Iscrizione all'albo avvocati senza partita IVA
L’iscrizione all’albo degli avvocati comporta obbligatoriamente l’apertura della partita Iva?
- Quando l'avvocato deve aprire la partita IVA?
- Il lavoratore autonomo occasionale
- Un avvocato può lavorare senza la partita iva?
- Tutti i nuovi requisiti per iscriversi all'albo
- Gli avvocati praticanti hanno bisogno di p.iva per iscriversi all'albo?
Quando l'avvocato deve aprire la partita IVA?
L’iscrizione all’albo e in automatico alla Cassa forense, comportano la necessità per l’avvocato, che ha intenzione di esercitare la professione, di aprire la partita IVA. In quanto la stessa iscrizione all’albo presuppone l’obbligo di adempiere ai requisiti necessari ed indispensabile per mantenere, diciamo così, lo status di avvocato, previsti dal D. M. 47/2016, ossia l’esercizio dell’attività in modo prevalente e continuativo (per maggiori dettagli clicca anche su questi link: “Il Codice Ateco corretto per Avvocati 69.10.10” e “Cosa comporta la cancellazione dall’albo avvocati” )
Il lavoratore autonomo occasionale
Prima di rispondere alla domanda se l’avvocato può esercitare la professione in assenza di apertura della partita IVA occorre considerare la figura del lavoratore autonomo occasionale. Ciò in quanto, anche l’avvocato per diversi aspetti va considerato come un lavoratore autonomo sia pure con una connotazione giuridica particolare, poiché, generalmente, esercita in autonomia il proprio lavoro, cioè in assenza di un rapporto di dipendenza ( c.d. vincolo di subordinazione) come avviene tra datore di lavoro e lavoratore.
Orbene, in linea di massima, è consentito ad un lavoratore autonomo di poter lavorare senza aprire la partita IVA, purché l’attività svolta avvenga in modo occasionale. Si definisce, pertanto, lavoratore autonomo occasionale colui che compie, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio attraverso il prevalente proprio lavoro di tipo intellettuale, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del mandatario ed in via del tutto occasionale, ossia in assenza di continuità.
Pertanto, l’elemento essenziale che consente di evitare l’apertura della p. IVA è dato dal carattere occasionale della prestazione. Può dunque valere tale regola per gli avvocati? Vediamo di seguito
Un avvocato può lavorare senza la partita iva? L’avvocato dipendente, cenni.
Chiarita la possibilità per il lavoratore autonomo di svolgere senza p. IVA la propria attività purché in modo occasionale, la risposta alla domanda se anche un avvocato possa esercitare la professione senza la p. IVA è: NO! L’avvocato è soggetto alla iscrizione all’albo degli avvocati e ciò solo richiede l’apertura della p. IVA, in ottemperanza a quanto richiede la legge circa il requisito dell’esercizio dell’attività in modo continuativo e prevalente. È, dunque, di palmare evidenza che la professione di avvocato è inconciliabile con la figura del lavoratore autonomo occasionale, proprio perché essa deve rivestire, si ripete, il carattere continuativo e prevalente.
Quindi, un avvocato iscritto all’albo dovrà procedere all’apertura della partita IVA, nel caso in cui svolga prestazioni di “libera professione” in via abituale (quindi, svincolata dal rapporto di lavoro dipendente/parasubordinato). Ad abundantiam anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, intervenuto sull’argomento in parola, con una nota del 25 febbraio 2015 prot. n. 4594, ha chiarito che, per professionisti iscritti in appositi albi (ingegneri, avvocati, notai, architetti, medici, commercialisti, etc.), è sempre obbligatoria l’apertura della partita IVA, per ogni tipo di prestazione professionale, finanche fosse occasionale, quando l’attività svolta rientra tra quelle per cui è necessaria l’iscrizione ad un albo. Va menzionata, in questa sede, l’acceso dibattito nel mondo forense circa la necessità ed opportunità di configurare la figura giuridica dell’avvocato dipendente, e più precisamente per quei professionisti che lavorano in veste di “collaboratori” presso Studi Legali.
Quest’ultimi, difatti, spesso richiedono ai propri collaboratori il rispetto di elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, in primis il rispetto di turni di lavoro in sede. In linea generale il lavoro subordinato è incompatibile con l’iscrizione all’albo avvocati, data la natura libera della professione. Ciò, in assoluto, non esclude del tutto la possibilità di configurare un rapporto di tipo subordinato, visto che lo stesso ordinamento prevede la figura dell’avvocato dipendente di enti pubblici.
Tutti i nuovi requisiti per iscriversi all'albo
Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:
- essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea;
- avere superato l'esame di abilitazione;
- avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 L.247/2012;
- non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
- essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
Gli avvocati praticanti hanno bisogno di p.iva per iscriversi all'albo?
Il praticante avvocato non è iscritto all’albo avvocati, fintantoché non supere l’esame di abilitazione, e comunque non prima del decorso dei 18 mesi di pratica previsto dalla legge. Deve, tuttavia, essere iscritto al Registro speciale dei praticanti. Decorsi 6 mesi dall’iscrizione nel Registro dei Praticanti, il Praticante può conseguire una sorta di mini-abilitazione, che di recente è stata oggetto di modifiche limitativa, in quanto ora si consente unicamente di esercitare l’attività professionale in sostituzione dell’Avvocato presso il quale svolge la pratica.
L’abilitazione può durare al massimo 5 anni. Il Praticante può essere solo un mero sostituto di udienza del proprio dominus o degli altri Avvocati appartenenti allo studio dove svolge la pratica. Il Praticante non può pertanto avere cause proprie o essere inserito nel mandato difensivo. L’iscrizione alla Cassa Forense è facoltativa per tutti gli iscritti al registro dei Praticanti Avvocati, sia abilitati al patrocinio che non abilitati. Il Praticante Avvocato, inoltre, in quanto esercente una libera professione, se non iscritto alla Cassa Forense è tenuto a contribuire alla Gestione Separata INPS qualora nel corso dell’anno consegua compensi superiori a € 5.000,00
L’esercizio in forma abituale e continuativa, ancorché non esclusiva, dell’attività professionale, costituisce operazione imponibile ai sensi dell’IVA e comporta l’apertura della c.d. Partita IVA. Il contribuente, iscritto all’albo, che decide di aprire la partita IVA può operare prevalentemente nei confronti del suo dominus presso cui svolge la pratica. Inoltre il praticante, può aderire al regime forfettario.
FONTI NORMATIVE
Legge professionale n. 247/2012
D.M 47/2016
Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...