Entro quando iscriversi all'albo avvocati
Una volta superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, occorre iscriversi entro un certo un termine massimo oppure abbiamo del tempo a disposizione? Vediamo di seguito come funziona.
- Quando si fa l'iscrizione all'albo degli avvocati?
- Cosa succede se la scadenza viene superata?
- Cosa succede se non ci si iscrive all'albo?
- Le norme di riferimento
Quando si fa l'iscrizione all'albo degli avvocati?
Concluso con esito positivo tutta la strada che conduce l’aspirante avvocato a sostenere l’esame di abilitazione (dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza e lo svolgimento della pratica forense), la Commissione o la Sottocommissione distrettuale è tenuta a rilasciare il certificato per l’iscrizione nell’albo degli avvocati il quale conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi.
Ottenuto il certificato è possibile inoltrare domanda presso l’ordine degli avvocati del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti di cui al D.M 47/2016 aggiornati con il D.M. 147/2021. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento. Ovviamente l’iscrizione presso uno specifico Ordine comunque consente di esercitare la professione, e dunque patrocinare, innanzi le Autorità Giudiziarie dell’intero territorio nazionale. L’accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell’ordine.
A seguito della delibera di iscrizione, il neo iscritto potrà assumere l’impegno solenne innanzi ai consiglieri del Consiglio dell’Ordine di appartenenza in pubblica seduta (art. 8, L. 247/2012). L’iscrizione comporta la contestuale ed automatica iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Cosa succede se la scadenza viene superata?
A questo punto arriviamo al quesito principale. Esiste un termine per l’iscrizione all’Albo Avvocati? La risposta è NO! Non esiste alcun termine di decadenza per l’iscrizione all’albo degli avvocati. Infatti, l’art. 2 della Legge 247 del 2012 (Legge professionale), non indica alcun termine entro il quale procedere con l’iscrizione in parola, si cita testualmente; “l'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato.
Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato” Di conseguenza nessun termine è previsto per l’iscrizione all’Albo Avvocati.
Cosa succede se non ci si iscrive all'albo?
Complice l’attuale crisi economica, iniziata per la professione forense nel 2008/10, acuita dalla pandemia di COVID-19, ed aggravata dal conflitto Ucraino-Russo tutt’ora in corso, la scelta di iscriversi pur avendo conseguito l’abilitazione è chiaro che diventa molto ponderata da ogni giovane. L’avvocato abilitato, ma non iscritto all’albo non può esercitare la professione forense perché nel caso contrario commetterebbe il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato, art. 348 c.p. Potrà comunque svolgere attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale in quanto costituisce un’attività relativamente libera, non rientrante tra gli atti tipici riservati agli avvocati iscritti nell’Albo professionale, senza però poter spendere il titolo (Per ulteriori dettagli vedi anche a questo link “Cosa può fare l’avvocato non iscritto all’albo?”).
Cosa s’intende per “spendita” del titolo di avvocato? Per spendita del titolo s’intende in poche parole la possibilità di sottoscrivere gli atti indicando il titolo di avvocato (ad es. firmando una missiva: “Avv. Mario Rossi”). La legge professionale, n.247/2012, all’art. 2 (Disciplina della professione di avvocato), è chiara nel precisare che solo con l’iscrizione all’albo è possibile spendere il titolo, e più precisamente il punto 3 testualmente recita: “L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato.
Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge” Le ragioni sono di opportunità e tutela dei terzi: difatti è necessario tutelare l’affidamento di terzi, i quali corrono il concreto rischio di essere indotti in inganno e/o in errore, dal comportamento di un “apparente” avvocato, ingenerando negli stessi il ragionevole ed errato, per l’appunto, affidamento di intrattenere un rapporto professionale con un avvocato regolarmente iscritto all’Albo, in quanto tale assoggettato agli obblighi, posti a tutela dei terzi medesimi, riconducibili all’iscrizione stessa. Sarebbe quindi opportuno da parte del praticante abilitato non iscritto all’albo – i quali spesso tendono a sottoscrivere atti con espressioni del tipo “p.Avv…..” inteso per praticante avvocato – che svolge attività di consulenza legale e stragiudiziale, di stilare degli appositi contratti professionali ove il cliente viene messo preventivamente nella condizione di sapere che il professionista non è iscritto all’albo e, quindi, il mandato non si estende alle attività di tipo giudiziale, soprattutto per evitare di incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione.
Le norme di riferimento
La normativa di riferimento è rappresentata dal codice deontologico e dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247 sulla Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense che prevedono i requisiti d’iscrizione all’albo e necessari per esercitare la professione di avvocato. Conclusione In conclusione, l’iscrizione all’albo può avvenire in qualsiasi momento successivo all’esame di stato con esito positivo e all’ottenimento del certificato di superamento dello stesso, senza alcun termine ultimo. L’iscrizione è, inoltre, condizione imprescindibile per l’esercizio della professione forense.
FONTI NORMATIVE
Legge professionale n. 247/2012
Codice Deontologico Forense
Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...