Differenza tra dolo e colpa nel diritto civile e penale
Spesso sentiamo parlare di dolo e di colpa, soprattutto in relazione ai reati ed alle condotte criminose. In realtà i concetti di dolo e di colpa sono distinguibili sia in relazione agli illeciti civili, che quelli penali. Vediamo di comprenderne di più.
- Significato letterale di dolo e di colpa
- Cosa significa imprudenza, imperizia e negligenza?
- Cosa significa se il fatto avviene per colpa?
- È più grave il dolo o la colpa?
- Dolo e colpa civile In diritto civile
- Dolo e colpa penale
Significato letterale di dolo e di colpa
Innanzitutto, vediamo il significato letterale di dolo e di colpa. Entrambi sono collegati all’azione umana ed alla intenzionalità (o meno) soggettiva di chi compie quella determinata azione. Orbene, il dolo si riferisce, generalmente, ad una condotta intenzionale, cioè voluta dal soggetto; la colpa, invece, è collegata a quelle condotte che sono il risultato di comportamenti per così dire errati e non voluti. Sul piano giuridico la distinzione è fondamentale, perché dolo e colpa sono associate all’intenzionalità o meno dell’azione di un soggetto di provocare un dato evento.
Pertanto in entrambi i casi, ciò che si prende in considerazione è il c.d. elemento soggettivo, cioè il collegamento tra la condotta e l’atteggiamento psicologico del soggetto agente rispetto agli eventi provocati dalla condotta medesima.
Nell’ordinamento giuridico italiano, pertanto, si suole distinguere tra illeciti civili ed illeciti penali, rispetto ai quali assume fondamentale importanza la distinzione dolo/colpa. Nell’azione illegale dolosa, quindi, il soggetto agente agisce con l’intenzione di provocare un evento; si pensi all’omicidio volontario che rappresenta l’esempio tipico di azione dolosa, laddove il soggetto pone una condotta criminosa (perché vietata dalla legge) il cui fine intenzionale (e, dunque, voluto) è proprio quello di provocare l’altrui decesso.
Nell’azione illegale colposa, la condotta provoca un evento, che può essere un mero danno materiale, ma anche la morte di una persona, che non è voluta dal soggetto agente, ma essa è solo il risultato di un comportamento dovuto a negligenza, imperizia ovvero imprudenza. Va precisato, nondimeno, che non sempre l’evento è il risultato di un’azione, ma ben può derivare anche da un’omissione (cioè una non azione): Si pensi al reato di omissione di soccorso, considerato come un comportamento doloso associato ad una non azione che in determinati casi è dovuta (art. 593 c.p.)
Cosa significa imprudenza imperizia e negligenza?
Imprudenza, negligenza, imperizia sono gli elementi che possono determinare l'esistenza di una colpa, anche ove manchi la violazione di una norma o di un regolamento che impongano di tenere una determinata condotta.
Imperizia: è una condotta collegata alla conoscenza di determinate regole tecniche, che tuttavia nella produzione dell’evento di danno a terzi, non sono state applicate, ma anche perché il fatto è accaduto in quanto non si ha la dovuta esperienza e conoscenza richiesta, e ciononostante il soggetto ha agito. È un tipo di colpa che riguarda in genere i comportamenti dei professionisti (si pensi, ad esempio, nella colpa medica dovuta ad imperizia nell’intervento chirurgico svolto, che ha provocato la morte – non voluta – del paziente)
Negligenza: ravvisabile in generale ad aventi provocati nella violazione di regole cautelari, assenza di impegno, svogliatezza, disinteresse, non curanza. Una situazione tipica nelle c.d. morti bianche, cioè quelle sul lavoro dovute alla mancanza di cure ed attenzioni del datore di lavoro per evitare pericoli connessi all’attività svolta dai propri lavoratori ;
Imprudenza: ravvisabile nell’insufficiente attenzione o dalla mancata astensione di fronte a dinamiche ignote, per cui si assume un comportamento audace ed avventato trasgredendo in certi casi anche norme di legge, ritenendo, evidentemente a torto, di avere la situazione sotto controllo. Tipico esempio di condotta imprudente è la guida ad alta velocità superando i limiti di legge ed in spregio alle norme del codice della strada;
Cosa significa se il fatto avviene per colpa?
