La garanzia di conformità per i beni usati

Soprattutto in tempi recenti, il commercio dei beni usati ha subito una notevole diffusione. D’altronde, il periodo di grave crisi economica che la società moderna si è trovata ad affrontare negli ultimi anni ha indotto i consociati a cercare di risparmiare sugli acquisti di ogni genere ed a fare sempre maggiore ricorso all’acquisto di beni di seconda mano.

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INTRO

Uno dei problemi principali sui quali ci si è, in conseguenza di ciò, interrogati è quello che concerne la necessità di estendere la garanzia di conformità dovuta generalmente nei riguardi degli acquirenti anche a coloro che abbiano comprato beni usati. La risposta al quesito deve essere indubbiamente positiva. Tuttavia, è bene sottolineare che in questo caso la garanzia di conformità assume talune connotazioni peculiari di cui si dirà di qui a brevissimo.

QUANTO DURA LA GARANZIA SULL’USATO?

Sembra appena il caso di ricordare che la garanzia legale sui beni venduti è obbligatoria e che in alcun modo è concessa la possibilità al soggetto venditore di ridurla o eluderla, potendo egli, al più incrementarla, fornendo una garanzia convenzionale e facoltativa che comporti una maggiore tutela per il cliente. Al pari di quanto è previsto in generale, anche la garanzia di conformità per i beni usati ha generalmente durata di due anni.

Tuttavia, in questo caso le parti possono convenzionalmente prevederne una limitazione dal punto di vista temporale, anche se la durata prevista non può mai essere fissata in misura inferiore a un anno. Resta fermo, comunque, che in assenza di diverse pattuizioni da parte dei contraenti (venditore e acquirente) la validità della garanzia di cui si discute resta fissata in due anni (ventiquattro mesi). Il termine così previsto viene calcolato a decorrere dal momento della consegna del bene.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA LEGALE SUI BENI DI CONSUMO?

La garanzia legale di conformità sui beni di consumo per beni usati copre dall’eventualità in cui i prodotti di seconda mano acquistati risultino difettosi o, comunque, malfunzionanti. Tuttavia, nel caso di specie, la garanzia non ha estensione universale, coprendo, invero, solo ed esclusivamente i beni che vengano venduti da un venditore professionista nel contesto di un’attività di impronta commerciale.

Non copre, al contrario, gli acquisti aventi ad oggetto beni scambiati tra soggetti privati, salvo che nel caso in cui non sia lo stesso venditore a riconoscere i vizi dei beni venduti, con specifica e formale assicurazione, ovvero allorché si riesca a dimostrare che le difformità o dei vizi siano state occultate con attività di stampo illecito. Data la peculiare rilevanza che assume il momento della consegna del bene ai fini del calcolo del termine di durata della garanzia di conformità per farla valere è indispensabile conservare scrupolosamente lo scontrino fiscale che attesti data e luogo di acquisto del bene ovvero gli altri documenti atti a certificare che quest’ultimo è stato consegnato all’acquirente.

Alla luce di quanto sin qui esposto sembra opportuno, per il cliente/acquirente, tentare, ove possibile, di effettuare una prova del bene prima di procedere al perfezionamento dell’acquisto. Ciò in quanto la legge prevede che, qualora il cliente sia a conoscenza dei vizi dell’oggetto dedotto in contratto, non possa non possa vantare alcun diritto e, quindi, pretendere alcuna garanzia. Peraltro, si osserva che la garanzia di cui si discute copre le ipotesi in cui l’acquirente abbia riscontrato un difetto di conformità (che ricorre quando il bene ricevuto dal venditore sia difforme da quello contrattualmente previsto) ovvero un difetto di funzionamento (allorquando il bene acquistato non funzioni a dovere).

Da tali situazioni concretamente rilevate deriva che l’acquirente, senza essere tenuto a sostenere spesa alcuna, possa pretendere alternativamente la sostituzione del bene con uno analogo privo dei vizi riscontrati, la riparazione dello stesso (in un termine congruo, tale da non arrecare inconvenienti di sorta al consumatore acquirente) ovvero, ancora, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto quando le due altre soluzioni non siano percorribili.

BASI LEGALI

La garanzia di conformità per beni usati come delineata ed analizzata nei paragrafi precedenti rinviene, peraltro, fondamento normativo nel disposto dell’articolo 1491 del codice civile, laddove esclude che essa sia dovuta se al momento della conclusione del contratto l’acquirente era a conoscenza dei vizi della cosa ovvero allorché i vizi fossero facilmente riconoscibili (ad esclusione che nel caso in cui il venditore gli abbia espressamente dichiarato che il bene ne fosse esente). Inoltre, occorre avere riguardo a quanto disposto dal Codice del Consumo, Parte IV, Titolo III, Capo I, agli articoli da 128 a 135. NOVITA’ 2022.

Il decreto legislativo n. 170 del 2021, di trasposizione della direttiva unionale n. 2019/771 nel codice del consumo, entrato in vigore a far data dall’1 gennaio 2022, ha, per quanto attiene alle principali novità introdotte, eliminato l’obbligo, in origine posto a carico del consumatore, di denunciare il difetto di conformità del prodotto acquistato nel termine ristretto di due mesi dalla scoperta. Inoltre, si estende con la normativa testé menzionata ad un anno il periodo previsto e fissato per l’inversione dell’onere della prova, in virtù del quale spetterebbe, invero, al venditore l’onere di provare la conformità del prodotto a fronte della denuncia del difetto da parte del consumatore-acquirente.

CONCLUSIONE

Per concludere, la legge prevede la possibilità di estendere la garanzia di conformità anche ai beni usati. Tuttavia, come si è avuto modo di vedere, è necessario osservare taluni accorgimenti al fine di evitare che il venditore approfitti delle peculiarità del caso concreto al fine di eludere gli obblighi derivanti dalla garanzia.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...