Diplomati magistrale: l'ultima sentenza
Il Consiglio di Stato ha definitivamente stabilito che il Diploma Magistrale non ha valore abilitante e, dunque, i docenti non potranno far valere tale titolo per inserirsi nelle Graduatorie ad Esaurimento.
- La questione giuridica
- I principi di diritto ribaditi dal Consiglio di Stato
- L’inserimento con riserva in GAE
1. La questione giuridica
La questione giuridica ha ad oggetto i titolari di diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, che non è considerato come titolo idoneo per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente, per effetto del D. M. 1 aprile 2014, n. 235, al quale ha fatto seguito il D. M. 3 giugno 2015 n. 325.
Il Consiglio di Stato con sentenza depositata il 17 giugno 2021, richiamando le note decisioni n. 11 del 2017 e n. 4 e 5 del 2019, confermate anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3830/2021, ha ribadito la non idoneità del diploma magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002 a consentire l’accesso alle graduatorie ad esaurimento.
2. I principi di diritto ribaditi dal Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ripreso i seguenti principi di diritto già enunciati in precedenti sentenze: • non può giovare l’intervenuto annullamento del D.M. 235/2014 ad opera della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 e di altre successive, in quanto tali decisioni non hanno prodotto effetti di carattere generale;
- i successivi decreti di aggiornamento delle GAE non sono quindi nulli, perché le sentenze del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 non hanno efficacia generale;
- il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via “strumentale”, nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione e quindi non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
3. L’inserimento con riserva in GAE
Il Consiglio di Stato ha anche ritenuto irrilevante la circostanza che molti docenti siano stati immessi in ruolo, anche senza clausola di riserva nei contratti.
Infatti l’amministrazione, in esecuzione dei provvedimenti cautelari, si è limitata a procedere secondo il normale iter riservato ai docenti inseriti nelle GAE. Tale inserimento, a seguito della sentenza di merito, è destinato ad essere travolto. “Diplomati magistrale e l’ultima sentenza del Consiglio di Stato? Cosa accade all’inserimento nelle graduatorie GAE?
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