Indennizzo diretto. La procedura di risarcimento
L’indennizzo diretto non si applica, pertanto, ai sinistri avvenuti senza urto tra veicoli, a quelli che hanno coinvolti anche veicoli diversi rispetto a quello di proprietà dell’istante, a quelli avvenuti con un veicolo non assicurato in Italia ovvero, infine, a quelli che coinvolgono un ciclomotore privo della targa prevista dal DPR n. 153/06.
- Che cos’è l’indennizzo diretto
- Quando si applica l’indennizzo diretto
- Quando non si applica l’indennizzo diretto
- La richiesta di indennizzo
- La procedura di risarcimento
1. Che cos’è l’indennizzo diretto
L’indennizzo diretto è una nuova procedura per la liquidazione dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale tra due veicoli introdotta dal d.l. 223/06, meglio noto come “decreto Bersani, e contenuta nell’art. 149 del c.d. “Codice delle Assicurazioni”.
Si tratta di una procedura finalizzata a velocizzare l’iter liquidativo e che mira ad avvantaggiare il danneggiato dal sinistro. In base alla stessa, infatti, quando non si è responsabili di un incidente o si è responsabili solo in parte, in presenza di determinate condizioni, la liquidazione del danno subito può essere richiesta direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile del sinistro.
Si tratta, in definitiva, di una anticipazione della liquidazione del sinistro che la compagnia assicuratrice la responsabilità civile del proprietario del veicolo danneggiato compie per conto dell'impresa di assicurazione di controparte, salvo poi ottenere da quest’ultima un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD), alla quale entrambe le compagnie devono aver aderito.
2. Quando si applica l’indennizzo diretto
Le condizioni di applicabilità dell’ ”indennizzo diretto” sono contenute nel citato art.149 del Codice delle Assicurazioni Private e, precisamente, nell’art. 1, comma 1, lett. “d”, rubricato “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto”.
In primo luogo, è necessario che il sinistro sia consistito in uno scontro, anche tra più veicoli tutti immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano). In secondo luogo, tutti i veicoli devono essere regolarmente assicurati e tutte le Compagnie assicurative devono aver aderito alla citata “convenzione CARD”.
Ciò premesso, va – ulteriormente – specificato che sono risarcibili in indennizzo diretto i soli danni subiti dal veicolo assicurato, quelli arrecati a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente, le lesioni di lieve entità subite da quest’ultimo.
Ogniqualvolta non può trovare applicazione la disciplina dell’indennizzo diretto, il risarcimento deve essere richiesto alla Compagnia assicuratrice la R.C.A. del danneggiante, secondo l’ordinaria procedura previgente.
La procedura di indennizzo diretto, tuttavia, non è obbligatoria per il danneggiato. Questo, infatti, può scegliere se richiedere il risarcimento alla propria compagnia oppure all'assicurazione del danneggiante benché, comunque, la richiesta di risarcimento per l’indennizzo diretto debba essere inviata, per conoscenza, anche alla compagnia di assicurazione del responsabile, costituendo tale adempimento una condizione di proponibilità della domanda, come emerge dal combinato disposto degli artt. 145, comma 2, 149, comma 2 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private.
3. Quando non si applica l’indennizzo diretto
L’indennizzo diretto non si applica, pertanto, ai sinistri avvenuti senza urto tra veicoli, a quelli che hanno coinvolti anche veicoli diversi rispetto a quello di proprietà dell’istante, a quelli avvenuti con un veicolo non assicurato in Italia ovvero, infine, a quelli che coinvolgono un ciclomotore privo della targa prevista dal DPR n. 153/06.
In questi casi, ovviamente il danneggiato dovrà rivolgersi alla Compagnia assicuratrice la R.C.A del danneggiante, seguendo la procedura di cui all’art. 148 Cod. Assicurazioni. E’ esclusa dalla procedura dell’indennizzo diretto anche la liquidazione dei danni subiti dal terzo trasportato.
4. La richiesta di indennizzo
Indennizzo per danni a cose
La richiesta risarcitoria, nella procedura di indennizzo diretto, deve indicare i nomi degli assicurati, le targhe dei veicoli, le rispettive imprese di assicurazione, la descrizione delle circostanze e delle modalità di verificazione del sinistro, l’eventuale intervento delle autorità, il luogo e giorni (almeno cinque) in cui le cose danneggiate sono disponibili per essere ispezionate dai responsabili della compagnia del danneggiante.
La compagnia di assicurazioni che riceve una richiesta di indennizzo diretto completa di tutti i suoi elementi è tenuta a pronunciarsi entro giorni 60 dalla sua ricezione, formulando un’offerta risarcitoria oppure comunicando i motivi per i quali non intende farlo .
Indennizzo per lesioni
In caso siano presenti lesioni personali, la domanda di indennizzo, oltre agli elementi di cui sopra, deve contenere anche l’indicazione dell’età, dell’attività e del reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (I.N.A.I.L) e l’attestazione medica di l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.
In questo caso, inoltre, il termine per formulare una proposta di liquidazione da parte della compagnia di assicurazioni è aumentato a giorni 90.
5. La procedura di risarcimento
Così delineata la procedura stragiudiziale di liquidazione di un sinistro in regime di “indennizzo diretto” va detto che, qualora la propria compagnia di assicurazioni rifiuti di formulare una proposta di liquidazione nei termini di cui sopra, il danneggiato - assicurato può agire in giudizio, avvalendosi dell’assistenza di un avvocato, nei confronti della stessa, proponendo un’azione riconducile allo schema della responsabilità contrattuale che deve coinvolgere anche il presunto responsabile del sinistro e che prevede la possibilità di intervento giudiziale volontario della Compagnia del presunto responsabile, ex art. 149 Codice delle Assicurazioni.
Per quanto non espressamente previsto dal citato codice, troverà applicazione il quello di procedura civile.