La colpa, abbiamo visto, è collegata ad un’azione ovvero omissione di un soggetto, che provoca un evento di danno a terzi, pur non essendo voluta l’intenzione di provocare quell’evento. L'elemento soggettivo della colpa sussiste quando manca la volontà di determinare un qualsiasi evento, ma l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).
La distinzione dolo/colpa è molto importante nel diritto penale, in quanto l’esclusione dell’intenzionalità dell’evento può avere conseguenze decisive sull’applicazione delle pene da scontare.
L’art. 43 del codice penale precisa chiaramente cosa s’intenda per delitto colposo: “è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”
È importante sottolineare che le ipotesi di reati colposi sono tassativamente previste dalla legge (ad esempio: omicidio colposo [art. 589 c.p.] o lesioni colpose [art. 590 c.p.]).
È più grave il dolo o la colpa?
Alla luce di quanto evidenziato fino ad ora, si può affermare che il dolo è più grave della colpa, poiché agire per dolo significa, sostanzialmente, agire commettendo un reato in modo consapevole. La colpa, invece, presuppone esattamente il contrario: chi agisce per colpa non lo fa con intenzione, ma il reato si concretizza a causa di un comportamento che non è stato prudente o un comportamento negligente.
Pertanto, la tipologia di pena inflitta in caso di dolo è più pesante rispetto al reato per colpa: un esempio può essere la distinzione fra omicidio volontario (dolo) ed omicidio colposo (colpa); in questo esempio, la differenza in termini di anni di reclusione è di non meno di 21 per il primo caso ad un massimo di 5 per la seconda fattispecie di reato.
Dolo e colpa civile In diritto civile
Il dolo, nel diritto civile, rappresenta quelle condotte consistenti in artifici e raggiri posti in essere con lo scopo di ingannare una persona, al fine di farla cadere in errore e farle esprimere una volontà o un consenso di diverso genere. Invece, il concetto di colpa è sostanzialmente lo stesso sia in diritto civile che in diritto penale.
Infatti, in diritto civile si ha colpa quando un atto illecito viene posto in essere per negligenza, imprudenza o imperizia, così come indicato nel Codice Penale, all’articolo 43, nella definizione di delitto “colposo”. Pertanto si rimanda alla distinzione tra imperizia, imprudenza e negligenza di cui sopra al paragr.2
Dolo e colpa penale
Il dolo e la colpa (e la preterintenzione) sono criteri di imputazione soggettiva, la cui diversità dipende esclusivamente dal grado di volontà del reo. La colpa è il criterio di imputazione soggettiva meno grave. La distinzione nel diritto penale è importante, perché è proprio l’elemento psicologico del reato a fare la differenza nell’applicazione delle pene.
L’art. 43 del codice penale individua il delitto doloso: “è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”; sempre ai sensi dell’art. 43 c.p. il reato è colposo o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente, e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il dolo, dunque, costituisce un criterio di imputazione soggettiva più grave; infatti, esso sussiste quando il reo vuole l’evento penalmente rilevante, con coscienza e volontà.
Qui non c’è, come nella colpa (e nella preterintenzione), una condotta iniziale e una finale avente natura diversa. Nel reato colposo, invece, sussiste quando il reo non vuole il verificarsi dell’evento penalmente rilevante; nonostante ciò, però, esso si verifica, perché egli è stato imprudente, negligente, o non ha rispettato quanto previsto da leggi, regolamenti o discipline. Sulla base di quanto appena detto, la condotta dell’agente inizialmente è sempre lecita, mentre solo successivamente diventerà illecita.
Invece, A seguito di quanto sopraesposto, si può affermare che, tra gli elementi essenziali del reato, oltre elemento oggettivo (fatto materiale), troviamo anche l’elemento soggettivo (dolo e/o colpa, e preterintenzione). Il primo è costituito dalla condotta umana, dall’evento naturalistico e dal rapporto di causalità che lega la condotta all’evento, mentre il secondo è costituito dall’atteggiamento psicologico del soggetto agente richiesto dall’Ordinamento per la commissione di un reato.
Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...