Investire in AvvocatoFlash: i vantaggi fiscali
AvvocatoFlash come start up innovativa gode di agevolazioni fiscali per i propri investitori. In questo articolo spiegheremo le agevolazioni che vengono applicate a tutte le start up innovative e quindi anche ad AvvocatoFlash per la sua campagna di crowdfunding che verrà lanciata nei prossimi giorni.
Gli investimenti nel capitale sociale di imprese sono regolati dalla disciplina di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) che regolamenta i redditi di capitale.
Gli investimenti nel capitale sociale di imprese startup e PMI iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese riservata, rispettivamente, alle startup e PMI innovative godono invece delle agevolazioni fiscali sulle imposte sui redditi (ad esclusione dell’IRAP) previste dall’art. 29 D.L. Legge n.179/2012, per come convertito e modificato della Legge n. 221/2012 (così detto Decreto Crescita).
I Beneficiari
Volume ed aliquote delle agevolazioni
La Disciplina Europea
Conseguenze della decadenza
Beneficiari delle agevolazioni per gli investimenti in Startup innovative
Agevolazioni applicabili ad AvvocatoFlash e alle Startup innovative
1. I Beneficiari
Le menzionate agevolazioni fiscali possono essere applicate:
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ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al Titolo I, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986);
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ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di cui al Titolo II dell TUIR, se effettuano un investimento in capitale di startup o PMI innovative in un periodo di imposta agevolato.
Sono esclusi dall'agevolazione:
gli investitori se a loro volta qualificabili come startup o PMI innovative
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i soggetti che investono prevalentemente in startup o PMI innovative;
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gli incubatori certificati;
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gli investimenti diretti, o indiretti per il tramite delle altre società di capitali se queste investono prevalentemente in start-up innovative;
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i soggetti che, alla data in cui viene effettuato l'investimento, possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto dell'investimento che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up (o PMI) innovativa superiori al 30%.
2. Volume ed aliquote delle agevolazioni
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Le persone fisiche hanno il diritto a detrarre nella loro dichiarazione dei redditi annuale un importo pari al 30% (40% per gli investimenti realizzati nel 2019) dell’investimento effettuato nel capitale di una o più startup o PMI innovative entro un limite massimo di 1.000.000 € annui, con l’obbligo a mantenere l'investimento per almeno 3 anni.
La quota di agevolazione non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
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Le società che investono nel capitale di startup o PMI innovative hanno diritto a dedurre dal reddito imponibile complessivo un importo pari al 30% (40% per gli investimenti realizzati nel 2019) dell’investimento effettuato nel capitale di una o più startup o PMI innovative, entro un limite massimo di 1.800.000 € annui, con l’obbligo a mantenere l'investimento per almeno 3 anni.
3. La Disciplina Europea
Agevolazioni per l’investimento in startup innovative
La Commissione UE ha autorizzato (SA 47184) le agevolazioni per l’investimento in startup innovative, previste dalla Legge di Bilancio 2017, rendendole effettive per il periodo 2017-2025, salva l'adozione dalle autorità italiane entro il 2020 delle necessarie misure per rendere il relativo regime conforme alle norme applicabili dopo tale anno.
Cause di decadenza
Il diritto all'agevolazione relativo all’investimento in startup o PMI innovative decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica una delle seguenti cause:
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la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni;
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la perdita, da parte della startup o PMI innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di startup o PMI innovativa
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la riduzione di capitale sociale e/o la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle startup o PMI innovative o delle società che investono prevalentemente in startup o PMI innovative e le cui quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
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il recesso o l'esclusione degli investitori.
In riferimento all’investimento in startup innovative non costituiscono causa di decadenza la perdita da parte della startup stessa dei requisiti indicati dall'art. 25 c. 2 del DL n. 179/2012 dovuta:
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alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione;
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alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
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al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000 di euro;
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ai trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché ai trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai Capi III e IV del Titolo III del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986).
4. Conseguenze della decadenza
In ipotesi di decadenza dei menzionati benefici, questi vengono meno in relazione al periodo d’imposta in cui si verifica una delle cause suindicate, e comporta l’obbligo di restituire il risparmio d'imposta di cui si è complessivamente goduto per effetto della detrazione o della deduzione precedentemente operata (oltre gli interessi legali).
Questo anche nell’ipotesi di cessione parziale dell’investimento prima che sia decorso il termine triennale di detenzione obbligatoria dell’investimento.
5. Beneficiari delle agevolazioni per gli investimenti in Startup innovative
Degli incentivi per gli investimenti in startup e PMI innovative si può godere sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti operati attraverso il OICR e altre società che investono prevalentemente in startup o PMI innovative.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 30 gennaio 2014 - Modalità di attuazione dell'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in startup innovative.
Questo ha di fatto dato attuazione alle disposizioni in tema incentivi all'investimento in startup innovative effettuati dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche contenute nell'art. 29 della Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Leggi il testo coordinato del Decreto legge n. 179/2012 - “Decreto crescita bis”
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 11 giugno 2014 avente come oggetto ‘Articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati' chiarisce tutti gli aspetti attuativi dei benefici fiscali accordati alle startup innovative (e agli incubatori certificati).
Consulta o scarica il pdf della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 11 giugno 2014.
6. Agevolazioni applicabili ad AvvocatoFlash e alle Startup innovative
Alle startup e PMI innovative, oltre alla possibilità di raccogliere capitale di rischio attraverso portali on line (equity crowdfunding) sono consentite le seguenti ulteriori agevolazioni:
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Agevolazioni fiscali per amministratori, dipendenti o collaboratori remunerati attraverso strumenti finanziari (ad es. stock option): le somme corrisposte sotto forma di strumenti finanziari o diritti di opzione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei destinatari;
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Esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria dovuti per l'iscrizione al registro delle imprese e dal diritto annuale alle camere di commercio;
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Credito d'imposta del 35% sulle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato fino a un massimo di 200mila euro annui per ogni impresa;
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Facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di cosiddetto “rinvio a nuovo” delle perdite e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, facoltà di differire la decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo;
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Facoltà di utilizzare, per le startup innovative costituite in forma di s.r.l., istituti ammessi solo nelle s.p.a., in particolare, la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci o l'emissione di strumenti finanziari partecipativi;
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Deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity);
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Facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci;
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Sostegno all'internazionalizzazione, attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia;
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Maggiori possibilità nella gestione della crisi nell'impresa della startup innovativa;
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Possibilità di assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi prorogabili di altri 12 mesi (arrivando quindi complessivamente a 48 mesi);
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Accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo Centrale di Garanzia, il fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.
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