La leva obbligatoria in Italia
La legge che portò alla sospensione della leva obbligatoria.
1. Il servizio militare di leva in Italia
Il servizio militare obbligatorio ha interessato generazioni di giovani italiani, quest’ultimi compiuto il diciottesimo anno erano chiamati ad indossare l’uniforme. Il servizio di leva nel nostro Paese, al contrario di ciò che si pensa, non è stato abolito bensì solamente sospeso; dal 1° Gennaio 2005, infatti, le Forze Armate iniziarono ad adottare un nuovo “modello” di esercito formato da professionisti e con reclutamento volontario (a tutt’oggi per poter entrare a far parte delle Forze Armate italiane, la selezione, avviene tramite concorso pubblico).
Per comprendere il cambiamento avvenuto nel corso degli anni, anzitutto, occorre porre l’attenzione sul comma 1 della legge 226/2004 – la c.d. Legge Martino che prende il nome dal Ministro della Difesa proponente, Antonio Martino - : “le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° Gennaio 2005. Fino al 31 Dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti”.
Si specifica, inoltre, che non vi fu alcun obbligo di adempiere al servizio militare, per i giovani che ottennero il rinvio per motivi di studio. È evidente come la legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 il 31 Agosto 2004 contribuì alla programmata riduzione del personale complessivo dell’esercito. Occorre fare un passo indietro e analizzare storicamente il percorso che ci ha portati all’esercito introdotto dalla Legge Martino.
Il servizio militare di leva in Italia o “coscrizione obbligatoria di una classe”, venne istituito nello Stato unitario italiano con la nascita del Regno d’Italia, successivamente confermato con la nascita della Repubblica e operativo dal 1861 al 2004, per un totale di 144 anni.
L’obbligatorietà del servizio, prevista dall’art. 52 Cost., è inattiva, come detto pocanzi, dal 1° Gennaio 2005; ma prima della legge che accompagna quest’ultima data, il personale militare di leva percepiva un’indennità, la quale venne modificata più volte nel corso degli anni, l’importo subiva variazioni anche e soprattutto a seconda del corpo di inquadramento e delle funzioni svolte dai militari. In aggiunta è necessario specificare che il servizio prestato era valido ai fini pensionistici ed è rimasto tale anche dopo l’emanazione della Legge Martino.
2. Liste di leva: cosa sono e a cosa servono
Avendo chiarito la questione legata alla sospensione della leva obbligatoria, possiamo passare ad analizzare le c.d. “liste di leva”, di cui si è sentito parlare più volte negli ultimi anni poiché non se ne conosce il reale funzionamento.
Anzitutto è il caso di dire che si tratta di un atto dovuto previsto dal decreto legislativo n.66 del 15 Marzo 2010 recante il Codice dell’Ordinamento militare, più precisamente occorre citare l’art. 1931, il quale stabilisce le modalità di formazione, gestione e consultazione delle liste di leva e viene così demandato ai comuni il compito della loro formazione.
Nonostante la sospensione della leva, il 1° Gennaio di ogni anno il Sindaco di ogni comune, in veste di ufficiale di Governo, con un apposito manifesto, rende noto ai giovani di sesso maschile (che compieranno 17 anni) il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati.
Inoltre, entro il 10 aprile di ogni anno l’Ufficio Leva provvede alla redazione della lista che contiene i nominativi dei giovani che
concorrono alla leva secondo la propria classe di nascita. Oltre a ciò, si precisa, che l’iscrizione avviene anagraficamente e in modo automatico ma come detto pocanzi, è obbligo dei giovani (e dei loro genitori o tutori) di controllare la presenza del proprio nome sulle liste, poiché, in caso contrario, si incorrerebbe nel reato di “renitenza di leva”.
La Corte di Cassazione – sez. 1° penale – con la sentenza n.517/2016, confermò una condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato suddetto. In tale occasione i giudici chiarirono la questione della sospensione di leva, analizzata nel primo paragrafo del presente articolo.
Alla luce delle considerazioni fatte, si specifica che i giovani inseriti all’interno delle liste, non saranno chiamati a prestare il servizio militare.
Fonti Normative
Legge 226/2004 – Legge Martino –
Articolo 52 Costituzione
Decreto Legislativo n.66, 15/03/2010
Dott.ssa Ilaria Mancini
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