Il contributo perequativo

Il contributo perequativo è una somma di denaro corrisposta dell'Agenzia delle entrate ottenibile presentando una richiesta telematica se si soddisfano i requisiti richiesti.

In che consiste il contributo perequativo?

Il contributo perequativo consiste nella sostanza in un “Aiuto di Stato”, consentito in osservanza della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1683 final, come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564 e consiste in un aiuto a fondo perduto, corrisposto dall’Agenzia delle entrate, a fronte della presentazione da parte del contribuente di apposita istanza telematica ed è commisurato al peggioramento del risultato economico relativo all’esercizio dell’anno d’importa in corso rispetto a quello precedente, al netto degli ulteriori contributi a fondo perduto già percepito (per l’emergenza Covid-19).

Chi ha diritto al perequativo?

Per quanto concerne la titolarità del diritto a ricevere il contributo perequativo è d’uopo sottolineare che può essere richiesto da tutti i soggetti titolari di partita Iva i quali svolgano alternativamente attività di impresa ovvero di lavoro autonomo o, ancora, coloro che siano in qualunque modo titolare di un reddito agrario e che presentino alcuni requisiti prescritti per legge.

E’ opportuno sottolineare che i soggetti che presentino i requisiti di qui si dirà a breve devono essere residenti in Italia o, comunque, ivi stabiliti. Ma analizziamo nel dettaglio quali sono i requisiti considerati necessari al fine di essere autorizzati a richiedere il contributo perequativo, rammentando, tra l’altro, che detto Aiuto di Stato, in quanto tale non è assoggettabile a tassazione, essendo escluso sia dall’applicazione delle imposte sui redditi sia dall’applicazione dell’Irap, e non incide nemmeno sul calcolo del rapporto utile ai fini della deducibilità delle spese nonché di eventuali ulteriori componenti negativi del reddito, ivi compresi gli interessi passivi.

Contributo perequativo: requisiti

Come premesso nel paragrafo precedente l’erogazione del contributo perequativo è disposta nei riguardi di soggetti che abbiano presentato apposita domanda telematica e che presentino taluni requisiti al momento in cui la domanda sia stata presentata.

La legge richiede che sussistano due requisiti. Il primo consiste in una quantificazione economica dei ricavi ottenuti ovvero dei compensi percepiti nell’esercizio precedente a quello in corso: essi, infatti, non devono superare il dieci milioni di euro.

Se si tratta di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali titolari di diritto agrario e attività agricole, invero, anziché all’ammontare dei ricavi deve aversi riguardo all’ammontare del volume d’affari come da dichiarazione Iva o, se si tratta di soggetto non tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, all’ammontare complessivo del fatturato e del fatturato e dei corrispettivi.

Qualora, poi, il richiedente, oltre all’attività agricola, svolga anche attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre che si prenda in considerazione la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva. Il secondo requisito, invece, è rappresentato dal peggioramento accertato tra il risultato economico d’esercizio del periodo di imposta relativo all’anno in corso rispetto a quello relativo all’anno precedente.

Tale calo deve essere valutato in un minimo del 30%. Infine, è indispensabile che la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso (2019 o 2020) venga presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo. Ove non siano accertabili i requisiti sopra elencati il contributo perequativo non spetta e non può, quindi, essere erogato.

Come si calcola il contributo perequativo?

Una volta accertato il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti come brevemente descritti nel paragrafo precedente è indispensabile procedere con il calcolo del contributo ad esso spettante.

Occorre, innanzitutto, calcolare la differenza (in positivo o in negativo a seconda del fatto che si sia assistito all’introitamento di utili ovvero se si sia assistito ad una perdita) tra il risultato economico d’esercizio degli anni precedenti (2019 o 2020) rispetto a quello successivo (2020 e 2021), cui vanno, inoltre, decurtati anche gli eventuali importi relativi ai contributi a fondo perduto giù percepiti in ragione dell’emergenza Covid-19.

Se i contributi già percepiti, peraltro, fossero di entità maggiore rispetto al peggioramento subito il contributo perequativo non spetterebbe. Orbene, alla base di calcolo ottenuta secondo i criteri sin qui riepilogati deve essere moltiplicata una percentuale diversa a seconda della fascia di ricavi e compensi dell’anno precedente.

Dette percentuali variano dal 30% per ricavi calcolati fino a 100.000,00 euro al 5% per soggetti che abbiano ricavi calcolati compresi tra i 5.000.000,00 e i 10.000.000,00 di euro. Vi sono, tuttavia, delle precisazioni da fare. Il contributo perequativo non prevede un importo minimo. Inoltre, non può essere richiesto per un importo massimo di 150.000,00 euro.

Chi può chiedere il fondo perduto perequativo?

Il fondo perduto perequativo, pertanto, può essere richiesto da tutti i soggetti rientranti nelle categorie di soggetti come sopra identificati e che rispettino i requisiti descritti dalla legge mediante apposita istanza depositata per via telematica.

Sono, invece, esclusi, in ogni caso, gli enti pubblici, i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e le società di partecipazione.

Conclusione

In conclusione, il contributo perequativo consta di un Aiuto di Stato che viene concesso ai soggetti che presentino determinati requisiti ed ha lo scopo di porre in qualche misura rimedio alle gravi conseguenze che sono derivate dal punto di vista economico in ragione dell’emergenza Covid-19.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...