Estinzione della responsabilità e cancellazione della società
Commento sentenza Cassazione - 17 marzo 2022, n. 9006 - Estinzione della responsabilità e cancellazione della società
Con la sentenza n. 9006 del 17 marzo 2022, la Quarta Sez. Penale della Corte Suprema di Cassazione, intervenuta sulla questione degli effetti della estinzione/cancellazione di una società di capitali rispetto al giudizio di responsabilità in corso sulla medesima, ha stabilito il principio in base a quale, tale cancellazione non determina l’estinzione della responsabilità dell’ente stesso per l’illecito amministrativo collegato al reato commesso nel suo interesse.
Il tema richiama, per certi aspetti, l’annosa questione degli effetti giuridici collegati alla cancellazione di una società rispetto ai rapporti coi terzi in corso. Tali effetti hanno conseguenze diverse a seconda si tratti di rapporti di tipo civile (si pensi ai rapporti con i creditori sociali) ovvero penale e/o amministrativo in relazione ad atti o fatti a rilevanza pubblica.
Pertanto, al fine di meglio comprendere il tema in oggetto, è opportuno indicare brevemente l'evoluzione della dottrina giuridica e della giurisprudenza in materia di cancellazione delle società di capitali e degli effetti da essa prodotti. Occorre, a tal proposito, distinguere dalla disciplina ante riforma del diritto societario e quella successiva che decorre dal D.Lgs n°6 del 17 gennaio 2003 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
Orbene, prima della riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003), non vi era unità di intenti circa le conseguenze legate alla cancellazione di una società di capitali. Difatti, considerata la loro natura, ossia entità giuridiche distinte dalla persona dei soci ed aventi una propria autonomia patrimoniale (perfetta), la dottrina prevalente riteneva che la cancellazione in parola avesse una vera e propria efficacia costitutiva, comportante, cioè, l’estinzione immediata e definitiva dell’ente.
Viceversa, la giurisprudenza maggioritaria era orientata per una funzione dichiarativa della cancellazione, riconducendo l'effetto estintivo solo alla completa definizione dei rapporti giuridici pendenti, allo scopo di offrire una maggiore tutela ai terzi, ed in particolare ai creditori sociali esposti maggiormente ai rischi di possibili liquidazioni preordinate in frode agli stessi.
Con la menzionata riforma del D.Lgs n°6/2003, il legislatore ha modificato l’art. 2495 del codice civile, norma inerente appunto la cancellazione di società, il cui comma 3 testualmente recita "ferma restando l'estinzione della società…", rivelando così lo scopo del legislatore di collegare l'effetto estintivo all'iscrizione della cancellazione nel Registro delle Imprese.
Pertanto, il legislatore si è mosso verso la direzione indicata dalla dottrina ante riforma, in base alla quale la cancellazione delle società di capitali ha natura costitutiva, comportante, dunque, l’estinzione della società, pur permanendo creditori da soddisfare, i quali, sempre a norma del comma 3 dell’articolo citato, dopo la cancellazione potranno agire esclusivamente nei confronti dei soci della società ovvero nei confronti dei liquidatori, qualora il mancato pagamento sia dipeso da colpa o dolo di questi ultimi.
I soci, va detto, risponderanno unicamente nei limiti delle somme percepite in base al bilancio finale di liquidazione. Da segnalare, tuttavia, due eccezioni previste dal legislatore per tutelare particolari creditori, ossia: 1) l'art. 10 della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942) che consente la declaratoria di fallimento entro un anno dalla cancellazione della società; 2) l'art. 28, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2014 in materia di accertamento di tributi laddove “l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle Imprese".
Fatta questa doverosa premessa, passando alla sentenza in commento anche in questo caso si pone la questione degli effetti della cancellazione delle società di capitali in relazione a fatti aventi rilevanza penale e amministrativa, nella fattispecie per reato di lesioni colpose conseguenti a violazioni della disciplina antinfortunistica sul lavoro.
Il fatto
La questione di merito era la presente: una società svolgente attività in campo edile era stata ritenuta responsabile per l’infortunio occorso ad uno dei suoi dipendenti a seguito dello svolgimento di lavori in quota. Difatti, gli imputati, in qualità di soci e legali rappresentanti della società, erano stati ritenuti dal giudice di merito responsabili del reato di lesioni colpose per aver omesso di mettere a disposizione del lavoratore un’attrezzatura idonea a lavorare sopra una certa altezza, in violazione dell’art. 111 Legge n°81/2008.
Mentre nei confronti della società quale entità giuridica era stato ascritto l’illecito amministrativo per violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs n°231/2001). Contro la sentenza veniva proposto appello e nelle more dell’impugnazione medesima era stata disposta la cancellazione della società dal registro delle imprese, e dunque la sua estinzione in base all’art. 2495 c.c., secondo quanto sopra premesso.
Il giudice d’appello, tuttavia, aveva confermato la sentenza del giudice di prime cure, imputando nondimeno la responsabilità stessa in capo ai legali rappresentati della società, e ciò in virtù della sopravvenuta estinzione dell’ente e per essere stato il reato commesso da soggetti aventi la qualifica, appunto, di rappresentanti ed amministratori, e dunque per aver compiuto il fatto nell’interesse ed a vantaggio dell’ente medesimo.
