino le caratteristiche tipiche delle “mafie storiche”, sia pur dando luogo ad una riproduzione del fenomeno associativo in termini di minore intensità ed estensione, con riguardo alla complessità della organizzazione, all’ambito territoriale ed alle attività interessate, salva restando la necessaria dimostrazione che la “nuova associazione” abbia manifestato in concreto la propria capacità di intimidazione, determinando un assoggettamento omertoso.”
“L’associazione di tipo mafioso ha natura di reato di pericolo in quanto già la mera esistenza del sodalizio pone di per sé a rischio i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice, con particolare riguardo all’ordine pubblico, all’ordine economico ed alla libera partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma ciò non consente di ritenere sufficiente ad integrare il reato la mera capacità potenziale del gruppo criminale di esercitare la forza intimidatoria, occorrendo invece che il sodalizio faccia effettivo, concreto, attuale e percepibile uso – ancorché non necessariamente con metodi violenti o minacciosi – della suddetta forza.
(In motivazione, la Corte ha precisato che la capacità intimidatoria deve appartenere all’associazione in quanto tale, non potendosi desumere la stessa dalla sola fama criminale del singolo associato).”
“La condotta di sollecitazione di cui al reato di istigazione alla corruzione, si distingue sia da quella di costrizione, cui fa riferimento il novellato l’art. 317 cod. pen., che da quella di induzione, caratterizzante la nuova ipotesi delittuosa di cui all’art. 319-quater cod. pen., in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente al privato senza esercitare pressioni, risolvendosi nella prospettazione di un mero scambio di “favori”, connotato dall’assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta.”