La differenza tra avvocato e procuratore
La loro attività si differenzia sotto il profilo delle diverse specializzazioni e funzioni svolte. Difatti, l’avvocato è definito come un libero professionista che svolge la propria attività in libertà, autonomia e indipendenza.
1. Introduzione
Una distinzione precisa e netta tra gli avvocati e procuratori non vi è sempre stata. La separazione tra le due professioni venne proclamata con la prima Legge forense del Regno d’Italia (legge 8 giugno 1874, n. 1938) permettendo però, in determinati casi, l’esercizio cumulativo delle due professioni.
Nonostante ciò, la funzione del procuratore e quella dell'avvocato venivano spesso promiscuamente svolte, e tale tendenza pratica a far coincidere nella stessa persona l'esercizio delle due professioni non è sfuggita al legislatore, che, in occasione del Regio Decreto - Legge 27 novembre 1933 n. 1578, ha tenuto presenti i punti di contatto fra le due attività, che ha considerato come estrinsecazione di una professione sostanzialmente unica, nella quale l'abilitazione alle funzioni di avvocato costituisce "il normale ampliamento del campo dell'attività forense per coloro che, attraverso un congruo periodo di esercizio delle funzioni di procuratore, abbiano acquistato una più austera capacità ed esperienza".
La suddetta legge ha regolato e disciplinato l'esercizio delle due professioni prescrivendo che presso ogni tribunale siano formati albi distinti dei procuratori e degli avvocati. L'esercizio cumulativo della professione di avvocato e della professione di procuratore non era vietato, ma era necessaria l'iscrizione in entrambi gli albi; tuttavia in materia civile, gli avvocati iscritti in un albo potevano esercitare la professione davanti a tutte le corti di appello, i tribunali e le preture del regno, mentre i procuratori potevano esercitarla soltanto davanti alle Corti d'appello, alle sezioni distaccate delle stesse corti, e ai tribunali e alle preture del distretto in cui è compreso il tribunale al quale erano assegnati.
Con la Legge 24 febbraio 1997, n.127 è stato soppresso l’albo dei procuratori legali e di conseguenza, oggi, all’atto di superamento dell’esame di abilitazione, si acquisisce direttamente il titolo di avvocato dopo aver prestato giuramento di rito ed essere iscritti all’albo degli avvocati.
E’ possibile affermare che, nell’attuale sistema legislativo vige il principio della separazione delle professioni di avvocato e procuratore ed esso risponde alla distinzione delle funzioni di difesa da quelle di rappresentanza.
Tale separazione trova fondamento nell’art. 82 del codice di procedura civile, il quale al comma 2 sancisce che le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza del procuratore, mentre all’avvocato è riservata la difesa.
Il terzo comma precisa che “salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente e munito di procura alle liti; e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo”. Ne discende che, mentre all’avvocato è affidata la funzione di difesa, con il termine “procuratore” si indica solamente le funzioni procuratorie di rappresentanza della parte in udienza.
2. Che differenza c’è tra avvocato e procuratore?
L’opera dell’avvocato e del procuratore si inquadra, sotto il profilo del diritto sostanziale, nelle professioni intellettuali di cui all’art. 2229 c.c. ed implica il libero esercizio dell’attività professionale, in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente nell’interesse dei clienti.
La loro attività si differenzia sotto il profilo delle diverse specializzazioni e funzioni svolte. Difatti, l’avvocato è definito come un libero professionista che svolge la propria attività in libertà, autonomia e indipendenza.
Per l’esercizio della professione di avvocato è necessaria l’iscrizione in appositi albi ed elenchi. Pertanto, l’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, hanno superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.
Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
Anche il procuratore è un professionista del diritto. Tuttavia, si differenzia dalla figura dell’avvocato, in quanto è specializzato in diritto processuale. Il procuratore è responsabile della rappresentanza, della comunicazione e della gestione nel processo. I procuratori sono incaricati di fungere da collegamento tra i singoli e i tribunali. Attraverso i procuratori, si stabilisce una comunicazione tra il sistema giudiziario e le persone che si rivolgono al sistema.
Tecnicamente, nel diritto processuale civile, il procuratore è colui che, munito di procura ad litem, esercita il ministero di difensore in giudizio. Prima dell’intervento della già citata legge. n. 27/1997 poteva ricoprire il ruolo di difensore solo chi risultava iscritto nell’albo dei procuratori legali e limitatamente agli uffici giudiziari del distretto collegato all’ordine circondariale di iscrizione.
Alla distinzione tra ministero del difensore e assistenza dell’avvocato corrispondevano pertanto differenti qualifiche professionali, anche se cumulabili in capo allo stesso soggetto. A seguito della l. n. 27/1997 l’unica figura rimasta è dunque quella dell’avvocato; tuttavia, se munito di procura, egli può esercitare nel giudizio il peculiare ruolo di difensore ovvero di procuratore.
In conclusione, si può affermare che è compito del procuratore redigere e garantire la consegna di tutti i documenti necessari per una comunicazione efficace tra i tribunali e i singoli, nonché tenere traccia delle scadenze dei processi che rappresenta.
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Fonti normative
- Legge 8 giugno 1874, n. 1938
- Regio Decreto - Legge 27 novembre 1933, n. 1578. Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore
- Legge 24 febbraio 1997, n.127