A questo punto veniva proposto ricorso in Cassazione nell’interesse della società, con il quale si doleva dell’errore in cui era caduto il giudice dell’appello per aver statuito il trasferimento della responsabilità debitoria per la sanzione applicato all’ente in capo alle persone fisiche dei soci, alla stregua di una qualsiasi esposizione debitoria. Ma non solo La ricorrente società, difatti, lamentava l’omessa declaratoria di estinzione dell’illecito, sollecitata in sede di appello, per effetto della intervenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
A supporto di tale richiesta, i ricorrenti, richiamavano un orientamento espresso in una precedente decisione della Suprema Corte nella quale veniva statuito il principio in base al quale l’estinzione della società, in tema di responsabilità da reato degli enti, che sia avvenuta in modo fisiologico e non fraudolente (cioè la cancellazione non conseguita dai soci al fine di raggirare i creditori) determina l’estinzione dell’illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell’imputato. Ciò, in quanto l’art. 35 del detto D.Lgs estende all’ente le disposizioni relative all’imputato (sentenza n°41082/2019).
Pertanto, il giudice di appello aveva omesso, secondo la ricorrente, di dichiarare l’estinzione dell’illecito in ragione della documentata estinzione della società.
La decisione della Cassazione
Nella sentenza oggetto di questo articolo la Cassazione modifica il proprio precedente orientamento, sulle base di un diverso ragionamento logico-giuridico, ritenendo corretta la valutazione del giudice d’appello circa l’irrilevanza della cancellazione della società.
In primis, rilevano gli ermellini che il richiamo della ricorrente alla sentenza n°41082/2019 comporterebbe, nei casi come quello sottoposto alla loro attenzione, sostanzialmente un esonero di responsabilità per le società per i reati commessi nel suo interesse e/o vantaggio dai soci attraverso una mera cancellazione dal registro delle imprese, prestandosi, così, a possibili e facili cancellazioni di comodo, con conseguente irresponsabilità per gli illeciti commessi.
In seconda battuta, l’argomento che non convince i giudici di legittimità è proprio l’equiparazione tra l’estinzione dell’ente persona giuridica con la morte dell’imputato quale persona fisica. La Corte di Cassazione osserva, invero, come la Sez. II del Capo II del Decreto Legislativo n. 231/2001, citata nella sentenza n°41082/2019, disciplini in maniera articolata le vicende trasformative dell’ente, prevedendo che in caso di trasformazione, fusione, scissione resta ferma la responsabilità per gli illeciti commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto, (articolo 28); per la fusione, l’ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (articolo 29); nei casi di scissione, totale o parziale, resta ferma la responsabilità dell’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto (articolo 30); mentre in caso di cessione d’azienda, il cessionario rimane solidalmente obbligato. Inoltre, sempre nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell’ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti dalle vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo nello stato in cui si trova.
Rilevano ancora i giudici che, nulla invece il legislatore statuisce espressamente nelle ipotesi estintive degli enti. Ed infatti, su tale ultima osservazione, la Suprema Corte sostiene che, il silenzio serbato dal legislatore circa le vicende estintive dell’ente non può indurre ad accontentarsi di un accostamento (estinzione società/morte persona fisica) che appare essere solo suggestivo e ciò per una serie di motivi:
1) le cause estintive dei reati sono notoriamente un numerus clausus, non estensibile;
2) quando il legislatore della responsabilità delle persone giuridiche ha inteso far riferimento a cause estintive degli illeciti, lo ha fatto espressamente, come nel caso dell’amnistia di cui all’articolo 8 e nelle ipotesi previste dall’articolo 67 di adozione di sentenza di non doversi procedere in due soli casi: quando il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente è prescritto e quando a prescriversi è la stessa sanzione dell’ente;
3) perché essendo pacifico il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite della Cassazione (n°11170/2014), secondo cui “in tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001”, se ciò vale in caso di fallimento, a maggior ragione non si comprende la ratio di un diverso trattamento in caso di cancellazione della società;
4) ed ancora, il precedente giurisprudenziale richiamato (sentenza n°41082/2019) trascura che il rinvio operato dall’art. 35 d.lgs. n. 231 del 2001 alle disposizioni processuali relative all’imputato non è indiscriminato ma solo “in quanto compatibili”. Sulla base di tale iter logico/giuridico costruito, la Cassazione ritiene che l’estinzione della persona giuridica (o l’iscrizione della cancellazione della società di capitali nel Registro Imprese che sia), non comporta l’estinzione dei rapporti sorti durante l’esercizio dell’impresa ed anteriormente allo scioglimento, i quali si trasferiscono direttamente in capo ai soci.
Con lo scioglimento viene meno l’obbligo di esercitare l’impresa in comune, ma non vengono meno i rapporti sorti durante la vita dell’ente e prima della sua cancellazione. Pertanto, se l’estinzione della società determina una divisione dell’attivo tra i soci e pone, soprattutto, un problema di soddisfacimento delle posizioni creditorie rimaste in piedi, “non pone un problema di accertamento della responsabilità dell’ente per fatti anteriori alla sua cancellazione, responsabilità che nessuna norma autorizza a ritenere destinata a scomparire per effetto della cancellazione dell’ente stesso”.
Alla luce di tanto, la Corte di Cassazione, pur in consapevole contrasto con il precedente di legittimità richiamato dalla società ricorrente, enuncia il seguente principio di diritto: “La cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell’articolo 25-septies, comma 3, del d lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all’articolo 590 cod. pen., che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato”.
Fonti normative
- Sentenza n°9006/2022; n°41082/2019; n°11170/2014;
- R.D. n. 267/1942 D.Lgs n°6 del 17 gennaio 2003
- Legge n°81/2008
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
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